Sez. 5, Sentenza n. 709 del 09/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212779 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Sequestro ad opera della polizia giudiziaria - Mancata convalida - Possibilità di disporre nuovo sequestro probatorio sulla medesima cosa - Riesame - Rigetto - Conformità al sistema.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
In tema di sequestro probatorio, il principio del "ne bis in idem", ricavabile dalle linee generali dell'ordinamento processuale, comporta la impossibilità di una reiterazione di un provvedimento avente medesimo oggetto e fondato su identico contenuto, solo quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale non più soggetta ad impugnazione, la quale pronuncia abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell'ipotesi di caducazione di un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'indagato che, in considerazione del fatto che il precedente sequestro, operato dalla polizia giudiziaria sugli stessi beni, era stato annullato dal Riesame, aveva sostenuto essere non conforme a legge la successiva ordinanza del medesimo giudice che aveva rigettato sua istanza di riesame avverso un nuovo decreto di sequestro, incidente sullo stesso oggetto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)