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Sez. L, Sentenza n. 17090 del 08/08/2011 (Rv. 618764 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Art. 4 bis legge n. 223 del 1991 - Portata - Garanzie procedimentali - Licenziamento degli autoferrotranvieri - Applicabilità.
Stato
decisa il 2011-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618764-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

L'art. 4 bis della legge n. 223 del 1991, deve essere interpretato nel senso che, con il richiamo alle disposizioni in materia di mobilità, essa ha disciplinato la situazione degli autoferrotranvieri colpiti da licenziamenti collettivi, intimati da imprese assoggettate a procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l'istituto della mobilità ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle norme sulla mobilità e, in particolare, della relativa indennità, stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione dell'impresa deve essere successiva al 1 gennaio 1993. Invece, per quanto riguarda la disciplina del procedimento preordinato al licenziamento collettivo, la normativa introdotta con l'art. 24 della predetta legge n. 223 del 1991 ha carattere generale, sicché le relative garanzia procedimentali si applicano anche ai dipendenti da imprese autoferrotranviarie senza che esse possano ritenersi incompatibili con le previsioni dell'art. 26 all. A al r.d. n. 148 del 1931, atteso che tale norma (che, nel disciplinare l'esonero del personale ferroviario in caso di riduzione di posti, autorizza l'assegnazione dei dipendenti in esubero a mansioni inferiori alla qualifica come alternativa al licenziamento) si pone su un piano assolutamente diverso da quello procedimentale regolamentato dall'art. 24 legge n. 223 del 1991, che, tra l'altro, coinvolge anche le rappresentanze sindacali.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 bis CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 quatervicies CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)