Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 240 del 1974
Massime (7)
Massima n. 7439
- Arte e scienza
- Scuola nazionale di danza
- Legge 4 gennaio 1951, n. 28, art. 3 (ratifica del d.lg. 7 maggio 1948, n. 1236)
- Insegnamento artistico di carattere privato e senza riconoscimento di alcun valore legale
- È subordinato al possesso di un particolare titolo scolastico professionale
- Violazione della libertà dell'arte e della scienza
- Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La disposizione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma", subordinando esclusivamente al possesso di un particolare titolo scolastico professionale un insegnamento artistico, anche se esplicato nell'ambito meramente privato e senza tendere al riconoscimento di alcun valore legale dei risultati conseguiti, incide direttamente sulla libertà professionale e viene altresì a determinare, indirettamente, ingiustificate limitazioni alla libertà di arte e scienza e del relativo insegnamento. È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma".
Norme impugnate
- legge 4 gennaio 1951, n. 28
Parametri
- art. 33 Cost.
Massima n. 7440
- Arte e scienza
- Libertà dell'arte e scienza e del relativo insegnamento
- Stretta connessione e congiunto riconoscimento nell'art. 33 della costituzione.
Leggi la massima
La libertà di arte e scienza e quello del relativo insegnamento sono affermate congiuntamente, in unico contesto, dall'art. 33 della Costituzione, e sono, in realtà, strettamente tra loro connesse, giacché la seconda, anche se suscettibile di atteggiarsi diversamente in funzione dei diversi tipi e gradi di insegnamento, rappresenta pur sempre - massimamente nel campo dell'arte - quasi una prosecuzione ed espansione della prima.
Parametri
- art. 33 Cost.
Massima n. 7441
- Arte e scienza
- Costituzione, art. 33, primo comma
- Interpretazione
- Accertamento statale dei requisiti di idoneità per l'insegnamento professionale
- Assume la forma dell'esame di stato.
Leggi la massima
Anche a voler dare al principio dell'art. 33, primo comma, della Costituzione un'interpretazione restrittiva, riducendola cioè al nucleo essenziale ed indefettibile di garanzia delle libertà dei "contenuti" dell'insegnamento, ed a ritenere perciò ammissibile l'intervento statale di controllo quanto all'accertamento dei requisiti di idoneità di coloro che intendano farne la loro professione, tale intervento, nei suoi due aspetti suscettibili eventualmente di presentarsi tra loro fusi e compenetrati di esame scolastico e di esame di abilitazione professionale.
Parametri
- art. 33 Cost.
Massima n. 7442
- Libertà di insegnamento
- Esercizio professionale privato
- Requisiti di idoneità
- Accertamento imparziale
- Finalità propria dell'esame di stato
- Costituzione, art. 33,, quinto comma
- Contenuto.
Leggi la massima
In tanto sarebbe compatibile con la libertà costituzionale di insegnamento subordinare l'esercizio professionale privato a determinati requisiti di idoneità, in quanto il loro accertamento fosse frutto di una valutazione imparziale, operata da organi dello Stato, e da questo nominati, secondo modalità prestabilite dall'ordinamento e tali da garantire l'eguale trattamento per tutti i candidati, indipendentemente dalla scuola da cui provengono nel che, precisamente, consistono le caratteristiche proprie e le finalità istituzionali dell'esame di Stato, non a caso richiamato in Costituzione, nel quinto comma dell'art. 33, quasi a mediare fra loro i due principi in esso compresenti: libertà di insegnamento e libertà di scuola da un lato potere-dovere dello Stato di dettare norme generali sull'istruzione e di istituire scuole di ogni ordine e grado dall'altro.
Parametri
- art. 33 Cost.
Massima n. 7443
- Esame di stato
- Abilitazione professionale
- Contenuto della relativa disciplina.
Leggi la massima
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, per l'esame di Stato relativo all'abilitazione professionale "non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame e la struttura e funzione della commissione, e circa le garanzie per gli interessati" (sent. n. 43 del 1972).
Parametri
- art. 33 Cost.
Massima n. 7444
- Esame di stato
- Accademia nazionale di danza
- Diploma
- Natura di esame scolastico e di abilitazione professionale
- Non soddisfa alle esigente proprie dell'esame di stato
- D.lg. 7 maggio 1948, n. 1236, e legge di ratifica 4 gennaio 1951, n. 28
- Disciplina insufficiente e manchevole.
Leggi la massima
L'esame di diploma del corso di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, pur adempiendo al duplice ruolo di esame scolastico e di esame di abilitazione professionale, non soddisfa alle indeclinabili esigenze proprie dell'esame di Stato così nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma, come nella successiva legge di ratifica del 4 gennaio 1951, n. 28, sono completamente assenti, infatti, disposizioni concernenti i candidati privatisti, l'ammissione dei quali a sostenere l'esame risulta quindi abbandonata alla prassi mancando parimenti norme sulla composizione e nomina della Commissione esaminatrice nonché sulle operazioni a questa demandate, mentre, quanto ai programmi, l'art. 13 del decreto del 1948 citato si limita a rinviare a provvedimenti da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione e tali provvedimenti non sono, fra l'altro, mai intervenuti, per modo che, in linea di fatto valgono come programmi di esame per tutti i candidati, interni ed esterni, i programmi di insegnamento dei singoli corsi dell'Accademia Nazionale di danza, stabiliti a norma dell'art. 6 dalla "direttrice, sentito il collegio dei professori".
Norme impugnate
- legge 4 gennaio 1951, n. 28
Parametri
- art. 33 Cost.
Massima n. 7445
- Danza
- Insegnamento privato nella forma di istituzioni scolastiche organizzate ed accessibili a tutti
- Legge 4 gennaio 1951, n. 28, art. 3
- Illegittimità costituzionale
- Non fa venir meno i poteri statali di vigilanza e di repressione.
Leggi la massima
L'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, per contrasto con il primo comma dell'art. 33 della Costituzione, nulla toglie, naturalmente, quando l'insegnamento privato della danza si estrinsechi nella forma di istituzioni scolastiche organizzate ed aperte a chiunque voglia ad esse iscriversi, ai poteri di vigilanza e di repressione spettanti allo Stato a tutela del buon costume, della salute e della pubblica fede.
Norme impugnate
- legge 4 gennaio 1951, n. 28
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 (Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1972 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Davidson Gloria, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Con ordinanza emessa l'11 aprile 1972, nel corso di un procedimento penale a carico di Davidson Gloria, il pretore di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 33 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, di "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma".
La norma impugnata, richiedendo il conseguimento di un titolo di abilitazione per l'insegnamento in forma professionale della danza, inciderebbe, infatti, secondo l'avviso del giudice a quo, sia pure indirettamente, nella libertà, costituzionalmente garantita senza alcun limite, di insegnamento artistico.
:
punto 1
La questione della compatibilità dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, che subordina l'esercizio della professione di maestro di danza (e l'assunzione del titolo relativo) al possesso del diploma rilasciato dall'Accademia nazionale di danza o da un istituto pareggiato, con l'art. 33, primo comma, Cost., che proclama libero l'insegnamento di arte e scienza, è identica a quella già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 114 del 1957. Tuttavia, anche alla luce dei successivi sviluppi della propria giurisprudenza sul medesimo tema o su argomenti connessi (sentenze n. 36 del 1958, n. 24 del 1965, n. 195 del 1972), la Corte, dopo rinnovato esame del problema, ritiene ora di dover giungere a diversa conclusione.
punto 2
L'Accademia nazionale di danza deriva dalla "Scuo la di danza", con annesso corso di perfezionamento per la formazione di maestri e compositori di danza, istituita presso la R. Accademia d'arte drammatica in Roma dalla legge 22 febbraio 1940, n. 165: la quale prevedeva, bensì, atte stati e diplomi, distinti questi ultimi in diploma di danzatore e diploma di maestro e compositore di danza, senza peraltro che a tali titoli (conseguiti a conclusione dei vari cicli di studio) fosse riconosciuto valore abilitante all'esercizio delle professioni rispettive. Né questa situazione di libertà veniva a subire mutamenti per effetto del successivo decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, che, nel riordinare la Scuola, C mutandone fra l'altro la originaria denominazione in quella attuale, teneva espressamente ferma, nel primo comma del suo art. 20, la normativa allora vigente che non fosse in contrasto con quanto in esso disposto.
