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Sez. 5, Sentenza n. 1450 del 25/01/2006 (Rv. 586934 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Art. 32, primo comma, numero 3), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Invito ai contribuenti ad esibire atti e documenti rilevanti, compresi i documenti di cui all'art. 34 - Termine per l'esibizione di quindici giorni - Applicabilità anche alle certificazioni bancarie delle passività di cui all'art. 34 - Esclusione - Fondamento - Applicazione dello specifico termine di sessanta giorni.
Stato
decisa il 2006-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586934-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, primo comma, numero 3), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo antecedente alle modifiche recate dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nell'attribuire agli uffici finanziari il potere di invitare i contribuenti, fissando loro un termine non inferiore a quindici giorni, "a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34", vale a dire le certificazioni, rilasciate dagli istituti di credito, delle "passività bancarie", si riferisce, in termini assai ampi, a qualunque documentazione rilevante per l'accertamento, e quindi anche alla documentazione bancaria, ivi compresa quella specificamente indicata dall'art. 34. Mentre, però, con riferimento a documentazione già esistente e quindi presumibilmente in possesso del contribuente che ne ha fatto uso per la tenuta della contabilità, il termine per l'esibizione è quello, non inferiore a quindici giorni, previsto dall'art. 32, si applica, invece, il diverso, specifico termine di sessanta giorni previsto dall'art. 34 nella particolare ipotesi in cui l'Ufficio richieda un ulteriore documento, normalmente da formarsi all'occorrenza, e cioè la certificazione da parte dei detti istituti attestante l'ammontare dei componenti passivi del reddito e degli oneri deducibili ed ulteriori indicazioni relative al complessivo rapporto tra contribuente ed istituto, trovando giustificazione il maggior termine richiesto proprio nella necessità di procurarsi tale certificazione, che l'istituto deve rilasciare entro trenta giorni dalla domanda del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 n. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 600 art. 34, Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)