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Sez. 2, Ordinanza n. 345 del 05/01/2024 (Rv. 669919-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Calcolo delle distanze legali - Nozione di costruzione - Piano regolatore generale contenente norma integrativa delle disposizioni del c.c. - Piscina solo in parte interrata - Computo ai fini della misurazione delle distanze - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669919-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; ne consegue che in presenza di norma del piano regolatore generale, integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e seguenti c.c., che stabilisce una determinata distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo deve computarsi, per la misurazione di detta distanza, altresì la piscina, solo in parte interrata e contenuta da un terrapieno di riporto e da un muro in calcestruzzo armato, trattandosi di opera che rivela i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo e che si connota per uno spazio ben definito, strutturalmente limitato in maniera definitiva e non precaria.

Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)