Sez. U, Sentenza n. 18395 del 20/09/2016 (Rv. 640927 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Minaccia di azioni alla controparte - Applicabilità della minore sanzione della censura per fatti anteriori al nuovo codice deontologico forense - Ragioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
Il nuovo codice deontologico forense prevede, per la minaccia di azioni alla controparte, la sanzione della censura, inferiore a quella della sospensione dall'esercizio della professione già prevista, per la medesima condotta, dal regime previgente, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l'incolpato, quella sanzione è applicabile, giusta il criterio del "favore rei" desumibile dall'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore per fatti ad essa anteriori.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)