Sez. 3, Sentenza n. 11203 del 14/10/1992 (Rv. 478909 - 01)
Contratti agrari - Colonia - Conversione di contratti associativi - In genere | Volontà di conversione del contratto di mezzadria in affitto - Comunicazione al concedente da parte di uno solo dei componenti della famiglia coltivatrice - Idoneità.
Contratti agrari - Colonia - Conversione di contratti associativi - In genere
La volontà di conversione del contratto di mezzadria in affitto può essere efficacemente comunicata al concedente anche da uno solo dei componenti della famiglia coltivatrice ed il giudizio per l'accertamento della conversione può anche svolgersi tra il concedente ed il componente della famiglia coltivatrice che abbia assunto l'iniziativa della conversione, senza necessità della partecipazione degli altri, perché, come si desume dall'art. 48 legge 3 maggio 1982 n. 203 (che detta disposizione conforme a quella dell'art. 2267 cod. civ. in tema di responsabilità per le obbligazioni sociali), alla impresa familiare coltivatrice, se non vi è stata la nomina di un rappresentante, sono applicabili le norme sulla società semplice, che consentono a ciascun socio di agire, anche sul piano processuale, in nome e per conto degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)