Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 9 novembre 1983, causa 158/82
Epigrafe
Nella causa 158/82,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Johannes Buhl, consigliere giuridico presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità d'agente, assistito dal sig. Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Laurids Mikaelsen, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in. Lussemburgo presso l'incaricato d'affari ad interim Ib Bodenhagen, consigliere ministeriale, presso l'ambasciata di Danimarca, 1 lb, boulevard Joseph-II,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 13 del Trattato CEE riscuotendo una tassa per controllo sanitario all'importazione di arachidi e di prodotti a base di arachidi provenienti da altri Stati membri,
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans e K. Bahlmann, presidenti di Sezione, P. Pescatore, A. O'Keeffe, G. Bosco e O. Due, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini,
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Con decreto 7 gennaio 1971, n. 7, del ministero degli interni, il Regno di Danimarca ha vietato la vendita e la cessione di arachidi e di prodotti a base di arachidi che contengano quantità notevoli di aflatossina. L'importazione di questi prodotti in Danimarca da altri Stati membri (e da paesi terzi) è subordinata ad un controllo sanitario sistematico che comporta il prelievo di campioni e l'analisi degli stessi in laboratorio. Tuttavia, il direttore dell'Istituto pubblico per i generi alimentari può accettare un certificato di analisi redatto da un laboratorio di un altro paese previo prelievo ed analisi di un campione in quel paese.
paragrafo 2
Il controllo sanitario suddetto è effettuato da un laboratorio privato danese designato dal direttore dell'Istituto pubblico per i generi alimentari. A norma del menzionato decreto, l'importatore deve pagare a questo laboratorio un compenso per il controllo. Il controllo ha lo scopo di accertare che la partita di arachidi ispezionata non contenga aflatossina, sostanza nociva prodotta da talune specie di funghi.
paragrafo 3
In determinate condizioni di temperatura e di umidità, questi funghi producono, in quantità notevole, una sostanza tossica chiamata aflatossina. Pertanto, essi costituiscono potenzialmente un pericolo di contaminazione dei prodotti alimentari, per ragioni climatiche, soprattutto dei prodotti originari delle zone tropicali e subtropicali. Secondo il Governo danese, le arachidi e i prodotti a base di arachidi costituiscono il gruppo di prodotti che presentano il più elevato rischio di intossicazione da aflatossina e che il più delle volte provocano questa intossicazione. Poiché l'anatossina è una delle sostanze cancerogene piu attive, anche à dosi mi nime, il Governo danése considera assolutamente inaccettabile la sua presenza negli alimenti. Per giustificare il sistema di controllo, che la Commissione non ha finora messo in discussione, esso si ri-chiama all'art. 36 del Trattato CEE. Dato che in Danimarca non si coltivano arachidi, queste sono importate principalmente dalla Germania, dal Regno Unito e dai Paesi Bassi, prescindendo dalle importazioni dirette dagli Stati Uniti, dall'India e dalla Cina. Secondo il governo danese, negli altri Stati membri non si pratica un controllo obbligatorio come quello effettuato in Danimarca. In questo paese le arachidi sono impiegate essenzialmente (90 %) per la confezione di «snacks» (arachidi decorticate o no, arachidi zuccherate e arachidi tostate e salate). Il resto delle partite importate è usato in parte per la produzione di olio d'arachidi e in parte per la fabbricazione di burro d'arachidi.
paragrafo 4
Da una tabella prodotta dal Governo danese risulta che tra il 1975 e il 1981 è stata rifiutata l'autorizzazione all'importazione di 260000 kg di prodotti considerati, su un volume totale di 8,5 milioni di kg. I quantitativi respinti variano notevolmente da un anno all'altro e in taluni anni è stata accertata la presenza di aflatossina nel 10 % delle merci importate.
paragrafo 5
L'importo delle spese relative all'analisi e al prelievo di campioni, da pagare ai laboratori danesi che effettuano il controllo e che sono a carico dell'importatore, è fissato non dallo Stato, ma dagli stessi laboratori, che non hanno bisogno in proposito dell'approvazione delle pubbliche autorità, e dev'essere versato direttamente ai laboratori. Questo importo può variare da una. partita all'altra, poiché è funzione del tempo necessario per effettuare le analisi. In caso di esecuzione forzata, il credito è considerato alla stregua di un credito ordinario di diritto privato.
