Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Prima Sezione) del 9 ottobre 2025, causa C-416/24
Epigrafe
Sentenza della Corte (Prima Sezione)
9 ottobre 2025
Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Errore di traduzione nella versione in lingua rumena di tale regolamento – Effetti giuridici del regolamento che rettifica tale errore – Possibilità di recupero di un aiuto concesso prima della rettifica nel rispetto delle condizioni enunciate nella versione del regolamento contenente l’errore di traduzione – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto
Nelle cause riunite C-416/24 e C-417/24,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania), con decisioni del 18 aprile 2024, pervenute in cancelleria l’11 giugno 2024, nei procedimenti
On Air Media Professionals SRL (C-416/24)
contro
Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Iaşi,
e
Different Media SRL (C-417/24)
contro
Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului – Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Iaşi,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
per la Commissione europea, da Ł. Habiak, M. Lagrue, L. Nicolae e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 18, lettera a), prima frase, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1) («General Block Exemption Regulation»; in prosieguo: il «GBER»), dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/452 della Commissione, del 15 marzo 2021, che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2021, L 89, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di rettifica»), nonché dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.
punto 2
Tali domande, redatte in termini identici, sono state presentate nell’ambito di due controversie, la prima, tra la On Air Media Professionals SRL (in prosieguo: la «On Air Media»), società a responsabilità limitata di diritto rumeno, da un lato, e l’Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Iaşi (Agenzia per le piccole e medie imprese, Iaşi, Romania), dall’altro, e la seconda, tra la Different Media SRL, anch’essa società a responsabilità limitata di diritto rumeno, da un lato, e il Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iaşi (Ministero dell’Imprenditoria e del Turismo – Agenzia per le piccole e medie imprese, per l’attrazione di investimenti e la promozione dell’esportazione, Iaşi, Romania), dall’altro, in merito a domande di rimborso di sovvenzioni indebitamente concesse a tali due società nell’ambito di misure di sostegno concesse alle imprese colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19.
Contesto normativo › Diritto dell’Unione › GBER
punto 3
Il considerando 14 del GBER è formulato come segue:
«Al fine di evitarne l’elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1o ottobre 2004 (...), prorogati dalla comunicazione della Commissione [europea] relativa alla proroga dell’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1o ottobre 2004 (...) o da orientamenti successivi. Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un’impresa per determinare se si tratta di un’impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento».
punto 4
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 4 dispone quanto segue:
«Il presente regolamento non si applica:
(...)
c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
(...)».
punto 5
Secondo la versione iniziale in lingua rumena dell’articolo 2 del predetto regolamento, intitolato «Definizioni»:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
18. “impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle [piccole o medie imprese (PMI)] costituitesi da almeno tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI da sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva [2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 19)] e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
(...)».
Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Regolamento di rettifica
punto 6
I considerando 1 e 2 del regolamento di rettifica sono così formulati:
«(1) La versione in lingua rumena del [GBER] contiene errori nell’articolo 2, [punto] 18, lettera a), prima frase, e nell’articolo 2, [punto] 18, lettera b), prima frase, che modificano il significato delle disposizioni.
(2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua rumena del [GBER]. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche».
punto 7
L’articolo 1 del regolamento di rettifica, al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Il [GBER] è rettificato come segue:
L’articolo 2, [punto] 18, lettera a), prima frase, è sostituito dal seguente testo: “nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate”».
punto 8
L’articolo 2 di tale regolamento di rettifica dispone quanto segue:
«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».
Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Decisione del 27 agosto 2020
punto 9
La Commissione ha autorizzato il regime di aiuti di Stato intitolato «Sostegno alle PMI e alle grandi imprese al fine di superare la crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19», che la Romania le aveva notificato il 20 agosto 2020, con la decisione C(2020) 5949 final della Commissione del 27 agosto 2020 – Aiuto di Stato SA.58166 (2020/N) – Romania – COVID 19: Sostegno alle PMI e a talune grandi imprese al fine di superare la crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19 (GU 2020, C 302, pag. 1; in prosieguo: la «decisione del 27 agosto 2020»).
punto 10
I considerando 16 e 47 di tale decisione enunciano quanto segue:
«16. Non possono essere concessi aiuti nell’ambito della misura a imprese in difficoltà ai sensi del [GBER], del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo (“ABER”) o del regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca e dell’acquacoltura (“FIBER”) al 31 dicembre 2019.
(...)
47. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura sia necessaria, opportuna e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e che essa soddisfi tutti i requisiti del quadro temporaneo. In particolare:
(...)
Nessun aiuto può essere concesso a titolo della misura ad imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (vedi il considerando 16). La misura è pertanto conforme al punto 22, lettera c), del quadro temporaneo».
Contesto normativo › Diritto rumeno › OUG n. 130/2020
punto 11
L’articolo 4, paragrafo 1, dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (decreto legge n. 130/2020 relativo a talune misure volte a fornire sostegno finanziario mediante fondi esterni non rimborsabili, relativi al Programma operativo per la competitività 2014-2020, nel contesto della crisi da COVID-19, nonché altre misure nel settore dei fondi europei), del 31 luglio 2020 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 705, del 6 agosto 2020; in prosieguo: l’«OUG n. 130/2020»), dispone quanto segue:
«Le microsovvenzioni ammontano a EUR 2000 e sono concesse una sola volta, sotto forma di importo forfettario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [GU 2013, L 347, pag. 289], come modificato, e all’articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [GU 2013, L 347, pag. 320]».
punto 12
Ai sensi dell’articolo 6 dell’OUG n. 130/2020:
«Le microsovvenzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1 sono concesse, sulla base di un contratto di concessione dell’aiuto di Stato, ai beneficiari che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) abbiano svolto un’attività abituale/operativa per almeno un anno civile prima della data di presentazione della domanda di finanziamento, ad eccezione delle [persone fisiche autorizzate e degli studi medici individuali], per i quali l’attività può essere stata avviata non oltre il 1o febbraio 2020;
b) abbiano realizzato nell’esercizio precedente la presentazione della domanda di sovvenzione un fatturato pari ad almeno l’equivalente in [lei rumeni (RON)] di EUR 5000 alla data di presentazione della domanda di finanziamento, ad eccezione dei beneficiari dell’aiuto di Stato di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), costituiti nel 2019, il cui fatturato è inferiore a EUR 5000, per i quali la soglia minima di fatturato è calcolata moltiplicando il numero di mesi interi di attività nel 2019 per l’importo di EUR 415, e dei beneficiari dell’aiuto di Stato di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c);
c) abbiano proseguito l’attività per un periodo di almeno sei mesi dopo la concessione del sostegno sotto forma di microsovvenzione».
punto 13
L’articolo 32 dell’OUG n. 130/2020 prevede quanto segue:
«(1) Le regole in materia di concessione degli aiuti di Stato sono definite nell’ambito del regime di aiuti di Stato – Sostegno alle PMI, soggetto al parere della Commissione europea.
(2) Qualsiasi modifica e/o aggiunta al regime di aiuti di Stato – Sostegno alle PMI – ha effetto a partire dalla data di comunicazione, da parte della Commissione europea, della decisione di autorizzazione».
Contesto normativo › Diritto rumeno › Decreto n. 1060/2857/2020
punto 14
L’allegato all’Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (decreto n. 1060/2857/2020 relativo all’approvazione del regime di aiuti di Stato – Sostegno alle PMI al fine di superare la crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19), dell’8 settembre 2020 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 835 dell’11 settembre 2020; in prosieguo: il «decreto n. 1060/2857/2020»), adottato dal Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (Ministero dell’Economia, dell’Energia e degli Affari, Romania) e dal Ministerul Fondurilor Europene (Ministero dei Fondi europei, Romania), al punto 3.6 contiene la seguente definizione:
«”imprese in difficoltà” – conformemente all’articolo 2, punto 18, lettera a), del [GBER], un’impresa è considerata in difficoltà nelle seguenti circostanze:
i) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da almeno tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva [2013/34] e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
(...)».
punto 15
Ai sensi del punto 6.19 dell’allegato a tale decreto:
«I criteri generali di ammissibilità per i beneficiari che chiedono un finanziamento a titolo delle misure del presente regime di aiuti di Stato sono i seguenti:
a) che non siano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del [GBER], ad eccezione delle [persone fisiche autorizzate e degli studi medici individuali];
b) che non sia stata emessa o eseguita alcuna decisione di recupero di un aiuto di Stato nei loro confronti (...);
c) che non siano soggetti a concordato preventivo, a procedure di liquidazione, d’insolvenza o di fallimento».
Contesto normativo › Diritto rumeno › Decreto n. 2989/2020
punto 16
Il punto 8.11 dell’allegato all’Ordinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii «Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile» din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (decreto n. 2989/2020 relativo all’approvazione della procedura di attuazione della misura «Microsovvenzioni concesse mediante fondi esterni non rimborsabili» nell’ambito del regime di aiuti di Stato istituito con decreto legge n. 130/2020 relativo a talune misure volte a fornire sostegno finanziario mediante fondi esterni non rimborsabili, relativi al Programma operativo per la competitività 2014-2020, nel contesto della crisi da COVID-19, nonché altre misure nel settore dei fondi europei), del 30 settembre 2020 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o902 del 5 ottobre 2020), dispone, in sostanza, che l’aiuto di Stato venga integralmente recuperato se, a seguito delle verifiche effettuate dopo la firma dei contratti di finanziamento, si constati che il beneficiario non rientra nella categoria dei beneficiari ammissibili previsti dall’OUG n. 130/2020.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
punto 17
Il 20 agosto 2020 la Romania ha notificato alla Commissione un regime di aiuti, intitolato «Sostegno alle PMI e alle grandi imprese al fine di superare la crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19». La Commissione ha autorizzato tale regime di aiuti di Stato con la decisione del 27 agosto 2020.
punto 18
Secondo il considerando 16 di tale decisione, non potevano essere concessi aiuti di Stato, sulla base del regime autorizzato, ad imprese che si trovassero in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del GBER, al 31 dicembre 2019. Come risulta dal considerando 47 di detta decisione, questa era una delle condizioni che la Commissione aveva stabilito per dichiarare il regime di aiuti necessario, opportuno e proporzionato, e quindi compatibile con il mercato interno.
punto 19
Dopo la notifica della decisione del 27 agosto 2020, il regime di aiuti è stato attuato dalle autorità rumene mediante il decreto n.1060/2857/2020.
punto 20
Il punto 6.1 dell’allegato a tale decreto prevedeva la concessione di un aiuto di un importo massimo pari a EUR 2000 per beneficiario per talune categorie di PMI.
punto 21
In conformità con la decisione del 27 agosto 2020, uno dei criteri generali di ammissibilità per i beneficiari richiedenti un finanziamento era, ai sensi del punto 6.19 dell’allegato a detto decreto, non trovarsi in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del GBER. La definizione di «impresa in difficoltà», fornita da tale disposizione, era rammentata al punto 3.6, lettera i), dell’allegato al medesimo decreto.
punto 22
Nell’ambito del suddetto regime di aiuti, il 10 dicembre 2020 la On Air Media e la Different Media hanno stipulato contratti di finanziamento in base ai quali tali società hanno ricevuto ciascuna una microsovvenzione di RON 9679 (circa EUR 1945), destinata ad aiutarle a superare la crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19.
punto 23
Ciascuna di tali microsovvenzioni è stata oggetto di una decisione di recupero, rispettivamente in data 8 novembre 2022 per la On Air Media e in data 18 ottobre 2022 per la Different Media. Le autorità rumene hanno ritenuto che tali società non soddisfacessero uno dei requisiti di legge per beneficiare delle sovvenzioni di cui trattasi, essendo, al 31 dicembre 2019, «imprese in difficoltà», ai sensi del punto 3.6, lettera i), dell’allegato al decreto n. 1060/2857/2020, poiché le perdite di capitale registrate dalle predette società a tale data superavano in modo significativo la metà del loro capitale sottoscritto.
punto 24
La On Air Media e la Different Media hanno presentato ricorsi contro tali decisioni di recupero dinanzi al Tribunalul Neamț (Tribunale superiore di Neamț, Romania). Esse hanno sostenuto di soddisfare tutti i requisiti previsti per ottenere le microsovvenzioni e, in particolare, di non rivestire le caratteristiche di imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del GBER. Infatti, tali disposizioni, nella versione in lingua rumena di tale regolamento, escluderebbero dalla categoria delle «imprese in difficoltà» le «PMI costituitesi da almeno tre anni». Orbene, la On Air Media e la Different Media facevano valere di esistere, rispettivamente, da tredici e da diciotto anni alla data di conclusione dei loro rispettivi contratti di finanziamento.
punto 25
Il Tribunalul Neamț (Tribunale superiore di Neamț) ha respinto tali ricorsi. Tale organo giurisdizionale si è fondato sul fatto che la versione in lingua rumena del GBER era stata rettificata dal regolamento di rettifica dopo la concessione delle sovvenzioni alla On Air Media e alla Different Media, e che, così rettificato, il GBER dispone che soltanto PMI costituitesi da meno di tre anni, e non, come nella versione iniziale di tale regolamento in lingua rumena, PMI costituitesi da più di tre anni, non rientrano nel campo di applicazione della nozione di «imprese in difficoltà» e possono quindi beneficiare dell’aiuto in questione.
punto 26
Tale tribunale ha ritenuto che il regolamento di rettifica non avesse modificato il GBER, ma avesse soltanto rettificato la sua versione in lingua rumena poiché la versione originale, in lingua inglese, si riferiva, sin dalla sua adozione, alle PMI «costituitesi da meno di tre anni». Di conseguenza, esso ha applicato l’articolo 2, punto 18, del GBER, come rettificato dal regolamento di rettifica, e ha constatato che la On Air Media e la Different Media non soddisfacevano tutti i criteri di ammissibilità alla data delle loro domande di sovvenzione.
punto 27
Tali società hanno proposto impugnazioni avverso le sentenze di primo grado dinanzi alla Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania), giudice del rinvio.
punto 28
Dinanzi a tale organo giurisdizionale, esse considerano, in primo luogo, che le autorità rumene hanno proceduto a un’applicazione retroattiva del regolamento di rettifica poiché esso è stato emanato nel marzo 2021, ossia più di tre mesi dopo la firma dei contratti di finanziamento di cui trattasi e persino dopo che le sovvenzioni sono state utilizzate per l’acquisto di attrezzature.
punto 29
In secondo luogo, esse fanno valere che la nozione di «versione originale del regolamento» in lingua inglese, che figura nella motivazione della sentenza di primo grado, è priva di fondamento giuridico, dal momento che la lingua rumena è una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea, al pari di una qualsiasi delle altre 23 lingue.
punto 30
In terzo luogo, esse rilevano che, alla data della firma dei contratti di finanziamento in questione, la versione in lingua rumena del GBER era in vigore senza modifiche da oltre sei anni e che il testo di tale regolamento era perfettamente conforme a tutti gli altri atti normativi applicabili al caso di specie, in particolare al decreto n. 1060/2857/2020, che conteneva un testo identico. In tali condizioni, esse sostengono di aver presentato le proprie domande di sovvenzione, di aver sottoscritto il contratto di finanziamento e di averlo eseguito in buona fede.
punto 31
Il giudice del rinvio ritiene di dover decidere sulla questione se l’adozione di un regolamento che rettifica la versione linguistica di un primo regolamento dell’Unione comporti l’applicazione retroattiva della versione rettificata a decorrere dall’entrata in vigore di tale primo regolamento o se essa produca effetti soltanto a partire dall’entrata in vigore del regolamento di rettifica.
punto 32
Esso si chiede inoltre se, in un contesto quale quello delle controversie di cui è investito, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino al recupero degli aiuti di Stato concessi nel rispetto delle condizioni inizialmente indicate nella versione in lingua rumena del GBER.
punto 33
Esso osserva, infine, che la giurisprudenza nazionale non è uniforme su tali questioni.
punto 34
In tali circostanze, la Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’adozione di un regolamento di rettifica della versione ufficiale in lingua rumena di un regolamento dell’Unione europea, ossia il [regolamento di rettifica], abbia come effetto l’applicazione retroattiva della versione rettificata, sin dall’entrata in vigore del regolamento iniziale, o produca effetti esclusivamente per il futuro, successivamente all’entrata in vigore del regolamento di rettifica, nel caso in cui le autorità nazionali abbiano concesso un aiuto di Stato conformemente alle condizioni disciplinate dalla versione iniziale in lingua rumena del [GBER], e abbiano chiesto, a seguito dell’entrata in vigore del [regolamento di rettifica], il recupero dell’aiuto di Stato concesso.
2) Se l’equivalenza delle versioni linguistiche di un regolamento dell’Unione europea implichi che le autorità nazionali di uno Stato membro possono invocare, nei confronti di un beneficiario di un aiuto di Stato concesso conformemente alla versione iniziale in lingua rumena del [GBER], le disposizioni del [regolamento di rettifica], che rettifica la versione in lingua rumena del [GBER], per chiedere il recupero dell’aiuto di Stato, in assenza di qualsiasi colpa del beneficiario dell’aiuto.
3) Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al recupero dell’aiuto di Stato concesso nel rispetto delle condizioni previste inizialmente nella versione in lingua rumena, condizioni che tuttavia non esistevano anche nelle altre versioni linguistiche del [GBER], e la rettifica è tuttavia intervenuta mediante il [regolamento di rettifica] anche nella versione in lingua rumena dopo la concessione dell’aiuto di Stato».
Sulle questioni pregiudiziali › Sulla prima questione
punto 35
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento di rettifica debba essere interpretato nel senso che esso rettifica la versione in lingua rumena del GBER retroattivamente, a partire dalla data di entrata in vigore di tale ultimo regolamento.
punto 36
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’ordinamento giuridico dell’Unione ha manifestamente interesse a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, ogni disposizione del diritto dell’Unione riceva un’interpretazione uniforme, che la competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE ha lo scopo di garantire (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C-297/88 e C-197/89, EU:C:1990:360, punti 37 e 38, nonché del 16 giugno 2016, Rodríguez Sánchez, C-351/14, EU:C:2016:447, punto 61).
punto 37
La necessità che le disposizioni del diritto dell’Unione vengano interpretate in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente, e impone, invece, che esso venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze del 5 dicembre 1967, van der Vecht, 19/67, EU:C:1967:49, pag. 456, e del 10 aprile 2025, Tartisai, C-238/24, EU:C:2025:258, punto 30).
punto 38
Nondimeno, come la Corte ha anche costantemente dichiarato, a tutte le versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione è, per principio, riconosciuto lo stesso valore (sentenze del 2 aprile 1998, EMU Tabac e a., C-296/95, EU:C:198:152, punto 36, e del 4 ottobre 2024, AFAÏA, C-228/23, EU:C:2024:829, punto 38).
punto 39
In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14, e del 10 aprile 2025, Tartisai, C-238/24, EU:C:2025:258, punto 30).
punto 40
Tuttavia, un’interpretazione di questo tipo di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione (sentenze dell’8 dicembre 2005, BCE/Germania, C-220/03, EU:C:2005:748, punto 31, e del 3 settembre 2024, Illumina e Grail, C-611/22 P e C-625/22 P, EU:C:2024:677, punto 126).
punto 41
La mancata corrispondenza tra la versione in lingua rumena, la cui formulazione era chiara e univoca, e le altre versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 18, del GBER ha portato la Commissione ad adottare il regolamento di rettifica all’origine delle controversie oggetto dei procedimenti principali.
punto 42
Il GBER, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, esclude dal proprio campo di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), le «imprese in difficoltà», la cui definizione figura all’articolo 2, punto 18.
punto 43
Mentre, in termini del tutto privi di ambiguità, la versione iniziale in lingua rumena di tale ultima disposizione, pubblicata il 26 giugno 2014 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, escludeva dalla categoria delle imprese in difficoltà, per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, le PMI costituitesi da almeno tre anni, le altre versioni linguistiche della predetta disposizione, pubblicate il medesimo giorno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, escludevano, altrettanto chiaramente, da tale categoria le PMI costituitesi da meno di tre anni.
punto 44
Per quanto riguarda la questione se il regolamento di rettifica abbia una portata retroattiva, occorre, innanzitutto, ricordare che, ai sensi dell’articolo 297 TFUE, gli atti dell’Unione entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
punto 45
Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta poi che, a differenza delle norme procedurali, che sono considerate generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore, per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento le norme dell’Unione di diritto sostanziale devono interpretarsi nel senso che si possono applicare a situazioni acquisite anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dalla sistematica di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita una tale efficacia (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punto 31 e giurisprudenza citata).
punto 46
Nel caso di specie, il regolamento di rettifica, che verte su una norma sostanziale, dispone, all’articolo 2, che esso entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non prevede espressamente che esso produca effetti a una data precedente.
punto 47
Tuttavia, la portata retroattiva del regolamento di rettifica risulta chiaramente dal suo scopo.
punto 48
Infatti, come indicato dai considerando 1 e 2 del regolamento di rettifica, quest’ultimo ha lo scopo di rettificare la versione in lingua rumena, escludendo le altre versioni linguistiche, della prima frase dell’articolo 2, punto 18, lettera a), del GBER e della prima frase dell’articolo 2, punto 18, lettera b), di quest’ultimo, la cui versione contiene errori che modificano il significato di tali disposizioni.
punto 49
Dal suo stesso scopo risulta che il regolamento di rettifica mira a ristabilire l’uniformità di interpretazione che deve ricevere l’articolo 2, punto 18, del GBER nell’insieme delle versioni linguistiche di tale disposizione, correggendo ab initio, retroattivamente, l’errore di traduzione da cui la versione in lingua rumena del GBER era viziata.
punto 50
Infatti, se il regolamento di rettifica avesse rettificato la versione in lingua rumena del GBER soltanto per il futuro, esso avrebbe consentito alle versioni incompatibili di tale regolamento di coesistere, entrambe basandosi su formulazioni chiare e precise, durante il periodo compreso tra l’entrata in vigore del GBER e l’entrata in vigore del regolamento di rettifica.
punto 51
Una simile interpretazione del regolamento di rettifica non potrebbe essere accolta senza violare l’obbligo di interpretazione e di applicazione uniformi del diritto dell’Unione rammentato ai punti 36 e 37 della presente sentenza.
punto 52
Occorre dunque rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento di rettifica deve essere interpretato nel senso che esso rettifica la versione in lingua rumena del GBER retroattivamente, a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo regolamento.
Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda e terza questione
punto 53
Con la sua seconda e la sua terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al recupero, sulla base del regolamento di rettifica, di aiuti concessi dalla Romania prima dell’adozione di tale regolamento a titolo del regime di aiuti autorizzato dalla decisione del 27 agosto 2020.
punto 54
Come dichiarato al punto 52 della presente sentenza, il regolamento di rettifica modifica la versione in lingua rumena del GBER retroattivamente, ossia a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo regolamento.
punto 55
Alla luce della versione in lingua rumena rettificata, è pacifico che la On Air Media e la Different Media dovevano essere considerate imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del GBER, e avrebbero dunque dovuto essere escluse dal beneficio delle sovvenzioni di cui trattasi nelle controversie oggetto dei procedimenti principali.
punto 56
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la constatazione dell’illegittimità di un aiuto deve in linea di principio portare al suo recupero da parte delle autorità nazionali, al fine di ripristinare la situazione preesistente (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C-275/10, EU:C:2011:814, punto 33, e ordinanza del 28 febbraio 2024, Grecia/Commissione, C-797/22 P, EU:C:2024:174, punto 71).
punto 57
Tuttavia, tali autorità, poiché attuano il diritto dell’Unione, sono tenute a rispettarne i principi fondamentali, in particolare i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (sentenze del 1o aprile 1993, Lageder e a., C-31/91 e C-44/91, EU:C:1993:132, punto 33, nonché del 5 settembre 2024, Novo Banco e a., da C-498/22 a C-500/22, EU:C:2024:686, punto 100).
punto 58
Il principio di certezza del diritto implica che una normativa debba consentire agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro (sentenze del 1o ottobre 1998, Regno Unito/Commissione, C-209/96, EU:C:1998:448, punto 35, nonché del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a., C-160/20, EU:C:2022:101, punto 41).
punto 59
Benché, per regola generale, il principio di certezza del diritto osti a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione o della sua notifica, tale regola può, in via eccezionale, essere disattesa qualora lo esiga uno scopo di interesse generale e qualora il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (sentenze del 25 gennaio 1979, Racke, 98/78, EU:C:1979:14, punto 20, e del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 10), nonché laddove risulti chiaramente dalla formulazione, dalla finalità e dall’economia generale delle norme in questione che dev’essere loro attribuita un’efficacia siffatta [sentenze del 24 settembre 2002, Falck e acciaierie di Bolzano, C-74/00 P e C75/00 P, EU:C:2002:524, punto 119, nonché del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C-611/17, EU:C:2019:332, punto 106 e giurisprudenza citata)].
punto 60
Per quanto riguarda il requisito derivante dal rispetto del principio della tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di far valere tale principio presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 97 e giurisprudenza citata).
punto 61
Pertanto, una prassi di uno Stato membro non conforme alla normativa precisa dell’Unione non può dar luogo ad un legittimo affidamento in capo a un soggetto dell’ordinamento che benefici dalla situazione così creatasi (sentenze del 15 dicembre 1982, Maizena, 5/82, EU:C:1982:439, punto 22, nonché del 19 dicembre 2024, Kaduna, C-244/24 e C-290/24, EU:C:2024:1038, punto 131).
punto 62
Nel settore degli aiuti di Stato, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti statali effettuato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE, da un lato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo suddetto e, dall’altro, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 98 e giurisprudenza citata).
punto 63
Tuttavia, la Corte riconosce inoltre la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 1990, Commissione/Germania, C-5/89, EU:C:1990:320, punto 16).
punto 64
Nel caso di specie, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, l’affidamento che la On Air Media e la Different Media potevano avere nel fatto di essere comprese nell’ambito dei beneficiari degli aiuti che possono essere autorizzati sulla base del GBER si basava non solo sul comportamento delle autorità rumene, in particolare sul regime di aiuti nazionale e sulle decisioni di attribuzione di tali aiuti adottate in tale ambito, ma anche sul testo chiaro, sebbene errato, della versione in lingua rumena del GBER pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, alla quale rinviava tale regime di aiuti.
punto 65
A tal riguardo, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, non si può contestare alla On Air Media e alla Different Media, nelle circostanze dei procedimenti principali, di non aver verificato le altre versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 18, del GBER, quando nulla nel testo della versione iniziale in lingua rumena di tale disposizione poneva una qualsivoglia difficoltà interpretativa.
punto 66
Inoltre, il regime di aiuti nazionale in questione, debitamente notificato alla Commissione, era stato autorizzato da quest’ultima con la decisione del 27 agosto 2020, il che era anche in grado di far sorgere un legittimo affidamento quanto alla regolarità degli aiuti concessi sulla base di tale regime.
punto 67
Alla luce di quanto sopra, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano al recupero, sulla base del regolamento di rettifica, degli aiuti concessi dalla Romania prima dell’adozione di tale regolamento a titolo del regime di aiuti autorizzato dalla decisione del 27 agosto 2020.
Sulle spese
punto 68
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Il regolamento (UE) 2021/452 della Commissione, del 15 marzo 2021, che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], deve essere interpretato nel senso che esso rettifica la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], retroattivamente, a partire dalla data di entrata in vigore di tale ultimo regolamento.
2) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano al recupero, sulla base del regolamento 2021/452, degli aiuti concessi dalla Romania prima dell’adozione di tale regolamento a titolo del regime di aiuti autorizzato dalla decisione C(2020) 5949 final della Commissione del 27 agosto 2020 – Aiuto di Stato SA.58166 (2020/N) – Romania – COVID 19: Sostegno alle PMI e a talune grandi imprese al fine di superare la crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19.
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