Sez. 3, Sentenza n. 3434 del 12/04/1996 (Rv. 496961 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli a motore - Criterio sussidiario - Applicabilità - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
La presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli a motore coinvolti in un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma secondo, cod. civ., costituisce un criterio soltanto sussidiario rispetto alla presunzione, che incombe su ciascuno dei conducenti, prevista dal primo comma dello stesso art. 2054 cod. civ..Ne consegue che tale presunzione trova applicazione unicamente nelle ipotesi in cui il grado di responsabilità non possa essere ripartito secondo le normative generali in materia di concorso di colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)