paragrafo 6
Con lettera 28 febbraio 1980, la Commissione iniziava nei confronti della Danimarca il procedimento contemplato dall'art. 169 del Trattato CEE. Essa informava il Governo danese che l'onere di cui trattasi doveva essere considerato come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dagli artt. 9 e segg. del Trattato. In conformità dell'art. 169 del Trattato, il Governo danese era ! invitato a farle pervenire eventuali osservazioni entro due mesi dalla ricezione della lettera.
paragrafo 7
Il Governo danese rispondeva con lettera 8 luglio 1980 del suo rappresentante permanente presso le Comunità europee, nella quale sosteneva che l'onere suddetto andava considerato comeun tributo interno ed era riscosso su tutti i prodotti interessati, indipendentemente dalla, loro origine. Non trattavasi, pertanto, di un onere pecuniario imposto sulle merci al passaggio della frontiera.
paragrafo 8
La Commissione, essendo arrivata alla conclusione che l'onere in parola aveva il solo scopo di accollare agli importatoci le spese inerenti ad un controllo specifico riguardante esclusivamente l'importazione delle merci di cui trattasi, inviava al Regno di Danimarca, con lettera 14 settembre 1981, un parere motivato datato 3 settembre 1981. In questo parere essa dichiarava che il Regno di Danimarca, riscuotendo una tassa per controllo sanitario all'importazione di arachidi e prodotti a base di arachidi provenienti da altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 13 del Trattato CEE.
paragrafo 9
Conformemente all'art. 169, 2o comma, del Trattato, la Commissione invitava il Governo danese ad adottare i provvedimenti necessari per adeguarsi al parere motivato entro due mesi.
paragrafo 10
Rispondendo con lettera 8 dicembre 1981 del rappresentante permanente, il Governo danese ribadiva che l'onere criticato doveva essere considerato tributo interno ai sensi dell'art. 95 del Trattato. Precisava inoltre che, a suo avviso, non trattavasi di una tassa fissata dallo Stato a profitto dello Stato, ma di una somma da versare, al laboratorio che aveva effettuato le analisi prescritte.
paragrafo 11
Successivamente la Commissione proponeva il presente ricorso, registrato in cancelleria il 26 maggio 1982.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. dichiarare che il Regno di Danimarca, imponendo una tassa per controllo sanitario all'importazione di arachidi e prodotti a base di arachidi provenienti da altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 13 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;
2. condannare il Regno di Danimarca alle spese.
paragrafo 3
Il Regno di Danimarca conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. respingere il ricorso;
2. condannare la Commissione alle spese di causa.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo la Commissione sostiene che la tassa per il controllo sanitario delle arachidi e dei prodotti a base di arachidi istituita in Danimarca col decreto 7 gennaio 1971 costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi degli artt. 9 e 13 del Trattato CEE. Il divieto stabilito da questi articoli si applica, secondo la giurisprudenza della Corte, a qualsiasi onere pecuniario; imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, anche se non sia un dazio doganale vero e proprio e non sia riscosso- a profitto dello Stato.
paragrafo 2
L'onere di cui trattasi potrebbe essere giustificato solo ih due ipotesi: se, cioè, esso costituisse il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore, di importo proporzionato a questo servizio, oppure se facesse parte di un sistema generale di tributi interni che colpiscano sistematicamente determinate categorie di merci secondo criteri obiettivi, applicati indipendentemente dall'origine dei prodotti. Nessuna di queste ipotesi ricorre però nella fattispecie.
paragrafo 3
In primo luogo, l'onere suddetto non costituisce il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all'importatore poiché non rappresenta la contropartita di vantaggi individuali a questo conferiti. Infatti, il controllo sanitario è stato istituito per la salvaguardia dell'interesse pubblico e per la tutela della salute, compiti incombenti alle autorità pubbliche. Detto controllo, inoltre, non può essere considerato come un vantaggio individuale per l'importatore perché l'importazione e la vendita di merci sul mercato di un altro Stato membro costituiscono un diritto sancito dal Trattato e non dipendono dalla valutazione delle autorità nazionali. Quindi, l'autorizzazione di mettere i prodotti in commercio in Danimarca, concessa all'importatore in base ai risultati del controllo sanitario, non costituisce nemmeno un servizio prestato all'importatore che giustifichi eventualmente la riscossione di una tassa quale adeguato corrispettivo.
