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Importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed avanzi animali da e per i Paesi della Comunita' economica europea. Soppressione di diritti fissi di visita sanitaria

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I diritti di visita sanitaria, di cui alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, non sono dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonche' sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea ovvero dei Paesi associati.

Art. 2

1. Sono abrogate tutte le disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento dei diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 13 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, e quanto a lire 4 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - DAL FALCO - FORLANI - PANDOLFI - MORLINO - STAMMATI - MARCORA - DONAT-CATTIN - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO