Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 6 ottobre 1983, cause riunite 2/82, 3/82 e 4/82
Epigrafe
Nei procedimenti riuniti 2-4/82,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de première instance di Bruxelles, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra
SA Delhaize Frères «Le Lion», con sede in Bruxelles (causa 2/82),
SA GB-Inno-BM, con sede in Bruxelles (causa 3/82),
SA Metsdagh, con sede in Gosselies (causa 4/82),
e
Stato belga, rappresentato dal ministro della pubblica sanità e dell'ambiente, Bruxelles,
domande vertenti sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 26 giugno 1964, n. 60/432/CEE (GU del 29. 7. 1964, pag. 1977), 26 giugno 1964, n. 64/433/CEE (GU del 29. 7. 1964, pag. 2012) e 15 febbraio 1971, n. 71/118/CEE (GU L 55, pag. 23), nonché degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Le sentenze di rinvio, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Le tre società attrici nelle cause principali importavano regolarmente carni macellate e pollame (la società Metsdagh, tuttavia, soltanto carni macellate) provenienti da altri Stati membri.
paragrafo 2
In occasione di tali importazioni, le autorità belghe procedevano a controlli sanitari che il giudice di rinvio qualifica come «sistematici». A fronte di tali controlli, le attrici nelle cause principali pagavano diritti di controllo per un importo complessivo provvisoriamente stimato in 9201270 BFR per la società Delhaize, 3450000 BFR per la società Inno e 4164544 BFR per la società Metsdagh.
paragrafo 3
I suddetti controlli ed il pagamento dei relativi diritti venivano effettuati in conformità alle seguenti disposizioni nazionali:
paragrafo 4
per quanto riguarda l'importazione di carni macellate, legge 5 settembre 1952 relativa all'ispezione sanitaria ed al commercio delle carni (Moniteur del 16./17. 3. 1953) e regio decreto 12 marzo 1965 relativo all'importa-zione di carni (Moniteur del 25. 5. 1965, pag. 6256), come successivamente e da ultimo modificato dal regio decreto 21 giugno 1979 (Moniteur del 23. 6. 1979, pag. 7221);
per quanto riguarda l'importazione di pollame, legge 15 aprile 1965 concernente l'ispezione sanitaria ed il commercio del pesce, del pollame, dei conigli e della selvaggina e recante modifica della legge 5 settembre 1952 relativa all'ispezione sanitaria ed al commercio delle carni (Moniteur del 22. 5. 1965, pag. 6173) e regio decreto 21 settembre 1970 relativo all'ispezione sanitaria ed al commercio delle carni di pollame (Moniteur del 30. 10. 1970, pag. 10994) successivamente e da ultimo modificato dal regio decreto 29 settembre 1979.
paragrafo 5
Tuttavia, con atti di citazione in data 5 aprile e 6 dicembre 1979, le attrici nelle cause principali convenivano in giudizio lo Stato belga per il rimborso dei diritti di controllo da esse pagati, basando la loro azione sul fatto che il pagamento di diritti di controllo sarebbe in contrasto con le direttive comunitarie nn. 64/432, 64/433 e 71/118 (sopraindicate), che a loro avviso hanno instaurato un regime di scambi intracomunitari in materia di carni macellate e di volatili da cortile il quale vieta, in particolare, qualsiasi controllo sanitario da parte delle autorità dello Stato membro d'importazione e, a fortiori, la riscossione di qualsiasi tributo connesso al controllo.
paragrafo 6
Dinanzi al giudice di rinvio, le attrici nelle cause principali sostenevano che il controllo effettuato dalle autorità belghe è solo la ripetizione del primo controllo effettuato nello Stato esportatore in conformità a quanto previsto dalle direttive comunitarie considerate; a loro avviso, un siffatto controllo è incompatibile con le disposizioni di tali direttive, come si desumerebbe dalla sentenza della Corte 15 dicembre 1976 (causa 35/76, Simmenthal, Racc. pag. 1871).
paragrafo 7
Il Governo belga sosteneva invece che si tratta di un controllo diverso da quello effettuato nello Stato esportatore, nel senso che esso concerne la modifica dello stato delle carni o dei volatili nel corso del trasporto ed il loro stato di conservazione. Un siffatto controllo esulerebbe, quindi, dall'ambito d'applicazione delle direttive in questione e sarebbe giustificato alla stregua della sentenza 7 aprile 1981 (causa 132/80, United Foods, Racc. pag. 995). Per di più, sempre secondo il Governo belga, il controllo riguarderebbe la ricerca di residui di sostanze ad effetto batteriostatico e ad azione ormonale o antiormonale, estranea al campo d'applicazione delle direttive CEE.