paragrafo 4
Quanto alla possibilità di evitare il controllo sanitario in Danimarca mediante produzione di un certificato rilasciato da un laboratorio straniero, essa offre all'importatore un'alternativa più che altro teorica in quanto, non essendo l'esportazione di arachidi subordinata a controllo sanitario in tutti gli Stati membri, questo controllo può essere effettuato solo su espressa richiesta dell'esportatore, o dell'importatore, interessato; questi, però, non ha interesse a chiederlo dato che comunque dovrebbe sopportarne le spese.
paragrafo 5
Peraltro, la facoltà, spettante all'amministrazione danese, di concedere discrezionalmente l'esenzione dal controllo in taluni casi particolari non priva la tassa della sua obbligatorietà in tutti gli altri casi. Orbene, la libera circolazione delle merci costituisce un diritto il cui esercizio non può dipendere dal potere discrezionale o dalla tolleranza, dell'amministrazione nazionale.
paragrafo 6
In secondo luogo, l'onere di cui trattasi non fa parte di un sistema generale di tributi interni perché il decreto 7 gennaio 1971 prevede soltanto il controllo sanitario delle arachidi e dei prodotti a base di arachidi e il relativo onere pecuniario. D'altra parte, la legislazione danese non contempla regimi analoghi per altre categorie di prodotti alimentari. Di conseguenza, l'onere suddetto non può costituire un'imposizione interna ai sensi dell'art. 95 del Tratatto CEE perché non fa parte di un regime generale di tributi interni ai sensi della giurisprudenza della Corte, ma ha l'unico scopo di accollare agli importatori le spese di un controllo specifico concernente esclusivamente le importazioni di arachidi e prodotti a base di arachidi.
paragrafo 7
II Governo danese oppone, nel controricorso, che l'onere controverso non è una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, ma rientra in un sistema generale di tributi interni che colpiscono sistematicamente determinate categorie di merci secondo criteri obiettivi, quale che sia l'origine delle merci stesse. La caratteristica essenziale della tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sta nel fatto che essa colpisce la merce importata in quanto tale, restandone esclusa la merce nazionale similare, mentre il tributo interno si applica tanto alla merce importata quanto alla merce nazionale. Tanto risulta da numerose sentenze della Corte.
paragrafo 8
Secondo la giurisprudenza della Corte, le tasse relative a controlli sanitari possono essere legittimamente imposte ai produttori o agli importatori qualora il loro pagamento sia. richiesto indistinta-mente agli importatori e ai produttóri nazionali, cioè se l'onere fa parte di un regime generale di tributi interni i cui effetti non siano né formalmente, né sostanzialmente discriminatori. Di conseguenza, spetta in via di principio alle autorità nazionali decidere se i diritti di controllo sanitario debbano essere posti a carico degli importatori o dei produttori (cioè, in definitiva, dei consumatori) oppure della collettività. Il fatto che la tutela della salute sia un dovere incombente alle autorità pubbliche non vuol dire che le spese inerenti ai controlli prescritti debbano necessariamente essere sopportate dall'erario.
paragrafo 9
D'altra parte, nella fattispecie trattasi non di una tassa vera e propria, ma di spese causate dall'analisi dei prodotti considerati, il cui pagamento e le modalità di recupero delle quali concernono non già lo Stato, ma soltanto i privati interessati.
paragrafo 10
La Commissione non ha adeguatamente provato, nell'atto introduttivo, che le spese di cui trattasi devono essere qualificate tasse di effetto equivalente a dazi doganali, Certo, quando esiste un prodotto nazionale identico o paragonabile i criteri per l'applicazione dell'art. 9 del Trattato sono semplici; essi diventano invece più difficili da applicare qualora manchi un siffatto prodotto. Poiché la Corte non si è ancora pronunziata definitivamente su tale questione, il caso presente non può essere valutato con sicurezza in base alla giurisprudenza, ma deve indurre la Corte a stabilire nuovi criteri che consentano di presumere, in certi casi, che ci si trovi in presenza di un «tributo interno istituito in buona fede».
