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Sez. 2, Sentenza n. 2732 del 10/11/2011 Cc. (dep. 23/01/2012) Rv. 251795 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di convalida - Ricorso per cassazione - Accoglimento - Annullamento con rinvio - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251795-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO

In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip che dichiara inammissibile la richiesta di convalida dell'arresto avanzata dal PM (nella specie ritenuta non esperibile per l'immediata liberazione dell'arrestato), l'annullamento deve essere disposto con rinvio, essendo finalizzato all'ulteriore corso del procedimento con decisione sulla richiesta di convalida dell'arresto, illegittimamente ritenuta inammissibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)