Sez. 3, Sentenza n. 4072 del 08/07/1982 (Rv. 422048 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - MODALITÀ PER IL RILASCIO - GIUDIZIO IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - OBBLIGO DEL GIUDICE DI FISSARE LA DATA DELLA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - MODALITÀ PER IL RILASCIO - GIUDIZIO IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - OBBLIGO DEL GIUDICE DI FISSARE LA DATA DELLA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - INSUSSISTENZA.*
L'art. 82 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone) - secondo cui ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore di detta legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti - si riferisce sia alla disciplina sostanziale che a quella processuale vigente in materia di locazioni urbane. Con la conseguenza che a tali giudizi non è applicabile l'art. 56 della citata legge, in forza del quale il giudice, con la sentenza che pronuncia il rilascio dell'immobile, deve stabilire la data della esecuzione. (Conf 2060/82, mass n 419918; (Conf 1533/82, mass n 419348).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)