paragrafo 11
Finora la Corte non ha precisato che cosa si deve intendere per sistema «generale» di tributi interni e, in particolare, non ha indicato alcun criterio per la delimitazione delle «categorie» di merci alle quali il tributo dovrebbe applicarsi uniformemente. Può essere necessario pronunciarsi sulla quest'ione ipotetica se le autorità pubbliche nazionali avrebbero strutturato il tributo considerato in maniera identica nel caso in cui esistesse una produzione nazionale; tale questione va risolta, nella fattispecie, in senso affermativo.
paragrafo 12
Infine, le arachidi e i prodotti a base di arachidi non costituiscono generi alimentari in quanto sono essenzialmente consumati come «snacks». Questi costituiscono una categoria a parte, diversa dai prodotti alimentari; nel loro caso, è del tutto legittimo accollare agli operatori privati le spese relative all'accertamento della loro eventuale nocività per la salute dei consumatori, il che, peraltro, costituisce la regola generale in materia di controllo dei prodotti industriali.
paragrafo 13
Nella replica, la Commissione ribadisce che la caratteristica essenziale della tassa di effetto equivalente consiste, secondo la giurisprudenza della Corte, nel fatto di essere imposta unilateralmente e di colpire la merce unicamente in ragione del passaggio della frontiera. Né la sua denominazione, né le modalità della sua riscossione né l'esistenza di un effetto discriminatorio, né il fatto che essa sia versata all'erario costituiscono criteri decisivi. Orbene, nell'atto introduttivo la Commissione ha già dimostrato come la tassa controversa abbia la suddetta caratteristica poiché, in assenza di provvedimenti comunitari, il decreto 7 gennaio 1971 ha istituito un sistema di controllo sanitario e ha imposto agli importatori di pagare le spese direttamente connesse al controllo.
paragrafo 14
Nel caso presente ha importanza decisiva stabilire in quali circostanze una tassa per controllo sanitario effettuato unicamente sulle merci importate, mancando (per ragioni climatiche) una produzione nazionale similare, possa essere considerata rientrare in un regime generale di tributi interni che colpiscono sistematicamente determinate categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall'origine di questi prodotti. Sebbene questo problema non possa essere risolto in base alla giurisprudenza della Corte, questa fornisce tuttavia elementi utilissimi per stabilire se una tassa del genere rientri o no in un sistema generale di tributi interni. Peraltro, l'onere di cui trattasi va considerato nell'ambito del sistema del quale: fa logicamente parte, cioè nel quadro del controllo sanitario dei generi alimentari in generale. Pur ammettendo che nella fattispecie si tratti di una tassa avente un carattere del tutto specifico, la Commissione contesta la tesi che qualsiasi onere riscosso in ragione di un controllo sani-tario sui prodotti importati e istituito in base alla legge sui generi alimentari; costituisce un regime generale di tributi in-terni, e respinge l'argomento secondo cui la tassa di cui trattasi può considerarsi imposta «in buona fede».
paragrafo 15
Nella controreplica il Governo danese ripete che, almeno fintantoché il diritto comunitario non disponga diversamente, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere chi — erario o consumatore — debba sopportare le spese cagionate dal controllo sanitario. La Commissione ha volutamente evitato di trattare questa questione nella replica, così come ha sorvolato sull'argomento che nella fattispecie trattasi del pagamento di spese e non di una tassa vera e propria.
paragrafo 16
Il Governo danese nega che le merci ci cui trattasi siano colpite da un tributo per il solo fatto che varcano la frontiera e sostiene che comunque l'esborso imposto non è di entità tale da compromettere la libera circolazione delle merci. Inoltre dalla giurisprudenza della Corte risulta chiaramente che una tassa può costituire tributo interno anche in assenza di una produzione nazionale. Non vi è alcun motivo di agevolare merci importate per il solo fatto che mancano merci nazionali analoghe che potrebbero essere protette. Il criterio cui si richiama la Commissione non ha importanza decisiva e la tassa può essere conforme al Trattato per altri motivi.
