Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 10 marzo 1977, causa 75/76
Epigrafe
Nel procedimento 75/76,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour de cassation del Belgio, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
1. SILVANA KAUCIC, residente in Grimaco, Udine (Italia),
2. ANNA MARIA KAUCIC, residente in Torino (Italia),
e
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES MALADIE-INVALIDITÉ, con sede in Bruxelles,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 27, n. 1, e 28, n. 1, del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, «relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti» (GU 1958, pag. 561), per quanto riguarda la possibilità di cumulo delle pensioni d'invalidità spettanti, da una parte, in forza delle legislazioni degli Stati membri della CEE e, dall'altra, in forza della legislazione d'un paese terzo,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A.M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
La sentenza di rimessione e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
Il padre delle ricorrenti, sig. Luigi Kaucic, cittadino italiano, nato in Italia nel 1900, lavorava nel Belgio dal 1929 al 1940, in Austria dal 1941 al 1945 ed in Italia dal 1949 al 1957. Il 30 settembre 1957, egli veniva colpito da inabilità al lavoro.
Di conseguenza, gli veniva corrisposta una pensione d'invalidità a carico dell'ente austriaco competente, a far tempo dal 1o ottobre 1957. A partire dal 1o gennaio 1958, egli otteneva una pensione a carico degli enti competenti italiano e belga.
Nelle relazioni tra l'Italia e l'Austria, la materia è disciplinata da una convenzione bilaterale. Nelle relazioni tra il Belgio e l'Austria, non vige alcuna convenzione bilaterale.
La soluzione da seguire in simili circostanze ha costituito oggetto d'una decisione adottata dalla commissione amministrativa della CEE nel corso della 51a sessione, tenutasi nel gennaio 1964, decisione da cui risulta che:
Lo Stato membro non vincolato da una convenzione bilaterale con lo Stato terzo, calcola il prorata della pensione a norma dei regolamenti CEE nn. 3 e 4, tenendo conto, mediante cumulo, dei periodi assicurativi maturati negli Stati membri.
Lo stato membro vincolato da una convenzione bilaterale con lo Stato terzo calcola separatamente il prorata dovuto nell'ambito della CEE e quello dovuto nell'ambito della convenzione bilaterale e attribuisce all'assicurato l'importo più elevato.
Quanto allo Stato terzo, esso assegna la pensione nell'ambito della convenzione bilaterale.
In conformità a detta decisione, la pensione del sig. Kaucic a carico dell ente competente italiano veniva calcolata, secondo la convenzione italo-austriaca, al prorata dei periodi assicurativi maturati in Austria ed in Italia, per il fatto ch'essa risultava più elevata nell'ambito di tale convenzione che in quello della disciplina comunitaria.
L'Institut national d'assurances maladie-invalidité (in prosieguo: l'INAMI) calcolava il prorata della pensione belga spettante al sig. Kaucic ai sensi degli artt. 27 e 28 del summenzionato regolamento n. 3, tenendo conto, mediante cumulo, dei periodi assicurativi maturati in Italia e nel Belgio.
L'INAMI, cionondimeno, detraeva l'importo della pensione austriaca dall'indennità «teorica» belga, vale a dire dall'indennità che spetterebbe all'interessato qualora tutti i periodi assicurativi o periodi assimilati, cumulati secondo le modalità di cui all'art. 27 del regolamento n. 3, fossero stati maturati esclusivamente sotto la legislazione belga. Così facendo, l'INAMI, applicava l'art. 70, § 2, della legge belga 3 agosto 1963, che istituisce e organizza un regime d'assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità (Moniteur Belge dell'1 e 2 novembre 1963, pag. 10555).
punto 2
L'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963 dispone quanto segue:
«Le prestazioni contemplate dalla presente legge sono concesse, quando il danno per il quale esse vengono invocate è coperto dal diritto comune o da un'altra legislazione, soltanto alle condizioni fissate dal Re. In questi casi le prestazioni previdenziali non sono cumulate con la riparazione risultante da un'altra legislazione; esse sono a carico dell'assicurazione nella misura in cui il danno coperto dalla suddetta legislazione non è stato effettivamente riparato. In ogni caso il beneficiario deve ricevere delle somme perlomeno equivalenti all'ammontare delle prestazioni previdenziali.»
punto 3
La disciplina comunitaria relativa al cumulo delle prestazioni si trova nell'art. 11, n. 2, del suindicato regolamento n. 3 e nell'art. 9, n. 2, del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, «che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3, concernente la sicurezza sociale dei lavoratori migranti».
Gli articoli di cui trattasi così recitano:
Art. 11 del regolamento n. 3:
«…
2) Le norme di riduzione o sospensione, previste dalla legislazione di uno Stato membro per i casi di cumulo con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi o in rapporto all'esercizio di un'occupazione, possono essere opposte al beneficiario anche se si tratti di prestazioni acquisite nell'ambito di un regime di un altro Stato membro o se si tratti di redditi ottenuti o di un'occupazione esercitata nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile ai casi in cui prestazioni della stessa natura siano acquisite in base alle disposizioni degli articoli 26 e 28 del presente Regolamento.»
Art. 9 del regolamento n. 4:
«…
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente e con riserva delle disposizioni di cui alla seconda parte del paragrafo (2) dell'articolo 11 del regolamento, qualora l'applicazione delle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 11 del regolamento comporterebbe la riduzione e la sospensione di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o in caso di morte (pensioni), liquidata in virtù delle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento dall'istituzione di uno Stato membro, l'istituzione tiene conto, per la riduzione o per la sospensione, soltanto di una quota delle prestazioni, redditi o retribuzioni, che determinano la riduzione o la sospensione. Tale quota è fissata al prorata della durata dei periodi, compiuti in conformità alla lettera (b), paragrafo (1), dell'articolo 28 del regolamento; nella determinazione dell'ammontare teorico in conformità alla disposizione citata, la prestazione o il reddito o la retribuzione che determinino riduzione o sospensione della pensione non debbono essere presi in considerazione.»
punto 4
Ritenendosi insoddisfatto del metodo di calcolo applicato dall'INAMI, il Kaucic adiva il Tribunal du travail di Bruxelles, chiedendo a questo di dichiarare che l'indennità d'invalidità dovutagli dall'assicurazione belga non doveva esser ridotta in funzione della pensione d'invalidità austriaca. All'uopo, egli faceva presente, fra l'altro, che:
essendo i periodi assicurativi compiuti in Austria irrilevanti ai fini dell'acquisto e della determinazione del diritto all'indennità belga, la pensione dovuta per i medesimi periodi assicurativi non dovrebbe incidere sull'importo dell'indennità belga;
la summenzionata decisione della commissione amministrativa della CEE non dice che, lo Stato membro non vincolato ad un Paese terzo da una convenzione bilaterale sia legittimato a tener conto dei vantaggi concessi da detto paese terzo, al fine di ridurre la prestazione da esso stesso dovuta a norma dei regolamenti CEE.
Il pubblico ministero, in quella sede, faceva osservare quanto segue:
poiché il Belgio e l'Austria non erano vincolati da alcuna convenzione internazionale, era impossibile tener conto dei periodi lavorativi compiuti in Austria per il calcolo del prorata a carico del Belgio;
l'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963 doveva applicarsi al caso di specie.
Il Tribunal respingeva la domanda del Kaucic, affermando che, non essendo il Belgio e l'Austria vincolati da alcuna convenzione bilaterale, era impossibile tener conto del lavoro prestato in Austria, ai fini del calcolo del prorata di pensione a carico del Belgio. Era quindi del tutto normale che l'INAMI avesse calcolato il prorata di pensione a carico del Belgio cumulando unicamente periodi lavorativi maturati nei paesi membri della CEE, e cioè nel Belgio ed in Italia. Dopo il 1o gennaio 1964, ad avviso del Tribunale, l'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963, dev'essere indubbiamente applicato.
punto 5
Nel frattempo, il 17 dicembre 1973, il sig. Kaucic decedeva. Le sue figlie, Silvana ed Anna Maria Kaucic, interponevano appello avanti la Cour de travail di Bruxelles. Riportandosi agli argomenti svolti dal loro dante causa avanti il Tribunal du travail, le appellanti aggiungevano fra l'altro che:
l'art. 28, n. 1, lett. b) del regolamento n. 3 non consente all'INAMI di liquidare il prorata di pensione tenendo conto della pensione austriaca;
al caso di specie si applica l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3. Di conseguenza non può essere applicata la norma di riduzione che figura nell'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963.