Soltanto in sede di ratifica del decreto del 1948, nella legge del 1951, compare la norma dell'art. 3 - denunciata nell'ordinanza del pretore di Padova - che conferisce al diploma rilasciato dall'Accademia o da istituti pareggiati (che non risulta siano mai stati istituiti) valore condizionante dell'uso del titolo di maestro di danza e abilitante all'esercizio della relativa professione.
Un correttivo temporaneo era tuttavia rappresentato dalle disposizioni transitorie degli artt. 4 e 5: per la prima delle quali alla mancanza di diploma suppliva l'aver insegnato per almeno tre anni "in accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti pubblici"; mentre con la seconda si ammettevano coloro che alla data di pubblicazione della legge esercitassero privatamente la professione di maestro di danza al conseguimento di un giudizio di idoneità, per titoli "e se ritenuto necessario in seguito ad esami", emesso da una commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta in prevalenza da elementi del corpo docente dell'Accademia nazionale di danza.
La riapertura dei termini di cui sopra è stata poi disposta una tantum dalla legge 18 marzo 1958, n. 297, in favore sia di coloro che, essendo cittadini italiani, alla data di pubblicazione della precedente legge del 1957 esercitassero di fatto la professione di maestro di danza, sia di coloro che la esercitassero "comunque" alla data di pubblicazione della nuova legge (e cioè abusivamente, come deve ritenersi a norma dell'art. 3 di quella del 1951).
Esauritasi anche questa seconda fase transitoria, il diploma dell'Accademia esplica ormai in pieno, ed in modo praticamente esclusivo, il valore di titolo abilitante all'esercizio professionale dell'insegnamento, potendovisi derogare, a norma dell'art. 8 della legge del 1958 poc'anzi rammentata, unicamente con il rilascio "in via eccezionale" del diploma per "chiara fama" ad artisti italiani e stranieri, da parte del Ministero della pubblica istruzione, purché su proposta del "collegio dei professori dell'Accademia... presieduto dalla direttrice".
punto 3
Ciò premesso, la disposizione dell'art. 3 della legge del 1951, riguardata nel contesto della normativa entro cui è inquadrata e da cui riceve il suo concreto significato, della quale si sono qui ricordate le linee principali, si rivela incompatibile con il principio della libertà d'insegnamento, consacrato nel primo comma dell'art. 33 Cost., al quale fa riscontro, nel terzo comma, il connesso principio pluralistico della libertà di scuola.
Subordinando, infatti, esclusivamente al possesso di un particolare titolo scolastico-professionale un insegnamento artistico, anche se esplicato nell'ambito meramente privato e senza tendere al riconoscimento di alcun valore legale dei risultati conseguiti, la disposizione in oggetto, con l'incidere - direttamente - sulla libertà professionale, viene altresì a determinare, indirettamente, ingiustificate limitazioni alla libertà di arte e scienza e del relativo insegnamento. L'una e l'altra libertà sono affermate congiuntamente, in unico contesto, dall'art. 33 e sono, in realtà, strettamente tra loro connesse, giacché la seconda, anche se suscettibile di atteggiarsi diversamente in funzione dei diversi tipi e gradi di insegnamento, rappresenta pur sempre - massimamente nel campo dell'arte - quasi una prosecuzione ed espansione della prima. Di guisa che sarebbe altrettanto assurdo e contrastante con il principio dell'art. 33, primo comma, precludere l'attività professionale di un musicista, di un coreografo, di un regista o di un attore, sol perché sprovvisto di un diploma legale, quanto impedirgli di formarsi quel che, nell'uso comune si chiama appunto, una sua scuola, insegnando, se ne ha la vocazione, l'arte nella quale è esperto a coloro che liberamente lo desiderino per i motivi più svariati (o perché ne condividono gli indirizzi estetici o perché ne apprezzano particolarmente la capacità o perché ne ritengono i metodi più congeniali al proprio temperamento, e via dicendo). E del resto, corsi liberi a diverso livello - talora propedeutici ed informativi, più spesso di perfezionamento ed alta specializzazione - con sempre maggior frequenza si tengono, nel nostro come in ogni altro paese del mondo, da artisti di qualsiasi nazionalità, ai quali non si chiede se e quale titolo di studio o di abilitazione abbiano conseguito, e danno risultati spesso eccellenti, com'è dimostrato dalla comune esperienza, formando allievi che in breve volger di tempo raggiungono vasta notorietà.