paragrafo 17
Per quanto concerne il gruppo di prodotti pertinenti, esso va determinato tenendo conto dei pericoli che i vari prodotti possono comportare. Non vi è alcuna ragione di includere altri generi alimentari nel gruppo di cui trattasi, poiché in generale i prodotti alimentari non comportano lo stesso pericolo di intossicazione da aflatossina che possono presentare i prodotti a base di arachidi.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sui quesiti posti dalla Corte
paragrafo 1
Con lettera 7 aprile 1983, il Governo del Regno di Danimarca ha risposto ai quesiti formulati dalla Corte. Al primo di essi (in quale maniera vengano fissate le spese derivanti dai controlli sanitari effettuati in Danimarca su altri prodotti alimentari) il suddetto Governo ha risposto menzionando, in primo luogo, la legge 6 giugno 1973, n. 310, concernente fra l'altro i prodotti alimentari, la quale è integrata da una serie di disposizioni legislative che disciplinano i controlli sanitari operati su talune categorie di prodotti alimentari particolari. Il controllo sanitario generale da esse contemplato viene effettuato dalle autorità comunali mediante ispezioni presso le imprese e le rivendite e attraverso l'analisi di campioni. Le relative spese sono coperte dalle imposte locali. Per contro le spese dei controlli specifici, contemplati dagli artt. 18 e 41 della legge n. 310 per taluni prodotti alimentari speciali o particolarmente pericolosi, sono sostenute dalle imprese secondo modalità determinate dai ministeri competenti, di guisa che non restano a carico della collettività, ma incidono invece sui prezzi delle merci. I decreti emanati per l'attuazione delle disposizioni suddette concernono prodotti contenenti determinati additivi, nonché le arachidi e le noci del Brasile. Inoltre, taluni prodotti (come la margarina, il pollame, i pesci e i prodotti a base di pesce, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i latticini) sono assoggettati, in forza di leggi speciali, a un controllo sanitario e qualitativo di Stato nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso. Dette leggi autorizzano l'accollo ai produttori o agli importatori delle spese del controllo e di questa autorizzazione si fa uso per la maggior parte dei prodotti.
paragrafo 2
In secondo luogo il Governo danese fa menzione della legge n. 340, relativa agli alimenti zootecnici, la quale consente il controllo, da parte dello Stato, del tenore massimo di anatossina dei mangimi semplici e composti e stabilisce che le relative spese sono coperte mediante tributi.
paragrafo 3
A proposito del secondo quesito (in quali casi la Danimarca consideri valide le analisi effettuate dai laboratori di altri Stati membri sui prodotti dello stesso tipo), il Governo danese afferma che queste analisi sono riconosciute «a determinate condizioni», ma è impossibile precisare queste condizioni in generale e si possono soltanto menzionare taluni criteri fondamentali: così, è necessario che l'analisi sia effettuata da un laboratorio indipendente secondo modalità che offrano ogni garanzia e che sia impossibile che nuove circostanze rilevanti per il valore del campione si verifichino successivamente all'analisi.
paragrafo 4
Al terzo quesito (quali siano gli altri prodotti soggetti allo stesso regime) il Governo danese ha risposto che il sistema di controllo delle arachidi costituisce espressione del principio generale vigente in Danimarca ed è applicato in maniera identica a vari prodotti alimentari importati o prodotti in Danimarca.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal sig. Johannes Føns Buhl, e il Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Laurids Mikaelsen, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 5 maggio 1983.
paragrafo 2
Il Governo danese ha prodotto all'udienza una nota 22 gennaio 1980 concernènte la «riscossione di tasse nell'ambito dél controllo dei generi alimentari in Danimarca».