Avanti la Cour du travail l'INAMI, sostenuto dal pubblico ministero, faceva presente fra l'altro
che, secondo l'art. 28, n. 1, del regolamento n. 3, la pensione del sig. Kaucic va calcolata come se tutti i periodi assicurativi fossero stati compiuti sotto la legislazione belga e che, di conseguenza, dev'essere applicato l'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963;
che non esistono disposizioni comunitarie in base alle quali il Belgio possa non ottemperare a quanto previsto dall'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963;
che l'eccezione di cui all'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3, si applica solo nel caso in cui le prestazioni della medesima natura siano acquisite e calcolate secondo le norme di ripartizione prorata stabilite dalla disciplina comunitaria e che non sussiste, nella fattispecie, alcuna possibilità di ripartizione del genere tra il Belgio e l'Austria.
La Cour du travail respingeva la domanda delle figlie del sig. Kaucic, facendo propri, fra l'altro, gli argomenti davanti ad essa svolti dall'INAMI e dal pubblico ministero.
punto 6
Silvana ed Anna Maria Kaucic ricorrevano in cassazione avverso la sentenza della Cour de travail. Esse sostenevano, fra l'altro, che gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 escludono l'applicazione dell'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963.
Ritenendo che la controversia sollevi questioni d'interpretazione del diritto comunitario, la Corte di cassazione belga, con sentenza 16 giugno 1976, ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:
«… se gli artt. 27, n. 1, e 28, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, impediscano all'ente previdenziale d'uno Stato membro di applicare le norme della propria legislazione concernenti il cumulo della prestazione dovuta in forza della predetta legislazione con una prestazione concessa in base alla legislazione d'uno Stato terzo, ed in particolare impediscano di applicare l'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963 al cumulo della prestazione dovuta dall'ente previdenziale belga con una prestazione dovuta dall'Austria, paese con il quale il Belgio non è legato da una convenzione bilaterale sulla previdenza sociale, ponendo precisamente l'ente previdenziale belga nell'impossibilità d'applicare il suddetto art. 70, § 2, al calcolo dell'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi d'assicurazione o periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste dall'art. 27 del regolamento n. 3, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la legislazione belga».
punto 7
La sentenza della Corte di cassazione belga è stata registrata in cancelleria il 28 luglio 1976.
Silvana ed Anna Maria Kaucic (rappresentate dal sig. Daniele Rossini, direttore del servizio sociale del «Patronato ACLI»), l'INAMI (con l'avv. Adolf Houtekier, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione del Belgio) e la Commissione (rappresentata dal suo consigliere giuridico sig.na Marie-José Jonczy) hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
punto 1
Secondo le ricorrenti nella causa principale, poiché il Belgio non è vincolato all'Austria né da una convenzione né dai regolamenti nn. 3 e 4 già menzionati, i periodi assicurativi compiuti in Austria, irrilevanti ai fini dell'acquisto e della determinazione del diritto alla pensione belga, non possono essere presi in considerazione onde modificare il calcolo della pensione belga effettuato in base ai regolamenti comunitari.
Secondo l'art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3, l'ente belga doveva semplicemente liquidare il prorata di pensione relativo ai periodi assicurativi maturati dal Kaucic in Italia e nel Belgio, prescindendo dalla decisione adottata dalla Cassa austriaca nell'ambito d'una convenzione bilaterale che non riguarda il Belgio. L'ente belga non è quindi legittimato ad applicare le clausole nazionali anti-cumulo, onde sottrarre dalla pensione dovuta in forza dei regolamenti comunitari i vantaggi concessi da un paese terzo.
Considerando che l'ente belga interviene nel pagamento d'una prestazione proratizzata, appare illogico applicare l'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963 per ridurre ulteriormente una prestazione che, per il fatto stesso di essere proratizzata, è già incompleta.
punto 2
Il resistente nella causa principale osserva anzitutto che la disciplina comunitaria relativa al cumulo — regolamento n. 3, art. 11, n. 2 e regolamento n. 4, art. 9, n. 2 — non si applica al caso di specie, per il fatto che l'Austria non è uno Stato membro della CEE.