punto 4
Ma, anche a dare, invece, al principio dell'art. 33, primo comma, un'interpretazione più restrittiva, riducendolo al nucleo essenziale e indefettibile di garanzia della libertà dei "contenuti" dell'insegnamento, ed a ritenere perciò ammissibile l'intervento statale di controllo quanto all'accertamento dei requisiti di idoneità di coloro che intendono farne la loro professione, tale intervento non potrebbe che assumere la figura dell'esame di Stato, nei suoi due aspetti (suscettibili, eventualmente, di presentarsi tra loro fusi e compenetrati) di esame scolastico e di esame di abilitazione professionale. Giacché, in tanto sarebbe compatibile con la libertà d'insegnamento subordinarne l'esercizio professionale privato a determinati requisiti di idoneità, in quanto il loro accertamento fosse frutto di una valutazione imparziale, operata da organi dello Stato e da questo nominati, secondo modalità prestabilite dall'ordinamento e tale da garantire l'eguale trattamento di tutti i candidati, indipendentemente dalla scuola da cui provengono: nel che, precisamente, consistono le caratteristiche proprie e le finalità istituzionali dell'esame di Stato, non a caso richiamato in Costituzione, nel quinto comma dell'art. 33, quasi a mediare fra loro i due principi in esso compresenti: libertà di insegnamento e libertà di scuola, da un lato; potere-dovere dello Stato di dettare norme generali sull'istruzione e di istituire scuole di ogni ordine e grado, dall'altro.
In particolare, come questa Corte ha avuto occasione di affermare nella sentenza n. 43 del 1972, "non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame e la struttura e funzione della commissione, e circa le garanzie per gli interessati".
ora, nel caso in oggetto, l'esame di diploma del corso di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, pur adempiendo, in forza della norma denunziata, al duplice ruolo di esame scolastico e di esame di abilitazione professionale, non soddisfa alle accennate indeclinabili esigenze. Così nel decreto legislativo del 1948, come nella successiva legge di ratifica del 1951, sono completamente assenti, infatti, disposizioni concernenti i candidati privatisti, l'ammissione dei quali a sostenere gli esami risulta quindi abbandonata alla prassi; mancano parimenti norme sulla composizione e nomina della commissione esaminatrice nonché sulle operazioni a questa demandate, mentre, quanto ai programmi, l'art. 13 del decreto del 1948 si limita a rinviare a provvedimenti da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione. provvedimenti che, peraltro, non sono mai intervenuti (per modo che, in linea di fatto, valgono come programmi di esame per tutti i candidati, interni ed esterni, i programmi di insegnamento dei singoli corsi dell'Accademia, stabiliti, a norma dell'art. 6, dalla "direttrice, sentito il collegio dei professori").
Se poi si considera che persino il conferimento del diploma "per chiara fama" dipende, come sopra si è accennato al punto 2, da proposta dell'Accademia, si ha la conferma che l'art. 3 della legge del 1951 finisce per produrre proprio il risultato opposto a quello che sarebbe richiesto dai principi dell'art. 33 Cost., privilegiando nei confronti di ogni altra una singola iniziativa, sia pure pubblica, anziché garantire, nell'ambito di "norme generali" poste dallo Stato, come previsto nel secondo comma, ed in condizioni di eguaglianza, la molteplicità di iniziative culturali espresse, nel settore in oggetto, dalla società civile.
punto 5
La constatata illegittimità dell'art. 3 della legge n. 28 del 1951 per contrasto con il primo comma dell'art. 33 Cost., anche ove di questo si assuma l'interpretazione più restrittiva, nulla toglie, naturalmente, quando l'insegnamento privato della danza si estrinsechi nella forma di istituzioni scolastiche organizzate ed aperte a chiunque voglia ad esse iscriversi, ai poteri di vigilanza e di repressione spettanti allo Stato a tutela del buon costume, della salute e della pubblica fede.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze