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Sez. 3, Ordinanza n. 21817 del 02/08/2024 (Rv. 672046-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Domanda nei confronti della P.A. - Obbligazione pecuniaria - Luogo del pagamento - Criterio di individuazione - Art. 1182 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Norme di contabilità pubblica - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672046-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

Nelle cause relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il forum destinatae solutionis non si determina in applicazione dell'art. 1182 c.c., bensì in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924), con la conseguenza che è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.

Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278 lett. D, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)