Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
Testo in vigore al
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 2000, N. 150
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
Capo II. Norme per la Radiodiffusione Privata
Art. 16 Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata
1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non e' trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora e' rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e' esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per lameno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non soo considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.8
6. Non e' consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
10. Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua;
d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
Art. 18 Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'.
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
Art. 20 Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari
1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16.5
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
5. I concessionari privati sono altresi' tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
Art. 22 Canoni e tasse
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 .
6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.
7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.
Art. 23 Misure di sostegno della radiodiffusione
1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa".
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.1719
Art. 24 Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicita
1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e trasmissioni dedidate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicita' che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicita' anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177.
Capo III. Norme per la concessionaria del servizio pubblico
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 206
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1998, N. 122
Art. 27 Norme sul canone di abbonamento
1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o piu' apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
Titolo III. Diffusione via cavo
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177