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Sez. 1, Sentenza n. 4439 del 06/07/1988 (Rv. 459413 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - SEPARAZIONE COSIDDETTA PROVVISORIA - VIOLAZIONI AI DOVERI DEL MATRIMONIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459413-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - SEPARAZIONE COSIDDETTA PROVVISORIA - VIOLAZIONI AI DOVERI DEL MATRIMONIO - RILEVANZA.*

L'incompatibilità di carattere fra coniugi, da cui derivi una situazione di intollerabilità della convivenza, non rende irrilevanti le violazioni ai doveri del matrimonio anche se commesse successivamente alla pronuncia della separazione cosiddetta provvisoria, atteso che il giudice deve valutare il loro comportamento complessivo fino al momento della pronuncia definitiva e accertare se la condotta dell'uno sia proporzionata reazione a gravi fatti posti in essere dall'altro coniuge. (V 5813/87, mass n 454203; (V 5948/85, mass n 443108).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)