paragrafo 8
Il giudice di rinvio ritiene che il diritto comunitario ed in particolare i principi affermati dalla Corte nelle due suddette sentenze, Simmenthal e United Foods, consentono agli Stati membri di praticare un determinato controllo sanitario giustificato da ragioni obiettive di tutela della salute, ma che tale controllo non può in alcun caso essere sistematico allorché il prodotto importato costituisce oggetto di direttive di armonizzazione, come nella fattispecie. Comunque, un siffatto controllo non deve rappresentare di fatto una restrizione dissimulata degli scambi intracomunitari, Ora, secondo il giudice di rinvio, tale restrizione esiste quasi necessariamente quando il controllo effettuato nel paese destinatario è identico a quello praticato nel paese speditore.
paragrafo 9
Prendendo poi in esame il controllo effettuato dalle autorità belghe, il giudice di rinvio ritiene anzitutto che, in quanto riguarda la conformità delle merci importate alla normativa belga, detto controllo rappresenta manifestamente una ripetizione sistematica del primo controllo effettuato nel paese speditore ed è, in tal senso, incompatibile con le norme comunitarie vigenti in materia. Esso considera poi che resta da accertare se tale controllo sistematico, in quanto riguarda la modifica dello stato della merce durante il trasporto dallo Stato speditore e lo stato di conservazione della merce stessa allorché entra nel territorio belga, sia o meno compatibile con le norme comunitarie da applicarsi nella fattispecie.
paragrafo 10
È per risolvere questo problema che il Tribunal de première instance di Bruxelles, con sentenze in data 8 ottobre 1981, ha deciso, in forza dell'art. 177 del Trattato, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
paragrafo 11
«Se un controllo sanitario — sistematico — all'importazione di carni e di volatili da cortile, oggetto delle direttive del Consiglio nn. 64/432, 64/433 e 71/118/CEE relative a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e, rispettivamente, di carni fresche di volatili da cortile, controllo riguardante la modifica dello stato di tali carni e volatili durante il trasporto dallo Stato speditore, nonché il loro stato di conservazione al momento in cui entrano nel territorio belga, rientri nel campo d'applicazione del controllo sanitario effettuato nel paese speditore in conformità alle direttive considerate.
In caso negativo, se tale controllo sia compatibile con gli artt. 30 e segg. del Trattato CEE e possa eventualmente giustificarsi con l'applicazione dell'art. 36.
Nel considerare la questione proposta, è opportuno tener conto del fatto che il controllo sanitario belga all'importazione comporta, da un lato, misure che costituiscono solamente la ripetizione del controllo effettuato nel paese speditore in conformità agli imperativi delle direttive considerate, e, dall'altro, misure che mirano, come già detto, a verificare la modifica dello stato delle merci di cui trattasi durante il trasporto dallo Stato speditore, nonché il loro stato di conservazione al momento in cui entrano nel territorio belga».
paragrafo 12
Le tre sentenze del Tribunal de première instance di Bruxelles sono state registrate nella cancelleria della Corte il 7 gennaio 1982.
paragrafo 13
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte, il 16 marzo 1982 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. P. Hartvig e F. Lamoureux, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti; il 26 marzo 1982, dalle attrici nelle cause principali, rappresentate dall'avv. Waelbroeck, del foro di Bruxelles; il 30 marzo 1982, dallo Stato belga, convenuto nella causa principale, in persona del segretario di Stato per la pubblica sanità e l'ambiente, rappresentato dall'avv. J. Putzeys, del foro di Bruxelles; il 31 marzo 1982, dal Governo francese, rappresentato dal sig. G. Legras, vicesegretario generale del SGCI, in qualità di agente.
paragrafo 14
Con ordinanza 17 febbraio 1982, la Corte ha deciso di riunire le cause 2/82, 3/82 e 4/82 ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 15
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato il Governo belga ad informarla in udienza sul punto relativo al se controlli sanitari abbiano ancora luogo dopo l'entrata in vigore del regio decreto 21 giugno 1979 recante modifica del regio decreto 12 marzo 1965 relativo all'importazione delle carni.
paragrafo 16
Con ordinanza 23 marzo 1983, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Seconda Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni delle attrici nelle cause principali
paragrafo 1
Dopo aver ricordato le disposizioni nazionali e comunitarie che si applicano nella fattispecie, le attrici nelle cause principali chiedono anzitutto che la Corte, nonostante il carattere limitato della questione formulata dal giudice di rinvio, risponda in modo generale, affermando «l'incompatibilità col diritto comunitario di qualsiasi controllo sanitario sistematico all'importazione di carni e di volatili». Una siffatta incompatibilità risulterebbe, a loro avviso, dal sistema instaurato dalle direttive, nonché dall'interpretazione datane dalla Corte, in particolare nella summenzionata sentenza Simmenthal. Una siffatta risposta di carattere generale sarebbe inoltre opportuna per evitare che al presente procedimento facciano seguito altri analoghi.