paragrafo 3
Su invito della Corte, il rappresentante del Governo danese ha precisato taluni punti della nota, soprattutto per quanto concerne la distinzione tra il controllo ordinario effettuato dalle autorità locali, e il controllo particolare operato, in conformità all'art. 41 della legge sui generi alimentari, a livello statale. Questa distinzione non attiene esclusivamente alla gravità del pericolo, ma anche alla necessità o meno di un controllo specifico in ragióne delle circostanze. Mentre le spese del controllo ordinario sono a carico delle collettività locali, quelle del controllo particolare sono sopportate dal produttore danese e dall'importatore. Quando le spese del controllo sono accollate all'importatore, questi riceve una fattura in cui sono elencate le spese inerenti alle operazioni concrete di controllo, alle quali è aggiunta l'IVA). Tutti i prodotti finiti a base di arachidi sono sistematicamente assoggettati a un controllo particolare, salvo l'olio di arachidi, che non contiene aflatossina. Sempre secondo quanto ha dichiarato il rappresentante del Governo ; danese, infine, gli alimenti zootecnici sono controllati allo stesso modo e le relative spese sono a carico dei produttori danesi o degli importatori.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 luglio 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Gon atto depositato in cancelleria il 26 maggio, 1982, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi impostigli dagli art. 9 e 13 del Trattato CEE riscuotendo una tassa per controllo sanitario all'importazione di arachidi e prodotti a base di arachidi provenienti da altri Stati membri.
punto 2
Con decreto 7 gennaio 1971, n. 7, del ministero delgi interni, il Governo danese ha vietato la vendita e la cessione in Danimarca di generi alimentari contenenti arachidi e prodotti a base di arachidi in cui sia presente aflatossina in quantità rilevabili. Al tempo stesso, col medesimo decreto, ha subordinato l'importazione delle arachidi e di taluni prodotti a base di arachidi ad un'autorizzazione; amministrativa quando essi siano destinati ad essere venduti come generi alimentari o a essere impiegati per la fabbricazione di generi alimentari. L'autorizzazione è. concessa solo previa produzione idi un certificato d'analisi redatto da un laboratorio danese a seguito di un controllo sanitario sistematico, il quale è inteso ad accertare che la merce non contenga anatossina in quantità rilevabili e a tale scopo comporta il prelievo di campioni e l'analisi degli stessi in laboratorio.
punto 3
Poiché l'aflatossina è una delle sostanze cancerogene più attive anche a dosi minime, la Commissione ha ammesso che il suddetto controllo è giustificato in base all'art. 36 del Trattato.
punto 4
II laboratorio danese che deve effettuare l'analisi è designato dal direttore dell'Istituto nazionale danese per i generi alimentari. In taluni casi, però, il suddetto direttore può omologare un certificato d'analisi redatto da un laboratorio di un altro paese a seguito di prelievo e di analisi di un campione in quel paese.
punto 5
II decreto summenzionato dispone, all'art. 5, n. 3, che le spese relative all'analisi e al prelievo dei campioni sono a carico dell'importatore.
punto 6
E pacifico che in Danimarca non si producono arachidi.
punto 7
La legge danese sulla quale è basato il decreto precitato ha istituito un duplice regime per quanto concerne il controllo dei generi alimentari. All'art. 44 essa contempla un controllo sanitario generale effettuato dalle autorità comunali e le cui spese sono coperte mediante tributi locali; all'art. 41, invece, autorizza il ministro competente ad imporre, mediante decreto, controlli sanitari particolari per determinati prodotti alimentari speciali; in questo caso le spese relative alle analisi di laboratorio sono a carico delle imprese interessate. Questa normativa è integrata da una serie di leggi specifiche che assoggettano taluni altri prodotti alimentari a un controllo sanitario e qualitativo a livello statale, le cui spese sono sopportate dai produttori e dagli importatori per quanto concerne la maggior parte dei prodotti, e cioè la margarina, il pollame, il pesce, le uova e il latte, nonché i prodotti da questi derivati.
punto 8
In base all'art. 41 della legge sui generi alimentari, il Governo danese ha emanato vari decreti concernenti, da un lato, taluni additivi incorporati nei prodotti alimentari e, dall'altro, taluni prodotti considerati comportare, per loro stessa natura, un pericolo particolare per la salute, e cioè le noci del Brasile e le arachidi.
