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REGOLAMENTO (CEE) N. 866/90 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1990 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Testo in vigore al

Art. 6

Aggiornamento e nuovi piani Scaduto il termine inizialmente previsto da uno Stato membro per l'attuazione di un piano, qualora l'evoluzione delle condizioni economiche renda necessario un adeguamento dello stesso, l'aggiornamento del piano stesso o il nuovo piano devono comprendere, oltre agli elementi di cui agli articoli 4 e 5, un bilancio relativo:

  1. a) alle realizzazioni rispetto alle previsioni del piano, compresi i fondi pubblici messi a disposizione per tali realizzazioni,

  2. b) alla descrizione dell'andamento della situazione in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti da cui risulti la necessità di elaborare un nuovo piano o di aggiornare quello esistente.

Art. 7

Presentazione dei piani settoriali e decisione sui relativi quadri comunitari di sostegno

1. I piani settoriali e i loro eventuali adeguamenti sono trasmessi alla Commissione dagli Stati membri interessati.

2. I quadri comunitari di sostegno relativi ai piani settoriali sono costituiti di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della compartecipazione, con decisione della Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. In conformità dei principi contenuti nel titolo III di detto regolamento, i quadri comunitari di sostegno contengono la descrizione dei punti prioritari adottati per l'intervento comunitario, l'importo globale del contributo finanziario che può essere imputato al Fondo, nonché a titolo indicativo il tasso di aiuto previsto per la partecipazione del Fondo.

3. La Commissione accerta, nell'ambito della procedura prevista al paragrafo 2, la coerenza tra i piani settoriali e le priorità delle politiche comunitarie, in particolare quelle della politica agricola comune.

Art. 8

Criteri di selezione

1. I criteri di selezione di cui all'articolo 2 determinano gli investimenti che possono beneficiare di una contribuzione del Fondo, nel quadro dell'approvazione dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali di cui all'articolo 9. Essi fissano le priorità ed indicano gli investimenti che devono essere esclusi dal finanziamento comunitario. 2. I criteri di selezione sono stabiliti conformemente agli orientamenti delle politiche comunitarie, ed in particolare della politica agricola comune.

3. I criteri di selezione e, se necessario, la loro modifica sono decisi dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. La decisione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Titolo II. Programmi operativi e sovvenzioni globali

Art. 10

Domande di contribuzione

1. Le autorità e gli organismi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 possono presentare domande di contribuzione tramite lo Stato membro interessato, sotto forma di programmi operativi o di sovvenzioni globali.

2. Le domande di contribuzione devono contenere le informazioni necessarie affinché la Commissione possa:

— valutare la conformità delle azioni e delle misure proposte alle politiche comunitarie ed in particolare alla politica agricola comune;

— valutare il contributo dell'azione proposta al miglioramento delle strutture di commercializzazione e di trasformazione, la coerenza delle misure che la costituiscono e la loro conformità ai piani settoriali, ai quadri comunitari di sostegno e ai criteri di selezione;

— valutare l'impatto socio-economico delle azioni nelle zone interessate, e in particolare nei settori di produzione in questione;

— valutare le conseguenze sull'ambiente e l'efficacia delle misure previste in materia;

— verificare che le modalità di esecuzione ed il finanziamento siano idonei a garantire un'efficace realizzazione dell'azione;

— determinare le modalità precise dell'intervento del Fondo, eventualmente in base alle indicazioni già fornite nel relativo quadro comunitario di sostegno.

Art. 11

Investimenti e spese imputabili

1. Gli investimenti ammissibili ai fini della contribuzione del Fondo, nel quadro delle forme d'intervento di cui all'articolo 9, devono riguardare:

— la razionalizzazione e lo sviluppo del condizionamento, della conservazione, del trattamento e della trasformazione dei prodotti agricoli o del riciclo di sottoprodotti o dei residui di fabbricazione;

— il miglioramento dell'immissione sul mercato, compreso il miglioramento della trasparenza della formazione dei prezzi;

— l'applicazione di nuove tecniche di trasformazione, compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e sottoprodotti o l'apertura di nuovi mercati, nonché investimenti innovatori;

— il miglioramento della qualità dei prodotti.

2. Una priorità particolare può essere attribuita agli investimenti volti a migliorare le strutture di commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare se questi investimenti favoriscono la creazione di nuovi sbocchi, agevolando la commercializzazione di nuovi prodotti o di prodotti di qualità che possiedano caratteristiche conformi alla politica delle derrate alimentari decisa dalla Comunità, compresi i prodotti ottenuti dalla cosiddetta agricoltura biologica.

3. Le spese imputabili per gli investimenti di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

  1. a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

  2. b) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici e software;

  3. c) le spese generali, in particolare gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, le spese per studi di fattibilità entro il limite del 12 % delle spese di cui alle lettere a) e b).

Art. 12

Prodotti interessati e partecipazione dei produttori

1. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione di base interessati; tenuto conto della peculiarità di ogni settore, essi devono garantire in particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

2.

Gli investimenti devono riguardare i prodotti di cui all'allegato II del trattato, esclusi quelli oggetto del reglamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura1. Tuttavia, sono ammessi anche gli investimenti relativi ai prodotti dei codici NC 4502, 4503 e 4504.

La Commissione può ammettere gli investimenti relativi ed altri prodotti, a condizione che i beneficiari dell'aiuto abbiano vincoli contrattuali diretti con i produttori dei prodotti agricoli di base.

3. Gli investimenti devono offrire una sufficiente garanzia di redditività.

Art. 13

Investimenti esclusi Sono esclusi gli investimenti:

— a livello di commercio al minuto;

— per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi;

— i cui lavori siano iniziati almeno sei mesi prima che la Commisisone abbia ricevuto la domanda di contribuzione.

Art. 15

Decisione sulla concessione ed impegno di bilancio

1. La Commissione decide circa la partecipazione del Fondo, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento delle domande, a condizione che siano forniti tutti i dati richiesti.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 è notificata all'autorità di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 o all'organismo di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del suddetto regolamento, nonché allo Stato membro interessato.

3. Per le operazioni pluriennali, l'autorità o l'organismo di cui al paragrafo 2 comunicano ogni anno alla Commissione gli elementi necessari per consentire l'impegno delle quote annuali di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e la verifica della conformità degli investimenti da realizzare alle decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 2.

Titolo III. Disposizioni finanziarie e generali

Art. 16

Tasso della contribuzione e modalità

1. La contribuzione del Fondo non può superare, rispetto ai costi imputabili degli investimenti selezionati:

  1. a) il 50 % nelle regioni - obiettivo 1, di cui all'articolo 1, punto 1) del regolamento (CEE) n. 2052/88,

  2. b) il 30 % nelle altre regioni.

2. La contribuzione del Fondo è concessa in genere sotto forma di sovvenzioni in conto capitale. Se si ricorre ad altre forme di contribuzione, queste non devono superare l'importo equivalente di sovvenzione in conto capitale di cui sopra.

3. Gli Stati membri interessati devono impegnarsi a partecipare al finanziamento degli investimenti selezionati dalla Commissione per un intervento del Fondo, almeno per il 5 % dei costi imputabili.

4. La partecipazione dei beneficiari di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del presente regolamento, rispetto ai costi imputabili degli investimenti selezionati, deve essere pari almeno:

  1. a) al 25 % nelle regioni - obiettivo 1, di cui all'articolo 1, punto 1) del regolamento (CEE) n. 2052/88,

  2. b) al 45 % nelle altre regioni.

5. Gli Stati membri possono adottare, nel campo dell'applicazione del presente regolamento, misure di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, purché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Art. 17

Procedura di versamento della contribuzione

1. I versamenti a titolo di anticipo o saldo, da eseguirsi a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88, sono effettuati all'autorità designata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 di detto regolamento o eventualmente all'organismo intermediario di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dello stesso regolamento; lo Stato membro viene informato di questi pagamenti.

2.

L'autorità o l'organismo intermediario di cui al paragrafo 1 verificano le pezze giustificative delle spese dei beneficiari finali e ne accertano la regolarità, prima di versare la contribuzione finanziaria comunitaria. Essi effettuano inoltre controlli in loco per accertare la corrispondenza tra i dati contenuti nella domanda di contribuzione e la situazione reale.

Il pagamento ai beneficiari finali è effettuato entro sei settimane dalla data di presentazione della domanda, a condizione che questa contenga tutti gli elementi necessari per comprovare le spese. 3. Alla fine di ogni trimestre, l'autorità o l'organismo intermediario di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione un estratto dei versamenti effettuati ai beneficiari.

4. Ogni anno viene trasmesso alla Commissione un rapporto sull'esecuzione.

Art. 18

Controlli

In applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88, l'autorità designata conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 di detto regolamento o, eventualmente, l'organismo intermediario di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dello stesso trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le pezze giustificative e tutti i documenti che possano servire ad accertare che sono state rispettate le condizioni previste finanziarie o di altro genere.

Art. 19

Periodo transitorio per l'approvazione dei piani

Fatti salvi gli articoli 20 e 22, fino al 31 dicembre 1990, può essere deciso l'intervento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 a favore di azioni che non rientrino in un piano settoriale approvato, purché il settore di cui trattasi sia contemplato da un programma specifico approvato dalla Commissione in forza dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 355/77 e il cui termine di realizzazione non sia scaduto.

Art. 20

Soppressione del riporto

In deroga all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88, l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 355/77 non si applica ai progetti che non hanno potuto fruire della contribuzione del Fondo per il 1990.

Tuttavia i progetti introdotti a decorrere dal 1o maggio 1988 conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 e non adottati ai fini di un contributo, possono essere inclusi nei programmi operativi da finanziare a titolo degli anni 1990 e 1991 qualora soddisfino i criteri e le condizioni di cui al presente regolamento. L'articolo 13, terzo trattino non è applicabile.

Art. 21

Transizione per i pagamenti relativi ai progetti di cui al regolamento (CEE) n. 355/77

1. Dal 1o gennaio 1991 il versamento della contribuzione per i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88 sarà effettuato a norma degli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

2. Entro il 15 dicembre 1990, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— le autorità designate per effettuare i pagamenti delle contribuzioni;

— l'importo previsto per effettuate i versamenti relativi al primo semestre 1991;

— le basi per il calcolo di tale importo.

3. La Commissione effettua un primo versamento globale, non appena le sia pervenuta la comunicazione debitamente giustificata ed effettua i versamenti complementari sulla base dei dati trimestrali di cui all'articolo 17, paragrafo 3, in funzione dei bisogni previsionali comunicati dagli Stati membri.

Art. 22

Proroga dei programmi

I programmi specifici concernenti i prodotti agricoli, approvati conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 355/77, il cui termine di realizzazione scade tra il 1o gennaio 1989 e la data di entrata in vigore del presente regolamento sono prorogati sino al 31 dicembre 1990 e, per quanto riguarda i progetti di cui all'articolo 20, secondo comma del presente regolamento, fino al 31 dicembre 1991.

Art. 23

Modalità d'applicazione

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 regolamento n. 4253/88.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 marzo 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY