Sez. 1, Sentenza n. 1813 del 28/07/1965 (Rv. 313460 - 01)
FALLIMENTO - IN GENERE -OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - FACOLTA DEL DEBITORE - FATTISPECIE.*
FALLIMENTO - IN GENERE -OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - FACOLTA DEL DEBITORE - FATTISPECIE.*
La -vis attractiva - del processo fallimentare si estende al giudizi pendenti all'atto della dichiarazione di fallimento, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo diviene improcedibile, trasferendosi la relativa controversia alla competente Sede di ammissione del credito al passivo fallimentare. Se pero il fallimento venga, in seguito, revocato, ben puo il fallito, ritornare -in bonis-, riassumere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo proposta, e, se la causa di opposizione allo stato passivo nei riguardi anche del creditore contestato si trovi in appello, al momento della revoca del fallimento, riproporre la relativa istanza in detta Sede, sempre pero che i motivi di opposizione all'ammissione al passivo coincidono con quelli della opposizione a decreto a suo tempo proposti e, pertanto, la controversia possa dirsi svolta nel primo grado di cognizione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)