La soluzione sta quindi nei termini dell'art. 28 del regolamento n. 3.
Questa disposizione crea una fictio iuris, in base alla quale il lavoratore è considerato come se avesse compiuto l'intera carriera lavorativa in uno stesso paese. La legislazione belga è quindi applicabile senza limitazioni al caso di specie. Il fatto che i periodi assicurativi maturati dall'interessato in Austria non abbiano potuto esser presi in considerazione ai fini dell'acquisto del diritto non incide affatto sul calcolo dell'importo della prestazione «teorica» belga. Viceversa, il fatto che l'assicurato vada fittiziamente considerato come se fosse stato assicurato per l'intero periodo in cui egli ha lavorato nel Belgio e che, quindi, l'importo «teorico» debba esser calcolato in funzione della legislazione belga implica che gli enti belgi sono tenuti ad applicare tutte le disposizioni relative al calcolo di questa presta zione e non possono, di conseguenza, ignorare quanto disposto dall'art. 70, § 2, della legge 9 agosto 1963.
Il resistente nella causa principale soggiunge che il regolamento n. 3 ha lasciato sussistere regimi distinti contro i quali l'avente diritto alle prestazioni può far valere direttamente le sue pretese in forza del solo diritto interno, ovvero del diritto interno integrato, se necessario, dal sistema del cumulo dei periodi. Nella fattispecie, le ricorrenti hanno diritto alle prestazioni previste dal diritto interno belga in attuazione dei regolamenti europei. Cionondimeno, si applica sempre il diritto belga ed i regolamenti CEE nn. 3 e 4 non comportano alcuna deroga all'applicazione delle disposizioni belghe in materia di limitazione dei casi di cumulo, qualora il danno a motivo del quale si richiedono le prestazioni sia parzialmente coperto dalla legislazione d'un paese terzo.
L'INAMI richiama in proposito la sentenza di questa Corte 5 luglio 1967 nella causa 2/67, De Moor/Caisse de pension des employés privés (Racc. 1967, pag. 231).
Il resistente nella causa principale osserva in subordine che, nell'ipotesi in cui venga statuito che i regolamenti comunitari ostano all'applicazione dell'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963, detta disposizione non potrebbe comunque esser applicata nel calcolo dell'importo «teorico» belga. Gli enti belgi sarebbero in tal caso tenuti ad applicare l'art. 70, § 2, detraendo l'importo della pensione austriaca da quello della prestazione belga proratizzata. Il diritto belga, infatti, resta in vigore nella misura in cui i regolamenti CEE non stabiliscano deroghe all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.
Inoltre, il resistente nella causa principale ricorda che, in conformità all'art. 8 del regolamento n. 3, che contempla la parità di trattamento, l'assicurato straniero, che risiede nel territorio d'uno Stato membro e che fruisce dell'applicazione dei regolamenti comunitari al fine di ottenere l'assegnazione di un prorata belga, è soggetto ai medesimi obblighi dei cittadini belgi. Ciò implica che l'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963 sarebbe opponibile a qualsiasi assicurato che fruisca delle prestazioni belghe per l'inabilità al lavoro prescindendo dal cumulo dei periodi assicurativi, mentre detta norma non sarebbe opponibile all'assicurato che fruisca delle medesime prestazioni in forza del cumulo; ma ciò, senza dubbi di sorta, sarebbe in contrasto con lo spirito dell'art. 8 del regolamento n. 3.
punto 3
La Commissione osserva che non è unicamente l'interpretazione degli artt. 27 e 28, sole disposizioni del regolamento n. 3 cui fa riferimento il giudice nazionale, che consentirà di risolvere la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, bensì l'interpretazione dell'art. 11, n. 2, di detto regolamento, nonché dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4.
Essa ritiene quindi che le questioni su cui la Corte è invitata a pronunziarsi debbano essere così formulate:
«1) Se l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3 vada interpretato nel senso che le norme di riduzione previste dalla legislazione d'uno Stato membro siano opponibili al beneficiario d'una pensione d'invalidità dovuta in forza di detta legislazione ed in forza degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, nel caso in cui l'interessato fruisca d'una pensione d'invalidità in forza della legislazione d'uno Stato terzo.
