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Sez. 6, Sentenza n. 111 del 11/02/1996 Cc. (dep. 02/05/1996) Rv. 205025 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Presupposti | Timore di perdere le garanzie del credito dell'erario - Circostanze in base alle quali deve essere desunto - Indicazione - Fattispecie: eventualità di risoluzione del rapporto di lavoro.
Stato
decisa il 1996-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205025-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Presupposti

In tema di sequestro conservativo il timore di perdere le garanzie del credito dell'erario dello Stato per il pagamento della pena pecuniaria deve essere concreto e va pertanto ritenuto in base a circostanze di fatto riferibili tanto alla consistenza patrimoniale dell'imputato che alla sua condotta processuale o extraprocessuale, dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", l'eventualità di un depauperamento del medesimo o la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento del credito. (Affermando siffatto principio la Corte di Cassazione ha escluso che l'eventualità che il rapporto di impiego dell'imputato si risolva, in conseguenza delle vicende giudiziarie in cui lo stesso è coinvolto, e che pertanto il predetto perda la sua unica fonte di reddito, costituita dallo stipendio mensile, non comporta di per sè il venir meno delle garanzie del credito dell'erario, dovendosi avere riguardo anche al trattamento di fine rapporto, assoggettabili a pignoramento al pari dello stipendio). (V. Corte Cost. 19 marzo 1993, n. 99).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)