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Sez. 1, Sentenza n. 676 del 04/03/1968 (Rv. 331855 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA- OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331855-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA- OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Il giudice non ha l'Obbligo di motivare il diniego di ulteriori prove quando dalla decisione adottata risulti che egli ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione. (Conf. Alle sent. N. 185-68, massima n.331050' n.1164-67, massima n. 327601' n.283-67, massima n. 326082' n. 2548-66, massima n. 324908).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)