2) Se l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4, che stabilisce le modalità d'applicazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3, vada interpretato nel senso che la prestazione che dà luogo alla riduzione debba esser presa in considerazione al momento della determinazione dell'importo teorico.»
Per quanto riguarda la prima questione da essa formulata, la Commissione fa presente che il testo dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3, non osta a che l'ente belga applichi la norma nazionale anticumulo, per ridurre la propria prestazione, in caso di cumulo con una prestazione d'invalidità dovuta da un paese terzo: poiché l'interessato fruisce di un vantaggio acquisito grazie al regolamento n. 3, e la pensione austriaca non viene, per definizione, calcolata in forza degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, le norme di riduzione previste dalla legge belga potrebbero essergli opposte, tanto più che questa riduzione non recherebbe pregiudizio alla libera circolazione del lavoratore, giacché essa deriva dall'occupazione di quest'ultimo in un paese terzo.
La Commissione aggiunge, tuttavia, che è solo nel caso in cui il regolamento n. 3 abbia effetti favorevoli al lavoratore che possono applicarsi siffatte norme di riduzione. Questa Corte l'ha ben precisato affermando, nella sentenza 15 maggio 1974 (causa 184/73, Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging/Kaufmann, Racc. 1974, pag. 517), che le limitazioni poste dall'art. 11, n. 2, possono venir eccepite nei confronti degli assicurati soltanto con riguardo a prestazioni conseguite grazie all'applicazione dei regolamenti.
Tuttavia, secondo la Commissione, tali considerazioni non tengono esattamente conto di tutti gli elementi del caso di specie. A suo parere, uno Stato membro della CEE non può far valere una convenzione bilaterale stipulata tra un altro Stato membro ed un paese terzo al fine di ridurre una prestazione che, in mancanza di tale convenzione, non avrebbe potuto essere ridotta.
Essa richiama in proposito le conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella causa 14/72, Heinze/Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Racc. 1972, pag. 1117).
Quanto alla seconda questione da essa formulata, la Commissione osserva che, nella misura in cui, tenuto conto delle precedenti considerazioni, gli enti belgi abbiano la facoltà di ridurre la prestazione dovuta al sig. Kaucic, indubbiamente una siffatta riduzione potrebbe venir effettuata solo in conformità ai regolamenti comunitari, e cioè all'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3, integrato dall'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4.
Ai sensi di quest'ultima disposizione, l'ente belga potrebbe ridurre la propria prestazione solo d'una frazione della prestazione che comporti la riduzione, e ciò unicamente nel caso in cui l'importo della prestazione dovuta in forza della legislazione belga e degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 sia stato definitivamente determinato.
L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4 escluderebbe quindi formalmente la possibilità di operare la riduzione al momento del calcolo dell'importo «teorico». Tale principio, richiamato in una dichiarazione che figura nel processo verbale della seduta tenuta dal Consiglio per l'adozione del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2), dichiarazione secondo la quale «in generale, le riduzioni da operare in virtù delle disposizioni anticumulo possono aver luogo soltanto dopo che è stata stabilita definitivamente la prestazione dovuta da ciascuno Stato membro», veniva ripreso nell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 74 del 27 marzo 1972, pag. 1).
Nell'udienza dell'8 dicembre 1976, le ricorrenti nella causa principale (rappresentate dal sig. Daniele Rossini, direttore del servizio sociale del «Patronato ACLI»), il resistente nella causa principale (con l'avv. Adolf Houtekier, patrocinante in Cassazione) e la Commissione (rappresentata dal suo consigliere giuridico sig.na Marie-José Jonczy, in qualità di agente) hanno presentato osservazioni orali.
Nel corso di tale udienza sono stati ancora messi in luce, fra l'altro, i seguenti elementi:
Le ricorrenti nella causa principale hanno posto l'accento sul fatto ch'esse avrebbero potuto ammettere l'applicazione dell'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963, nel caso in cui l'invalidità dell'interessato fosse dovuta, ad esempio, ad infortunio sul lavoro ovvero a malattia professionale sopravvenuti in Austria e perciò coperti da indennità in forza della legislazione di tale paese (nel caso in cui si fosse avuto, in altri termini, cumulo di prestazioni di natura diversa). Trattandosi nel presente caso non soltanto di prestazioni della medesima natura, ma anche di prestazioni sottoposte al calcolo prorata, si deve applicare l'ultima frase dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3, che autorizza, espressamente, il cumulo di prestazioni della medesima natura. Questa disposizione andrebbe applicata, per analogia, anche se, nella fattispecie, una delle tre prestazioni spettanti all'interessato venisse corrisposta da uno Stato terzo.