punto 9
La. Commissione sostiene che, secondo i. criteri, stabiliti dalla Corte, l'onere in discussione dev'essere considerato come una tassa di effetto equivalente á un dazio doganale, vietata dagli artt. 9 e 13 del Trattato CEE; si tratterebbe infatti di un onere pecuniario, imposto unilateralmente, che colpisce le merci importate per il solo motivo che esse varcano la frontiera.
punto 10
Sebbene non costituisca un dazio doganale vero e proprio e non venga riscosso a profitto dello Stato, l'onere suddetto, non potrebbe essere giustificato in quanto corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore, poiché il controlo sanitario non sarebbe, stato istituito per tutelare interessi individuali, ma per salvaguardare l'interesse, pubblico, e proteggere la salute dell'uomo.
punto 11
D'altra parte, la Commissione osserva che l'onere di cui trattasi non può sfuggire al divieto sancito dagli artt. 9 e 13 del Trattato in quanto facente parte di un sistema generale di tributi intèrni ài sensi dell'art. 95 del Trattato; infatti, in mancanza di prodotti nazionali identici o similari, un onere pecuniario sui prodotti importati può essere considerato tributo interno solo qualora rientri «in un regime generale di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall'origine dei prodotti» (sentenza 3 febbraio 1981, causa 90/79, Commissione/Francia, Racc. 1981, pag. 283, «Riprografia»). Orbene, nella fattispecie l'onere si applica esclusivamente all'importazione di arachidi e prodotti a base di arachidi.
punto 12
Dal canto suo, il Governo danese nega che l'onere di cui si discute constituisea una vera e propria tassa fissata dallo Stato. Tratterebbesi invece de com-penso per l'analisi di laboratorio fissato dal laboratorio stesso in base al costo dell'analisi. Quand'anche dovesse essere considerato come una tassa, l'onere suddetto non avrebbe effetto equivalente a un dazio doganale perché non sarebbe riscosso in ragione dell'attraversamento della frontiera, ma corrisponderebbe a una tassa interna facente parte di un sistema, generale di trbuti interni che gravano sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri obiettivi e indipendentemente dall'origine dei prodotti stessi.
punto 13
Gli effetti di detto tributo non sarebbero discriminatori, né formalmente né sostanzialmente, dato che non esisterebbe una produzione nazionale identica o similare. In realtà, l'onere gravante sui prodotti importati sarebbe minimo.
punto 14
Le arachidi costituirebbero (assieme alle noci del Brasile) un gruppo specifico di prodotti definito sistematicamente e secondo un criterio obiettivo, e cioè in ragione del fatto che solo questi prodotti comportano un pericolo particolarmente grave per la salute.
punto 15
Il Governo danese sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, e in particolare secondo la sentenza 3 febbraio 1981, precitata, l'art. 95 non vieta agli Stati membri di imporre sulle merci importate un tributo interno qualora non esistano merci nazionali identiche o similari né altri prodotti da proteggere. Nella fattispecie, in cui ricorre tali ipotesi, il tributo sarebbe stato istituito «in buona fede» poiché il sistema di pagamento adottato sarebbe stato lo stesso anche se fosse esistita in Danimarca una produzione di arachidi.
punto 16
Inoltre, il Governo danese assume che il sistema adottato per i prodotti di cui trattasi corrisponde ad un principio legislativo generale vigente in Danimarca dal 1950 e che è stato applicato a numerosi prodotti alimentari, importati o nazionali, nonché agli alimenti zootecnici.
punto 17
Spetterebbe in via di principio alle autorità nazionali decidere, in base a considerazioni d'indole politica, se le spese relative ai controlli sanitari debbano essere sopportate dalla collettività o dai consumatori. Il fatto che la tutela della salute sia compito delle autorità pubbliche non implicherebbe che le spese inerenti ai controlli debbano essere necessariamente a carico dell'erario.
punto 18
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale vero e proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato.
punto 19
Così non sarebbe soltanto qualora l'onere considerato costituisse il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all'importatore, d'importo proporzionato al suddetto servizio, oppure facesse parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sia sulle merci nazionali sia su quelle importate o esportate.
punto 20
In corso di causa il Governo danese ha ammesso che l'onere di cui trattasi non ha il carattere di corrispettivo di un servizio reso all'importatore. Per contro, esso ha sostenuto che si tratta di un onere pecuniario che fa parte di un sistema generale di tributi interni.
