Sez. 3, Sentenza n. 537 del 15/02/1968 (Rv. 331632 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTI) - AUMENTI EXTRALEGALI - LICEITA - INCORPORAZIONE DELL'AUMENTO NEL CANONE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTI) - AUMENTI EXTRALEGALI - LICEITA - INCORPORAZIONE DELL'AUMENTO NEL CANONE.*
Il tasso di maggiorazione del canone locatizio, oltre il limite stabilito dalla legge vincolistica, non puo ritenersi contra legem quando l'aumento trovi giustificazione in particolari vantaggi economicamente apprezzabili (quali, ad esempio, la sostituzione di una scala malandata e listeggiata con sbarre di legno con altra scala in cemento e comodamente praticabile, o come il rifacimento di soffitto alla marinara fatto di travi di legno e gesso). Tale aumento viene ad incorporarsi nel canone locatizio concordato inizialmente tra le parti, divenendone parte integrante ai fini degli ulteriori aumenti legali. Conforme alla sentenza n. 446-68, massima n. 331468.*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)