A proposito dell'asserzione del resistente nella causa principale secondo cui, qualora la Corte affermi che i regolamenti comunitari ostano all'applicazione dell'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963, gli enti belgi sarebbero tenuti ad applicare detta norma detraendo l'importo della pensione austriaca dall'importo della prestazione belga proratizzata, le ricorrenti nella causa principale hanno fatto osservare che un siffatto calcolo sarebbe ancora più sfavorevole all'assicurato di una detrazione della pensione austriaca dall'importo «teorico» belga.
Quanto all'argomento svolto dalla Commissione, nel senso che il Belgio si richiama al trattato austro-italiano per ridurre le proprie prestazioni, il resistente nella causa principale fa valere che il problema è mal posto: il fatto è che il Belgio ha applicato la disposizione belga che vieta il cumulo.
È a torto, del resto, che la Commissione richiama le conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella causa 14/72, Heinze.
L'INAMI intende tali conclusioni nel senso ch'esso può far valere la norma di riduzione prevista dalla legislazione belga. Se si seguisse l'iter logico della Commissione, si pretenderebbe dal Belgio più di quanto non sia consentito in forza del semplice diritto comunitario. L'INAMI si riferisce altresì in proposito alla sentenza della Corte 16 novembre 1972, nella causa 16/72, Allgemeine Ortskrankenkasse Hamburg/Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Racc. 1972, pag. 1141).
Successivamente all'udienza di cui sopra, l'avvocato generale Mayras, che vi aveva assistito, ha dovuto esser sostituito per malattia, dall'avvocato generale Capotorti.
Per questo motivo, la Corte ha ordinato la riapertura della fase orale.
Nell'ulteriore udienza, tenutasi il 16 febbraio 1977, le parti non hanno svolto nuovi argomenti, avendo dichiarato di riportarsi ai mezzi, agli argomenti e alle conclusioni già dedotti nell'udienza dell'8 dicembre 1976.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 16 febbraio 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 16 giugno 1976, pervenuta in cancelleria il 28 luglio successivo, la Cour de cassation del Belgio ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, «relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti» (GU 1958, pag. 561).
punto 2
La Cour de cassation chiede se gli artt. 27, n. 1, e 28, n. 1, del suddetto regolamento impediscano all'ente previdenziale di uno Stato membro di applicare le norme della propria legislazione concernenti il cumulo della prestazione dovuta in forza della predetta legislazione con una prestazione concessa in base alla legislazione di uno Stato terzo, ed in particolare impediscano di applicare l'art. 70, § 2, della legge belga 9 agosto 1963 al cumulo della prestazione dovuta dall'ente previdenziale belga con una prestazione dovuta dall'Austria, paese con il quale il Belgio non è legato da alcuna convenzione bilaterale sulla previdenza sociale, ponendo precisamente l'ente previdenziale belga nell'impossibilità di applicare il suddetto art. 70, § 2, al calcolo dell'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi d'assicurazione o periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste dall'art. 27 del regolamento n. 3, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la legislazione belga.
punto 3
In pendenza del procedimento veniva proposto che, al fine di risolvere la questione pregiudiziale, dovesse prendersi in considerazione anche l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3, nonché l'art. 9, n. 2, del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, «che determina le modalità d'applicazione ed integra le disposizioni del regolamento n. 3» (GU n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 597).
punto 4
La questione pregiudiziale è stata sollevata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'importo dovuto a titolo di pensione d'invalidità agli aventi causa di un lavoratore italiano, deceduto in Italia, che aveva lavorato non solo in Italia e nel Belgio, ma anche in Austria, paese non membro della Comunità, e si era visto attribuire, dagli enti di tale paese, una pensione d'invalidità calcolata giusta le disposizioni della convenzione bilaterale stipulata, in materia di previdenza sociale, tra l'Italia e l'Austria.