punto 21
A questo proposito occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un onere all'importazione costituisce un tributo interno ai sensi dell'art. 95 solo se rientra in un sistema generale che colpisce sistematicamente categorie di prodótti secondo criteri obiettivi, applicati indipendentemente dall'origine dei prodotti.
punto 22
Certo, la Corte ha dichiarato — come il Governo danese giustamente sottolinea — che un onere gravante su un prodotto importato da un altro Stato membro, qualora non esistano prodotti nazionali identici o similari, non costituisce per questo solo fatto una tassa d'effetto equivalente, e può costituire un tributo interno ai sensi dell'art. 95 del Trattato qualora soddisfi le condizioni sopra menzionate.
punto 23
Tuttavia, l'esame dei fatti dedotti dal Governo danese a sostegno della sua tesi a favore dell'applicazione dell'art. 95 non consente di concludere che l'onere di cui trattasi faccia parte di un sistema generale di tributi interni.
punto 24
Il Governo danese ammette in effetti che il gruppo di prodotti colpito dall'onere controverso e definito in funzione del pericolo di contaminazione da parte dell'aflatossina comprende solo le arachidi, i prodotti a base di arachidi e le noci del Brasile. Un numero di prodotti così limitato non corrisponde alla nozione di «intere categorie di prodotti» (sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike und Weinlig, Racc. pag. 595), che implica una più amplia pluralità di prodotti determinati in base a criteri generali e obiettivi.
punto 25
Quanto all'argomento del Governo danese relativo all'esistenza di un principio legislativo generale applicato in Danimarca, secondo cui il controllo sanitario generale è a carico dei contribuenti, mentre le spese di analisi di laboratorio occasionate da controlli sanitari particolari su taluni prodotti alimentari sono accollate alle imprese interessate, si deve sottolineare che la distinzione tra controllo generale e controlli cosidetti «particolari» non costituisce, in sé e per sé, un criterio sufficentemente preciso e, soprattutto, obiettivo per poter costituire la base di un sistema generale di tributi interni ai sensi della citata giurisprudenza. Il Governo danese non ha dimostrato che i due tipi di controllo sono obiettivamente distinti l'uno dall'altro, ad esempio per quanto riguarda il procedimento tecnico. Per di più, il controllo generale richiede, in taluni casi, analisi di laboratorio analoghe a quelle effettuate nell'ambito dei controlli particolari.
punto 26
Per quanto concerne i prodotti interessati dai decreti basati sull'art. 41 della legge sui generi alimentari, dal fascicolo risulta che trattasi, da un lato, di prodotti alimentari assoggettati a un controllo inteso ad accertare l'aggiunta effettiva di determinate sostanze nutritive e, dall'altro, di prodotti considerati potenzialmente nocivi perché presentano determinati pericoli per la salute, cioè le arachidi e le noci del Brasile. La differenze di natura, di indole e di scopi esistente tra i controlli contemplati per l'uno e per l'altro dei due gruppi suddetti non consente di considerare gli oneri pecuniari gravanti sulle arachidi e sulle noci del Brasile come facenti parte dello stesso sistema in cui rientrano quelli riscossi per il controllo degli additivi.
punto 27
Da quanto sopra risulta che il Governo danese non ha dimostrato che, per quanto concerne l'onere di cui trattasi, ricorre il presupposto di un sistema generale di tributi interni.
punto 28
Si deve pertanto constatare che il Regno di Danimarca, applicando all'importazione delle arachidi e dei prodotti a base di arachidi un onere pecuniario per il controllo sanitario, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 13 del Trattato CEE.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 29
A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il convenuto è rimasto soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o Il Regno di Danimarca, applicando all'importazione delle arachidi e dei prodotti a base di arachidi un onere pecuniario per il controllo sanitario, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 13 del Trattato GEE.
2o Il convenuto è condannato alle spese.
Firme
Mertens de Wilmars
Koopmans
Bahlmann
Pescatore
O'Keeffe
Bosco
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 9 novembre 1983.
Per il cancelliere
H.A. Rühi
amministratore principale
Il presidente
J.Mertens de Wilmars