Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Testo in vigore al
Art. 19
1. La caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento fisso di caccia per i colombacci e le colombelle; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento fisso di uccellagione; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri 100 da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante l'effettivo esercizio di essi.
2. Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellagione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia.
3. Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione e' limitata al terreno per cui esista il consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti quesiti.
4. La caccia e l'uccellagione sono vietate a meno di metri 400 da ciascun capanno di un osservatorio ornitologico.
5. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000.2
Art. 20
1. Qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri gia' esistenti inferiore alla somma delle rispettive zone di rispetto, esso deve limitare la propria zona, durante il tempo in cui l'altro e' in effettivo esercizio, al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.
2. Qualora non si possa provare la preesistenza di un appostamento fisso in confronto di un altro, la rispettiva zona di protezione rimane limitata, durante l'effettivo esercizio dell'altro, proporzionalmente a quella a ciascuno spettante.
3. Se uno di tali appostamenti non venga fatto funzionare per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che gli compete.
Art. 21
1. La zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata da segnali perimetrali nei modi indicati dall'articolo 45, portanti la scritta «Appostamento di caccia» o «Appostamento di uccellagione».
2. In mancanza di tali segnali l'appostamento non e' considerato fisso. Nel caso di abusiva apposizione dei segnali il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.
Art. 22
1. E' vietato l'impianto di appostamenti fissi per la caccia e l'uccellagione dei colombacci e colombelle a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente, misurata tra i due rispettivi capanni principali.
2. Entro tale raggio e' comunque vietato, salvo che al titolare dell'impianto, e col consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista, quali volantini o simbelli.
3. La norma del comma primo non si applica agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.
Capo IV. Variazioni ai termini e ai modi di caccia.
Art. 23
1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessita' di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamita'.
2. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, puo' vietare la caccia nelle localita' di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrita' e della quiete della zona.
Art. 24
1. Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura, la cattura dei passeri nelle zone coltivate a riso o a grano, e degli storni, nelle zone dove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, a persone nominativamente indicate, su proposta del Comitato provinciale della caccia d'intesa coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i inaccolti. L'autorizzazione si estende alla, presa di uova, di nidi e di piccoli nati dai passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura puo' avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.
2. L'ordinanza del presidente della Giunta provinciale determina le modalita' con le quali puo' esercitarsi l'aucupio, nonche' il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati; essa viene trasmessa al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.
3. Nella penisola salentina (province di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente dagli oliveti e per le condizioni economiche locali, i presidenti delle Giunte provinciali, su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto Comitato.
4. I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia, che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.
5. Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera h.
Art. 25
1. L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta del Comitato provinciale, che ne stabilisce le necessarie cautele. L'uccisione e la cattura, nonche' la presa e la distruzione di cui sopra sono, altresi', permesse ai rispettivi concessionari e ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci, le tagliole e le trappole, con esclusione dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.
2. Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', la caccia agli animali nocivi, in periodo di divieto di caccia, a persone nominativamente designate dal predetto Comitato".
3. L'uccisione e la cattura degli animali nocivi puo' essere fatta con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.
4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
5. Non e' punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.
6. Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' limitare od anche sospendere in una o piu' localita', ed in periodi di tempo determinati, la caccia, o la cattura di una o piu' specie di animali nocivi, nonche' la presa dei piccoli o la distruzione dei nidi.214
Art. 26
1. L'uso del lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente e' subordinato all'osservanza delle seguenti norme:
a) i lacci, le tagliole, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici;
b) da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto i lacci e lo trappole debbono essere disarmati e le tagliole debbono avere il gancio di arresto chiuso in modo da riuscire innocui;
c) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole;
d) i punti ove sono collocati lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati devono essere contrassegnati in modo visibile a fine di renderne agevole l'identificazione;
e) deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le tagliole, le trappole ed i bocconi avvelenati, nonche' del relativo numero.
2. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando si tratti di zone recinte ove non sia possibile l'accesso ad estranei.
3. Nei luoghi facilmente sorvegliabili, di cui al 3° comma dell'articolo precedente, il collocamento dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati e' consentito solo al Comitato provinciale della caccia od a persone da esso nominativamente autorizzate.
Art. 27
1. Il presidente della Giunta provinciale puo' accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia permessi di catturare ed uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.
2. Il presidente della Giunta provinciale puo' parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione, in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.
3. Il presidente della Giunta provinciale, su richiesta del Comitato provinciale della caccia, puo' autorizzare, sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo, e puo' autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove su terreno.
Capo V. Limitazioni all'esercizio della caccia,
Art. 28
1. E' sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.
2. E' parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle localita' ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita' militare, e dove esistano monumenti nazionali. Le localita' di cui al presente comma debbono essere delimitate, da tabelle nel modo indicato dall'art. 45, portanti la scritta a Zona militare - divieto di caccia» o a Monumento nazionale - divieto di caccia». Tali tabelle sono esenti da tassa.
3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.14
Art. 29
1. La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondita' di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, cosi' catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre localita'.
2. Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalita' stabilite dalla legge stessa.
3. Nei fondi indicati e' sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.
4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.
Art. 30
1. Sono vietate a chiunque la caccia e l'uccellagione vaganti in terreni in attualita' di coltivazione, quando esse possano arrecare danno effettivo alle colture.
2. Sono da ritenersi in attualita' di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti ed altri casi analoghi.
3. Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualita' di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione "articolo 30 de testo unico sulla caccia, divieto di caccia" e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto e' punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.
4. La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.
5. Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.
6. L'abusiva apposizione delle tabelle e' punita con la ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, piu' lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.
7. L'apposizione di dette tabelle non e' soggetta ad alcuna tassazione.14
Art. 31
1. La caccia e l'uccellagione sono vietate nei terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonche' nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 45. Tali tabelle debbono portare la scritta «Valle da pesca - divieto di caccia».
2. Le localita', tuttavia, di cui al precedente comma possono essere costituite in riserva di caccia.
3. Il contravventore e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Art. 32
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo e' vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.
2. E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.
3. Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocimento.
4. Nelle zone indicate nel primo capoverso e' vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.
5. Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.
6. I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni.
Art. 33
1. L'esercizio di caccia o di uccellagione e' soggetto alle seguenti limitazioni:
a) divieto di usare richiami accecati;
b) divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice;
c) divieto di molestare con velivoli la selvaggina nei campi di allevamento, nei laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessita', sui luoghi stessi;
d) divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in piu' di quattro persone;
e) divieto di cacciare la selvaggina stanziale protetta
sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica;f) divieto di usare pernici, starne o quaglie per i tiri a volo.
2. L'uso di quaglie importate dall'estero, o catturate ai sensi dell'art. 27, e' limitato esclusivamente all'addestramento e all'allenamento dei cani ed alle prove sul terreno. Tali addestramenti e prove debbono essere autorizzati dal Comitato provinciale, dietro domanda in cui sia specificatamente indicata la localita' prescelta e la provenienza della selvaggina usata. Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato puo', altresi', permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalita' da seguire. Delle quaglie uccise nelle prove sul terreno e' vietata la vendita.
3. L'uso per i tiri a volo dei colombi, dei passeri e degli storni, in tempo di divieto, e' consentito, purche' sia documentata la legittimita' della cattura con le modalita' del comma precedente.
4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.14
Capo VI. Divieti generali di caccia.
Art. 34
1. Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 24 e 25.
2. Il presidente della Giunta provinciale, in casi di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', puo' consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto posto al prime comma.
3. Per la, protezione delle linee di conduttura della energia elettrica e' permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del fucile, purche' il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato al Comitato provinciale della caccia,
4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta.
5. In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potesta' o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore o il tutore risulti insolvibile la pena inflitta e' convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'art. 136 del Codice penale.
6. Non e' punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche' ne dia avviso entro 24 ore al Comitato provinciale della caccia o alla Sezione della Federazione italiana della caccia piu' vicina, che adottano le disposizioni del caso.14
Art. 35
1. E' vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.
2. Il presidente della Giunta provinciale puo' altresi' consentire, in caso di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.
3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.14
Art. 36
1. E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25.
2. Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro puo' avvenire sino a due ore dopo il tramonto.
3. E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.
4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena e' raddoppiata quando, nel caso di caccia notturna, essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni.
5. Nelle ore notturne di cui al primo comma e' altresi' vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate.
Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.
Art. 37
1. E' fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve.
2. E' fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle Alpi, per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e sul litorale, e per la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente denunciati al Comitato provinciale.
3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.14
Art. 38
1. E' sempre proibito uccidere o catturare:
a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo o il muflone;
b) i giovani camosci dell'anno e lo madri che li accompagnano;
c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;
d) l'orso;
e) la marmotta, durante il letargo;
f) la foca;
g) i pipistrelli di qualsiasi specie;
h) l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;
i) i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbaggianni destinati a servire da zimbello;
l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;
m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;
n) l'usignolo, il pettirosso, i lui di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;
o) i colombi torraioli (Columba livia) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo e' consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;
p) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione, e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.
2. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.
3. Il Ministro puo', altresi', su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.
4. La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'art. 57.
5. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, e da L. 200 a L. 3000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta.14
Capo VII. Divieti per le armi e per la selvaggina.
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799