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Sez. 1, Sentenza n. 1298 del 08/05/1989 Cc. (dep. 27/06/1989) Rv. 181657 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE FRAZIONATA DEI SEMESTRI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181657-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE FRAZIONATA DEI SEMESTRI - LEGITTIMITÀ.*

In tema di liberazione anticipata la nuova formulazione dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario (introdotto dalla legge 10 ottobre 1986 n. 354) non consente dubbi in ordine alla scelta da parte del legislatore del principio della semestralizzazione inteso come potere dovere del giudice di esprimere la valutazione negativa o positiva sulla richiesta di liberazione anticipata in relazione a ciascuno dei semestri, valutati con separati provvedimenti, con facoltà di adottare decisioni diverse per i vari periodi. (V mass n 179071).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 14/10/1986 num. 663 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)