Sez. 1, Sentenza n. 5159 del 21/09/1981 (Rv. 415954 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTI DI ENTI SOVVENZIONATI DAL COMUNE - ENTE SOVVENZIONATO - NOZIONE.*
SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE COMUNALE - DIPENDENTI DI ENTI SOVVENZIONATI DAL COMUNE - ENTE SOVVENZIONATO - NOZIONE.*
Al fine della individuazione della causa di ineleggibilità alla carica di consigliere in un comune della regione Sicilia, prevista dallo art. 5 n. 3 del d.P.R. Sicilia 20 agosto 1960 n. 3, corrispondente all'art. 15 n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nei confronti di coloro che ricevono uno stipendio od un salario da parte di un ente dipendente, sovvenzionato o vigilato dal comune medesimo (quando tale situazione non sia venuta meno prima delle elezioni), un ente deve ritenersi sovvenzionato dal comune ogni qualvolta riceva da questo, direttamente o indirettamente, erogazioni spontanee continuative di denaro o di altra utilità, realizzate anche mediante sgravi di bilancio ed accollo di spese. (Conf. 4591/77, mass. N. 388198; (Conf. 3707/77, mass. N. 387362).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)