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Sez. 6, Sentenza n. 10690 del 05/06/1985 Ud. (dep. 15/11/1985) Rv. 171077 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DIRITTO DELL'IMPUTATO ALLA CONCESSIONE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AD ELEMENTI DI VALORE POSITIVO RITENUTI PREVALENTI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171077-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DIRITTO DELL'IMPUTATO ALLA CONCESSIONE - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AD ELEMENTI DI VALORE POSITIVO RITENUTI PREVALENTI - AMMISSIBILITÀ.*

Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato ma un beneficio da elargirsi secondo particolari circostanze di merito. Qualora sussista pertanto una circostanza di valore positivo del tipo indicato e il giudice intende valorizzarla al predetto fine, possono concedersi le attenuanti in parola indipendentemente dalla sussistenza a carico dell'imputato di circostanze di valore negativo. (Conf mass n 158677).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)