Sez. 6, Sentenza n. 2416 del 24/01/1972 Ud. (dep. 17/04/1972) Rv. 120766 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - LATTICINI - FIOR DI LATTE CON DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DÌ LATTICINI PRELIBATÌ - FORMA DI RECLAMIZZAZIONE VIETATA.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - LATTICINI - FIOR DI LATTE CON DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DÌ LATTICINI PRELIBATÌ - FORMA DI RECLAMIZZAZIONE VIETATA.*
Scopo della norma dell'art 13 legge 30 aprile 1962, n 283 e quello di tutelare la buona fede dei consumatori e di assicurare che il prodotto da essi acquistato corrisponda per qualita, natura e sostanza nutritiva precisamente a quelle indicate nell'involucro, difendendoli contro quelle forme di reclamizzazione del prodotto che potrebbero trarli in errore sulle sue effettive qualita. Risponde, pertanto, della contravvenzione di cui alla citata norma il produttore dì fior di lattè che lo ponga in vendita con la denominazione dì latticini prelibatì, espressione questa che induce l'inquirente a ritenere che trattasi di un prodotto che si distingue dagli altri del genere perche migliore e piu pregiato.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)