Sez. 2, Sentenza n. 695 del 04/03/1968 (Rv. 331900 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI CHI NON E PARTE NE PROCURATORE DELLA PARTE - INESISTENZA- DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA CON ATTO INVALIDO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI CHI NON E PARTE NE PROCURATORE DELLA PARTE - INESISTENZA- DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA CON ATTO INVALIDO - IRRILEVANZA.*
La notificazione della sentenza effettuata ad iniziativa di chi non e parte ne procuratore della parte deve considerarsi giuridicamente inesistente e non ha, pertanto, alcuna Rilevanza giuridica ai fini della decorrenza del termine di impugnazione ne il vizio della notificazione puo ritenersi sanato (con l'effetto di far decorrere il termine per proporre il gravame come se la notificazione fosse legalmente eseguita), dalla impugnazione effettuata mediante atto invalido (nella specie, l'atto di appello era stato notificato alla persona ad istanza della quale era avvenuta la notificazione della sentenza). (V. 3283-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)