paragrafo 2
In secondo luogo, le attrici nelle cause principali sviluppano i quattro punti che seguono onde risolvere le questioni pregiudiziali :
paragrafo 3
Punto primo: dalla sentenza Simmenthal risulta che qualsiasi controllo sanitario sistematico all'importazione dei prodotti contemplati dalla direttiva 64/433 è incompatibile col diritto comunitario, dall'entrata in vigore di tale direttiva. Controlli sporadici non sono esclusi, ma a condizione che essi non costituiscono una restrizione dissimulata degli scambi intracomunitari. Ora, nella presente fattispecie si tratta in realtà di controlli sistematici, che costituiscono perciò misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietate dall'art. 30 del Trattato CEE, e non giustificate ai sensi dell'art. 36. Tale incompatibilità è stata d'altronde riconosciuta dal Belgio, poiché il regio decreto 21 giugno 1979 ha escluso gli effetti delle disposizioni del regio decreto 12 marzo 1965 riguardo ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri, dopo che la Commissione aveva in proposito inviato al Belgio un parere motivato ed aveva adito la Corte di giustizia in forza dell'art. 169 del Trattato.
paragrafo 4
Poiché la direttiva n. 71/118, relativa alle carni fresche di volatili, è basata sulla stessa preoccupazione di armonizzazione e contiene disposizioni analoghe a quelle della direttiva n. 64/433, è lecito concludere che la summenzionata giurisprudenza della Corte di giustizia si applichi anche al regime delle importazioni nel Belgio di carni di volatili.
paragrafo 5
Punto secondo: la suddetta incompatibilità col diritto comunitario si estende anche al controllo sistematico relativo alla modifica dello stato delle carni e dei volatili nel corso del trasporto dallo Stato speditore, nonché al loro stato di conservazione nel momento in cui entrano nel territorio belga. In primo luogo, dalla sentenza Simmenthal risulta che l'armonizzazione attuata mediante le direttive in questione si estende all'osservanza di condizioni sanitarie uniformi per quanto riguarda il deposito in magazzino ed il trasporto, dal che si desume che un controllo frontaliero multiplo, riguardante lo stato delle carni in corso di trasporto ed il loro stato di conservazione, non è necessario, né giustificato ai sensi dell'art. 36. D'altronde, la Corte ha dichiarato pure, nella sentenza 12 luglio 1979 (causa 153/79, Commissione/Repubblica federale di Germania, Race. pag. 2555), che non può essere accolto l'argomento secondo cui il passaggio di una frontiera implica un aumento del rischio di insalubrità della carne fresca.
paragrafo 6
Punto terzo: il fatto che talune disposizioni della normativa belga si collochino al di fuori del campo di applicazione delle direttive considerate non può essere invocato dallo Stato belga per legittimare la sua prassi del controllo sistematico all'importazione. In effetti, benché contengano disposizioni che permettono agli Stati membri di vietare la messa in circolazione nel loro territorio di carni inidonee all'alimentazione umana, ovvero non incidono sulle disposizioni nazionali relative a talune materie riservate, o ancora contengano clausole di salvaguardia, tali direttive non possono in alcun caso giustificare un controllo sistematico, in quanto i principi affermati dalla Corte nella sentenza Simmenthal si applicano anche alle suddette disposizioni.
paragrafo 7
Punto quarto: la sentenza United Foods non rappresenta una evoluzione della giurisprudenza della Corte nel senso della compatibilità col diritto comunitario di controlli sanitari sistematici all'importazione. Infatti, a differenza della presente fattispecie, la causa United Foods riguardava importazione di pesce, e cioè un settore per il quale non esistevano norme armonizzate. Questa sentenza non costituisce quindi un mutamento d'indirizzo della giurisprudenza della Corte fondata sulla sentenza Simmenthal.
paragrafo 8
Concludendo, le attrici nelle cause principali propongono che la questione sottoposta alla Corte venga risolta come segue:
paragrafo 9
«Qualsiasi controllo sanitario sistematico all'importazione di prodotti contemplati dalla direttiva 64/433/CEE è incompatibile col Trattato dalla data di entrata in vigore di tale direttiva (sentenza Simmenthal) e la stessa norma vale, per identità di motivi, per i prodotti contemplati dalla direttiva 71/118/CEE. L'incompatibilità col Trattato si estende ai controlli sistematici relativi alla modifica dello stato delle carni e dei volatili nel corso del trasporto dallo Stato speditore, nonché al loro stato di conservazione nel momento in cui entrano nel territorio belga. Essa si estende anche ai controlli sistematici relativi alla conformità delle merci alle disposizioni sanitarie degli Stati membri, sia che tali disposizioni abbiano costituito oggetto di un'armonizzazione per via di direttive della Comunità, sia che esse si collochino al di fuori del campo di applicazione delle direttive di armonizzazione, come le disposizioni di cui alle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE relative alle malattie contagiose, alle materie riservate e alle clausole di salvaguardia.»