punto 5
Ai fini, però, del calcolo della pensione belga, l'ente competente nazionale, non solo applicava le disposizioni del regolamento n. 3 onde cumulare i periodi assicurativi maturati in Italia e nel Belgio, ma teneva altresì conto della pensione austriaca per ridurre la propria prestazione relativamente al periodo successivo al 1o gennaio 1964, e ciò richiamandosi all'art. 70, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963.
punto 6
A termini di questa disposizione, le prestazioni dell'assicurazione belga non vanno cumulate con la riparazione dovuta per il medesimo danno da un'altra legislazione; il beneficiario ha tuttavia diritto, in ogni caso, a somme perlomeno equivalenti all'ammontare delle prestazioni previdenziali.
punto 7
Dalla sentenza di rimessione risulta che i giudici belgi considerano definitivamente acquisito, in primo luogo, che la disposizione si applica anche nel caso in cui il danno sia coperto da una legge straniera e, in secondo luogo, che il danno subito dal lavoratore di cui trattasi era effettivamente coperto dalla pensione corrisposta dalla legge austriaca.
punto 8
Le disposizioni dei regolamenti nn. 3 e 4 relative al cumulo dei periodi assicurativi fanno riferimento solo ai periodi maturati in forza della legislazione degli Stati membri.
punto 9
I periodi maturati in uno Stato non membro, prescindendo dal fatto che quest'ultimo sia vincolato o meno ad uno o più degli Stati membri considerati da una convenzione in materia di previdenza sociale, non costituiscono oggetto di alcuna disposizione dei regolamenti comunitari relativi al coordinamento, tra gli Stati membri, dei loro regimi previdenziali.
punto 10
In particolare, l'art. 11, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 3, il quale vieta che le norme di riduzione previste dalla legislazione di uno Stato membro siano opposte al beneficiario, contempla solo il caso in cui prestazioni della stessa natura siano acquisite in base alle disposizioni degli artt. 26 e 28 del regolamento, e non osta quindi all'applicazione delle norme di riduzione nel caso in cui una delle prestazioni sia acquisita in forza della legislazione di uno Stato non membro.
punto 11
Ne consegue che quest'ultima eventualità rimane al di fuori dell'ambito d'applicazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4, a termini del quale la prestazione che implica la riduzione non va presa in considerazione nel calcolo dell'importo «teorico», giusta l'art. 28 del regolamento n. 3.
punto 12
Si deve quindi concludere che quest'ultimo articolo, prevedendo il calcolo «teorico» dell'importo della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto qualora tutti i periodi assicurativi fossero stati compiuti esclusivamente sotto la legislazione dello Stato membro considerato, consente di tener conto delle norme nazionali che contemplano la riduzione della prestazione in considerazione di una prestazione che provenga all'interessato da una fonte extra-comunitaria.
punto 13
La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che le disposizioni dei regolamenti del Consiglio 25 settembre e 3 dicembre 1958, nn. 3 e 4, relativi alla «sicurezza sociale dei lavoratori migranti», e in particolare l'art. 28, n. 1, del regolamento n. 3, non impediscono all'ente di uno Stato membro di applicare, nel calcolo «teorico» dell'importo della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto ove tutti i periodi assicurativi fossero stati compiuti esclusivamente sotto la legislazione di tale Stato membro, una norma interna per ridurre l'importo «teorico» in considerazione di una prestazione che proviene all'interessato da una fonte extra-comunitaria.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 14
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 15
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation del Belgio con sentenza 16 giugno 1976, dichiara:
Le disposizioni dei regolamenti del Consiglio 25 settembre e 3 dicembre 1958, nn. 3 e 4, relativi alla «sicurezza sociale dei lavoratori migranti», ed in particolare l'art. 28, n. 1, del regolamento n. 3, non impediscono all'ente di uno Stato membro di applicare, nel calcolo «teorico» dell'importo della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto ove tutti i periodi assicurativi fossero stati compiuti esclusivamente sotto la legislazione di detto Stato membro, una norma interna per ridurre l'importo teorico in considerazione di una prestazione che proviene all'interessato da una fonte extra-comunitaria.
Firme
Kutscher
Donner
Pescatore
Mertens de Wilmars
Sørensen
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 marzo 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher