diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13224 del 16/05/2019 (Rv. 653821 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA | Accettazione tacita - Presa in consegna dell'opera ed accettazione senza riserve - Necessità - Pagamento di acconti sulla base dei S.A.L. - Inidoneità.
Stato
decisa il 2019-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653821-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA

In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". I soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)