SENTENZA › In fatto › B — Osservazioni del Governo belga
paragrafo 1
a) In via principale, il Governo belga sostiene che la domanda proposta dal giudice di rinvio è prematura e che la Corte dovrebbe quindi sospendere il procedimento.
Il carattere prematuro della domanda pregiudiziale risulterebbe essenzialmente dal fatto che, secondo lo Stato belga, il controllo da esso effettuato non costituisce in alcun caso una ripetizione di quello effettuato nello Stato speditore. Poiché il punto relativo al se il controllo sanitario belga costituisca o meno la ripetizione di quello effettuato nel paese speditore è decisivo per risolvere la questione pregiudiziale, la sospensione del procedimento sarebbe opportuna, tanto più che una pronuncia della Corte allo stato attuale potrebbe influenzare i giudici d'appello ovvero potrebbe divenire inutile o giuridicamente inadeguata in caso di riforma, in sede d'appello, del punto contestato.
La questione pregiudiziale è inoltre prematura anche in quanto si riferisce unicamente al controllo sanitario organizzato nell'ambito delle direttive e non a quello inteso ad accertare l'eventuale presenza di sostanze nocive per la salute umana.
Infine, il suo carattere prematuro risulta anche dal fatto ch'essa non si estende alla legittimità della riscossione di un diritto di controllo destinato a coprire le spese inerenti al controllo sanitario.
paragrafo 2
b) È solo in via subordinata che lo Stato belga prende posizione sulla questione formulata dal giudice di rinvio. Prima di suggerire la propria soluzione, esso procede ad una rassegna delle disposizioni in vigore.
Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie, esso ritiene che la direttiva 64/433, mentre consente allo Stato destinatario di effettuare un controllo onde accertare se le carni non siano divenute inidonee all'alimentazione e se siano state rispettate le condizioni prescritte nello Stato speditore, esclude d'altronde dal proprio campo d'applicazione le disposizioni riguardanti talune sostanze nocive. Una disciplina analoga è stabilita anche nelle direttive 64/432 e 71/118.
Esaminando poi la normativa belga di cui trattasi nel caso di specie, esso ritiene che tale normativa imponga l'obbligo di effettuare ricerche sistematiche onde stabilire l'eventuale presenza di residui di sostanze ad effetto batteriostatico e di sostanze ad azione ormonale o antior-monale.
Secondo lo Stato belga, la propria normativa è anzitutto conforme alle direttive europee, poiché sono queste direttive stesse che prevedono un controllo sanitario sistematico all'importazione di carni e di volatili. Perciò, è indubbia la legittimità del controllo effettuato dalle autorità belghe, poiché tale controllo non è una ripetizione di quello effettuato nello Stato speditore e riguarda unicamente lo stato della merce durante il trasporto e il suo stato di conservazione al momento dell'entrata nel Belgio. Inoltre, la compatibilità della suddetta normativa col diritto comunitario risulta pure dal fatto che lo Stato belga ha sempre la facoltà di istituire un controllo sanitario inteso ad accertare l'eventuale presenza delle sostanze di cui sopra nelle carni e nel pollame contemplati dalle suddette direttive ed oggetto di scambi intracomunitari. Tuttavia, nei limiti in cui un siffatto controllo sanitario sistematico riguardi un settore non soggetto alle direttive in questione, è opportuno accertare inoltre se esso sia compatibile anche con gli artt. 30 e 36 del Trattato. Ora, secondo il Governo belga, il controllo sanitario effettuato nella fattispecie è giustificato da motivi di tutela della salute e della vita delle persone. Perciò, i provvedimenti destinati all'attuazione di tali controlli rientrano, in via di principio, nell'eccezione prevista dall'art. 36, come risulta dalla sentenza United Foods.
Resta da stabilire se tali provvedimenti eccedano le necessità del controllo e siano, come tali, atti a frenare o restringere gli scambi nella Comunità. Il Governo belga ritiene in proposito che le modalità pratiche del controllo sanitario di cui trattasi sono giustificate nel senso che le esigenze sanitarie dello Stato belga non potrebbero essere soddisfatte in modo altrettanto efficace da provvedimenti meno restrittivi degli scambi intracomunitari. Di conseguenza, poiché è giustificato da esclusivi motivi di sanità pubblica, tale controllo deve poter essere esercitato, in mancanza di norme comuni o armonizzate. Infine, secondo il Governo belga, detto controllo non ha effetti restrittivi sul commercio intracomunitário poiché viene effettuato contemporaneamente a quello previsto dalle direttive comunitarie e tiene conto della deperibilità delle merci.
Pertanto, il Governo belga è del parere che la questione pregiudiziale debba essere risolta nel seguente modo:
«Un controllo sanitario — sistematico — all'importazione di carni e di volatili da cortile, oggetto delle direttive del Consiglio nn. 64/432, 64/433 e 71/118 relative a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e, rispettivamente, di carni fresche di volatili da cortile, controllo riguardante la modifica dello stato di tali carni e volatili durante il trasporto dallo Stato speditore, nonché il loro stato di conservazione al momento in cui entrano nel territorio belga, è previsto espressamente dalle suddette direttive per consentire agli Stati destinatari di vietare la messa in circolazione nel loro territorio di carni o di volatili divenuti inidonei all'alimentazione umana in ragione del trasporto.
Tale controllo sanitario non è la ripetizione del controllo sanitario effettuato nello Stato speditore, che è attestato dai documenti rilasciati dallo Stato speditore ed esigibili dallo Stato destinatario.
Nella misura in cui un controllo sanitario complementare viene effettuato per rispondere ad una normativa nazionale di interesse generale di protezione della sanità pubblica, compatibile con le direttive europee, tale controllo è inoltre giustificato ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE purché le sue modalità di attuazione non esercitino un'influenza negativa sugli scambi intracomunitari e non costituiscano una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri.
In particolare, un controllo sanitario sistematico fondato su una normativa nazionale che impone di accertare l'eventuale presenza di talune sostanze nocive alla salute umana, secondo modalità tecniche ed amministrative che non ostacolano gli scambi e che sono fondate su esigenze obiettive del controllo sanitario, è giustificato ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE».
SENTENZA › In fatto › C — Osservazioni del Governo francese
paragrafo 1
Il Governo francese osserva anzitutto che, come viene constatato dal giudice di rinvio, i controlli sistematici di cui trattasi presentano un duplice aspetto: da una parte, quello di un controllo generale della conformità della merce alla legislazione belga e, dall'altra, quello del controllo effettivo della modifica dello stato della merce durante il trasporto.
paragrafo 2
A suo avviso, un siffatto controllo, non essendo altro che la ripetizione del primo controllo effettuato nello Stato membro speditore, è incompatibile col diritto comunitario, come risulta dalle sentenze Simmenthal (loc. cit.) e Bauhuis (causa 46/76, Race. 1977, pag. 5).
paragrafo 3
Per contro, sotto l'aspetto dell'accertamento della modifica dello stato della merce durante il trasporto, detto controllo può essere giustificato ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE, purché sia effettuato sporadicamente. Tuttavia, poiché le modalità seguite dalle autorità bel-ghe sono manifestamente sproporzionate ed eccessive, detto controllo è incompatibile col diritto comunitario.
paragrafo 4
Infine, in via subordinata, il Governo francese'osserva che il diritto riscosso per il controllo costituisce una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, ai sensi degli artt. 9, 12 e 13 del Trattato CEE.
paragrafo 5
Di conseguenza, il Governo francese sostiene che la questione pregiudiziale deve essere risolta nel seguente modo:
paragrafo 6
«1. Un controllo sanitario supplementare, imposto unilateralmente da uno Stato membro e oggetto delle direttive del Consiglio 64/432, 64/433 e 71/118 (CEE) non rientra nel campo d'applicazione di tali direttive.
2. Un siffatto controllo costituisce pertanto una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi degli artt. 30 e segg. del Trattato CEE.
3. Uno Stato membro può, in conformità all'art. 36 del Trattato CEE, sottoporre le carni contemplate dalle direttive considerate a controlli di carattere sanitario o veterinario, purché tali controlli non costituiscano una ripetizione del controllo effettuato nello Stato membro speditore in conformità alle suddette direttive.»
SENTENZA › In fatto › D — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
Dopo aver ricordato le disposizioni nazionali e comunitarie da applicare nella fattispecie, la Commissione precisa in via preliminare ch'essa limita le proprie osservazioni sulla compatibilità col diritto comunitario al controllo sanitario belga all'importazione quale è stato definito dal giudice di rinvio, e cioè ad un controllo sistematico riguardante la modifica dello stato delle carni e delle carni di volatili durante il trasporto dallo Stato speditore, nonché il loro stato di conservazione al momento in cui entrano nel territorio belga.
paragrafo 2
a) La Commissione sostiene anzitutto che un siffatto controllo è incompatibile col diritto comunitario. Ciò risulta, a suo avviso, dalla sentenza Simmenthal per quanto riguarda i prodotti soggetti alle direttive 64/432 e 64/433 e, per identità di motivi, per i prodotti soggetti alle direttive 71/118 e 77/99. Lo Stato destinatario ha unicamente la facoltà di effettuare esami saltuari a condizione che questi non vengano moltiplicati sino a costituire una restrizione dissimulata degli scambi fra Stati membri. Detto Stato può eventualmente effettuare controlli obbligatori e sistematici nell'ambito dell'applicazione di un provvedimento di salvaguardia ai sensi delle direttive in questione. Inoltre, per quanto riguarda i settori non coperti da dette direttive, e per i quali di conseguenza il certificato di salubrità non offre alcuna garanzia, «non si può, a priori, considerare incompatibile col diritto comunitario un controllo obbligatorio e sistematico alla frontiera dello Stato membro destinatario». Un siffatto controllo dovrebbe tuttavia essere necessario per tutelare la salute e la vita delle persone e degli animali. Ora, secondo la Commissione, nelle presenti cause, data la mancanza d'informazioni dettagliate quanto alle operazioni di controllo di cui trattasi ed ai loro scopi, non si può concludere che detto controllo sistematico si collochi al di fuori del campo di applicazione delle direttive 71/118 e 77/99. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la sentenza Simmenthal fa presumere che un controllo sistematico alla frontiera sui prodotti in questione sia già di per sé incompatibile col diritto comunitario.
b) Comunque, la Commissione sostiene che il controllo sistematico sulla modifica dello stato della merce durante il trasporto e sul suo stato di conservazione al passaggio della frontiera rientra nel campo d'applicazione delle direttive comunitarie.
paragrafo 3
La Commissione sottolinea in proposito che lo scopo delle suddette direttive era quello di spostare il controllo sanitario verso lo Stato membro speditore e di sostituire in tal modo ai provvedimenti sistematici di protezione alla frontiera un sistema uniforme, tale da rendere superflua la molteplicità dei controlli frontalieri. Inoltre, onde garantire nel modo più completo possibile la libera circolazione e abolire qualsiasi restrizione degli scambi, tali direttive hanno un campo d'applicazione molto ampio, nel senso che non si limitano a stabilire condizioni sanitarie uniformi relative al trattamento delle carni nei macelli e nei laboratori di sezionamento, ma riguardano anche il magazzinaggio e il trasporto. In particolare, dall'art. 3 della direttiva 64/433 risulta che le carni fresche devono essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti, conformemente a quanto disposto dal capitolo XIII dell'allegato I (leu. h e f); la direttiva stabilisce anche condizioni dettagliate relative all'imballaggio delle carni sezionate (capitolo X) ed al modo in cui i vari pezzi di carne devono essere trasportati. Infine, il rispetto di tali condizioni è garantito dal controllo effettuato da un veterinario ufficiale prima della spedizione, ed il certificato di salubrità attesta il rispetto di tali condizioni, poiché indica espressamente il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione, nonché il mezzo di trasporto.
paragrafo 4
Disposizioni analoghe si applicano anche per le carni fresche di volatili.
paragrafo 5
La Commissione sostiene che, considerato il complesso di tali disposizioni, un controllo come quello di cui trattasi nella fattispecie non è necessario, né conseguentemente giustificato ai sensi dell'art. 36. Infine, la Commissione aggiunge che l'attraversamento di una frontiera è del tutto irrilevante per la questione dello stato di conservazione delle carni o dei prodotti a base di carne oggetto del trasporto, poiché nel sistema delle direttive comunitarie in questione ciò che importa è unicamente la salubrità del prodotto al momento dell'arrivo a destinazione.
paragrafo 6
Di conseguenza, la Commissione propone che le questioni formulate dal Tribunal de première instance di Bruxelles vengano risolte nel seguente modo:
paragrafo 7
«In via generale, controlli sanitari sistematici alle frontiere sui prodotti contemplati dalle direttive nn. 64/432, 64/433, 71/118 e 77/99 non sono più necessari, né conseguentemente giustificati ai sensi dell'art. 36.
In particolare, vanno considerati incompatibili col diritto comunitario controlli sistematici sulla modifica dello stato delle carni fresche e dei prodotti a base di carne durante il trasporto dallo Stato speditore, nonché sul loro stato di conservazione al momento in cui detti prodotti entrano nel territorio dello Stato di destinazione, poiché le disposizioni delle direttive 64/433, 71/118 e 77/9.9 ed i controlli effettuati nello Stato membro speditore in conformità a tali direttive riguardano anche le condizioni in cui le carni ed i prodotti a base di carne vengono trasportati.»
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 30 giugno 1983, le attrici nelle cause principali, rappresentate dagli avvocati Vandencasteele e Waelbroeck, del foro di Bruxelles, il Governo belga, convenuto nella causa principale, rappresentato dall'avv. Leurquin, del foro di Bruxelles, il Governo francese, rappresentato dal sig. Carnelutti, segretario agli affari esteri, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Lamoureux, assistito dal sig. Hartvig, in qualità di agenti, hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti loro rivolti dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 22 settembre 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenze 8 ottobre 1981, pervenute in cancelleria il 7 gennaio 1982, il Tribunal de première instance di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali, di cui la prima vertente sull'interpretazione di tre direttive in materia di controllo sanitario delle carni macellate e del pollame (direttive del Consiglio 24. 6. 1964, n. 64/432, GU del 29. 7. 1964, pag. 1977, 26. 6. 1964, n. 64/433, GU del 29. 7. 1964, pag. 2012 e 15. 2. 1971, n. 71/118, GU L 55, pag. 23) e la seconda, formulata per il caso di soluzione negativa della prima, riguardante l'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.
punto 2
Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie fra tre società belghe, importatrici di carni macellate e di pollame, e lo Stato belga, relativamente ai controlli sanitari da questo effettuati ed ai relativi diritti pagati dalle suddette società.
punto 3
Dalle sentenze di rinvio risulta che i controlli in questione sono stati effettuati conformemente alla legislazione belga in materia. Tuttavia, le attrici nelle cause principali hanno sostenuto che detti controlli costituiscono la semplice ripetizione del primo controllo effettuato dallo Stato speditore e sono quindi incompatibili con le disposizioni delle direttive vigenti. Esse hanno quindi convenuto in giudizio lo Stato belga per il rimborso dei diritti di controllo versati.
punto 4
Dinanzi al giudice nazionale, il Governo del Regno del Belgio ha contestato la tesi delle attrici nelle cause principali ed ha sostenuto che il controllo effettuato dalle autorità nazionali si colloca al di fuori del campo di applicazione delle direttive in questione, poiché è diverso da quello effettuato nello Stato speditore. A suo avviso, infatti, il suddetto controllo ha principalmente lo scopo, da una parte, di accertare la modifica dello stato delle carni o dei volatili durante il trasporto, nonché il loro stato di conservazione e, d'altra parte, di accertare se dette carni contengano residui di sostanze ad effetto batteriostatico e ad azione ormonale o antiormonale.
punto 5
Esaminando il controllo così effettuato dalle autorità belghe, il giudice nazionale ha ritenuto anzitutto che tale controllo, in quanto diretto ad accertare la conformità delle merci importate alla normativa belga, costituisce manifestamente, nella fattispecie, una sistematica ripetizione del primo controllo effettuato nel paese speditore ed è pertanto incompatibile con le disposizioni comunitarie da applicare in materia.
punto 6
Dopo aver preso posizione in questo senso, il giudice belga considera che resta da stabilire se un controllo sistematico, in quanto riguardi la modifica dello stato della merce durante il trasporto dallo Stato speditore e il suo stato di conservazione nel momento in cui entra nel territorio belga, sia compatibile con le disposizioni comunitarie che si applicano nella fattispecie; esso ritiene necessario, prima di emettere la propria sentenza, di sottoporre a questa Corte due questioni pregiudiziali in proposito.
punto 7
Il Governo del Regno del Belgio ha continuato a negare, dinanzi a questa Corte, che i controlli sanitari cui esso procede, per quanto riguarda sia le carni macellate sia le carni di volatili, costituiscano la semplice ripetizione del primo controllo effettuato nello Stato speditore. Esso ha inoltre dichiarato che detti controlli non vengono effettuati sistematicamente alla frontiera, bensì presso gli uffici doganali o le relative dipendenze a tal uopo designate.
punto 8
Esso ha quindi espresso dubbi quanto alla pertinenza delle questioni pregiudiziali ed ha chiesto che la Corte sospenda il procedimento in attesa della sentenza della Cour d'appel di Bruxelles dinanzi alla quale il Governo belga ha interposto appello contro la sentenza di rinvio.
punto 9
Di fronte a questi argomenti, si deve ricordare che ľart. 177 del Trattato CEE, fondato sulla ripartizione delle funzioni fra il giudice nazionale e la Corte di giustizia nell'applicazione del diritto comunitario, non consente a quest'ultima di valutare i fatti di causa, né di censurare i motivi della domanda d'interpretazione. La Corte deve quindi risolvere le questioni sottopostele dal giudice belga, senza tener conto delle obiezioni che hanno indotto il Governo belga ad interporre appello contro la sentenza di rinvio.
