Sez. 2, Sentenza n. 3902 del 07/07/1979 (Rv. 400364 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - PROVA (PROPRIETA DEL FONDO) - PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - PROVA (PROPRIETA DEL FONDO) - PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA.*
L'Azione proposta per ottenere l'osservanza delle distanze legali e rivolta non gia all'accertamento del diritto di proprieta dell'attore, bensi a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della sua proprieta, suscettibili di dar luogo a servitu: essa, pertanto, non esige la rigorosa dimostrazione della proprieta dell'immobile a cui favore l'Azione viene esperita, ma consente che la prova della proprieta possa essere offerta anche con presunzioni. (V 1092/75, mass n 374514; (V 364/75, mass n 373612).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)