punto 10
Con la prima questione si chiede se un controllo sistematico all'importazione di carni e di volatili, riguardante la modifica dello stato di tali merci durante il trasporto dallo Stato speditore, nonché il loro stato di conservazione al momento in cui entrano nel territorio belga, rientri nel campo d'applicazione del controllo sanitario effettuato nel paese speditore in conformità alle direttive considerate.
punto 11
In primo luogo si deve ricordare che, per quanto riguarda le carni fresche, la Corte ha già dichiarato nella sentenza 15 dicembre 1976 (causa 35/76, Simmenthal, Racc. pag. 1871) che il sistema di controlli sanitari uniformi, istituito fra l'altro dalla direttiva 64/433, ha lo scopo di eliminare ostacoli per gli scambi intracomunitari di carni fresche mediante l'armonizzazione delle misure di polizia sanitaria. Fondato sull'equivalenza delle garanzie imposte in materia a tutti gli Stati membri, esso mira, in questa prospettiva, a spostare il controllo verso lo Stato membro speditore ed a sostituire, in tal modo, alla sistematica applicazione di provvedimenti protettivi alla frontiera un regime unitario che renda superflua la molteplicità dei controlli al confine, pur lasciando allo Stato destinatario la possibilità di vigilare sull'effettiva esistenza delle garanzie offerte dal sistema di controlli così unificati.
punto 12
La Corte aveva aggiunto che, pertanto, i controlli sanitari di carattere sistematico, eseguiti al confine sui prodotti contemplati dalla direttiva 64/433, non sono più necessari, né quindi giustificati ai sensi dell'art. 36 del Trattato, e che soltanto i controlli sanitari di carattere saltuario sono ammessi, a condizione che non si moltiplichino fino a costituire una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri.
punto 13
Queste considerazioni devono essere estese, per identità di motivi, ai prodotti soggetti alla direttiva 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
punto 14
Si deve osservare inoltre che, al fine di garantire completamente la libera circolazione dei prodotti in questione, le due direttive summenzionate non si limitano a stabilire condizioni sanitarie uniformi relative al trattamento delle carni in generale e delle carni di volatili nei macelli e nei laboratori di sezionamento, ma riguardano anche il deposito in magazzino ed il trasporto.
punto 15
Le due direttive contengono infatti un art. 3. (lett. g, h, i, per la direttiva 64/433 e lett. e, f, g, per la direttiva 71/118), secondo cui le carni devono essere accompagnate da un certificato di sanità ovvero da un bollo sanitario, devono essere conservate, dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di macelli e laboratori di sezionamento o di impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati in conformità alle relative disposizioni di ciascuna delle direttive, e devono essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti.
punto 16
In allegato alle due direttive sono indicate dettagliatamente le condizioni per l'apposizione del bollo sanitario sulle carni, il grado di temperatura in cui le carni devono essere conservate in magazzino, le condizioni d'imballaggio per le carni di volatili e le norme cui devono rispondere i trasporti; questi devono essere effettuati unicamente in veicoli frigoriferi, che devono restare piombati durante l'intero trasporto, e il veterinario ufficiale deve assicurarsi, prima della spedizione, della conformità dei veicoli e delle condizioni di carico alle condizioni igieniche definite nel capitolo relativo ai trasporti.
punto 17
Dal complesso di queste disposizioni risulta che i controlli effettuati nel paese speditore riguardano anche il trasporto delle carni e dei volatili, e si estendono, conseguentemente, allo stato di conservazione delle stesse durante l'intero tragitto, cioè, in particolare, al momento del passaggio di una frontiera.
punto 18
La questione formulata dal giudice a quo va quindi risolta nel senso che un controllo sanitario sistematico sull'importazione di carni e pollame, relativo alla modifica del loro stato nel corso del trasporto dallo Stato speditore, nonché al loro stato di conservazione nel momento in cui dette merci entrano nel territorio dello Stato di destinazione, rientra nel campo d'applicazione del controllo sanitario effettuato nel paese speditore in conformità alle direttive nn. 64/433 e 71/118.
punto 19
Data questa soluzione, la seconda questione, formulata unicamente per il caso di soluzione negativa della prima, risulta priva di oggetto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 20
Le spese sostenute dal Governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de première instance di Bruxelles con sentenze 8 ottobre 1981, dichiara:
Un controllo sanitario sistematico sull'importazione di carni e pollame, relativo alla modifica del loro stato nel corso del trasporto dallo Stato speditore, nonché al loro stato di conservazione nel momento in cui dette merci entrano nel territorio dello Stato di destinazione, rientra nel campo d'applicazione del controllo sanitario effettuato nel paese speditore in conformità alle direttive nn. 64/433 e 71/118.
Firme
Pescatore
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 6 ottobre 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore