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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Prima Sezione) del 18 luglio 2007, causa C-213/06 P

Decisione
decisa il 2007-07-18
ECLI
ECLI:EU:C:2007:453

Epigrafe

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 Nel procedimento 0213/06 P, avente ad oggetto un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, ľ 8 maggio 2006, Agenzia europea per la ricostruzione (AER), rappresentata dai sigg. S. Orlandi e J.-N. Louis, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è: Georgios Karatzoglou, ex agente temporaneo dell'Agenzia europea per la ricostruzione, residente a Ioannina (Grecia), rappresentato dall'avv. S. Pappas, dikigoros, ricorrente in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 maggio 2007, vista la decisione, adottata dopo aver sentito ľawocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Col suo ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado, ľAgenzia europea per la ricostruzione (AER) chiede ľannullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006, causa T-471/04, Karatzoglou/AER, Racc. PI pagg. I-A-35, II-157 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha annullato la sua decisione 26 febbraio 2004 che risolve il contratto d'impiego del sig. Karatzoglou (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Sentenza › Contesto normativo

punto 2
L'AER è stata istituita dal regolamento (CE) del Consiglio 15 novembre 1999, n. 2454, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 299, pag. 1).
punto 3
Ai sensi del diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2454/1999, l'AER è istituita ai fini della ricostruzione dei suddetti Stati e, una volta raggiunto tale obiettivo, ne verrà proposto lo scioglimento.
punto 4
Le disposizioni relative al funzionamento dell'AER sono state emanate con il regolamento (CE) del Consiglio 5 dicembre 2000, n. 2667, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 306, pag. 7). Tale regolamento è stato modificato a più riprese, da ultimo con il regolamento (CE) del Consiglio 28 novembre 2006, n. 1756 (GU L 332, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento n. 2667/2000»), che in particolare ha prorogato il mandato dell'AER sino al 31 dicembre 2008.
punto 5
A norma dell'art. 10 del regolamento n. 2667/2000: «Il personale dell'[AER] è soggetto alle norme e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee (...). Il personale dell'[AER] comprende un numero rigorosamente limitato di funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento delle funzioni direttive. Il resto del personale è composto da altri agenti assunti dall'[AER] per una durata strettamente legata alle sue necessità».
punto 6
Gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come vigenti fino al 30 aprile 2004, definiscono rispettivamente lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e il Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»).
punto 7
Sotto il titolo II del RAA, il capitolo 9, intitolato «Risoluzione del contratto», nella versione vigente all'epoca dei fatti, comprendeva gli artt. 47-50 e prevedeva le diverse ipotesi di risoluzione dei contratti di agente temporaneo.
punto 8
In particolare l'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA disponeva che il contratto di un agente temporaneo si risolve, per i contratti a tempo indeterminato, «alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto».

Sentenza › I fatti all'origine della controversia

punto 9
Ai sensi dell'art. 4 del contratto d'impiego (in prosieguo: il «contratto»), il sig. Karatzoglou è stato assunto dall'AER, a decorrere dal 7 novembre 2001, in qualità di agente temporaneo per una durata di 18 mesi.
punto 10
L'art. 5, lett. b), del contratto prevede: «Tale contratto può essere risolto dall'istituzione o dal membro del personale per qualsiasi ragione specificata agli artt. 47-50 del [RAA] conformemente alle condizioni previste in tali articoli (...)».
punto 11
Al termine del periodo contrattuale iniziale di 18 mesi, le parti hanno convenuto di continuare i loro rapporti contrattuali in forza di un contratto a tempo indeterminato. Esse hanno quindi modificato il contratto iniziale grazie ad una clausola addizionale datata 7 maggio 2003 (in prosieguo: la «clausola addizionale»).
punto 12
L'art. 4 del contratto, come modificato dalla clausola addizionale, dispone: «Il contratto è concluso per un periodo indeterminato. Tuttavia la sua durata non andrà oltre la scadenza dell'[AER]. L'[AER] si riserva il diritto di porre fine al contratto in seguito ad una riduzione significativa o alla cessazione delle sue operazioni prima della scadenza dell'[AER]».
punto 13
Ai sensi della clausola addizionale tutti gli altri articoli del contratto iniziale, ivi compreso l'art. 5, rimangono immutati.
punto 14
Con lettera del 26 febbraio 2004 il direttore delľAER ha informato il sig. Karatzoglou della risoluzione del contratto nei seguenti termini: «Mi rincresce di doverLa informare che è stato deciso di porre fine al suo contratto di lavoro con ľ [AER]. Conformemente all'art. 47, n. 2, del [RAA] ed all'art. 5, lett. b), secondo comma, del suo contratto, il preavviso sarà di tre mesi a decorrere dal 27 febbraio».
punto 15
Il 27 maggio 2004 il sig. Karatzoglou ha proposto un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto avverso la decisione controversa. Tale reclamo è stato oggetto di un rigetto implicito, poiché l'AER non ha risposto al reclamo nel termine di quattro mesi previsto dallo Statuto.

Sentenza › Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

punto 16
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2004, il sig. Karatzoglou ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.
punto 17
Tale ricorso si basava su cinque motivi, fondati rispettivamente: sulla violazione dell'obbligo di motivazione; sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento; sulla violazione dell'art. 47 del RAA relativo al preavviso; sullo sviamento di potere, e sulla violazione del principio di buona amministrazione.
punto 18
Il Tribunale ha esaminato il secondo motivo fatto valere dal ricorrente, fondato sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Ai punti 33 e 34 della sentenza esso ha ricordato la giurisprudenza comunitaria secondo la quale il diritto di chiedere la tutela del legittimo affidamento, che costituisce un principio fondamentale della Comunità, spetta a chiunque si trovi in una situazione dalla quale si evinca che l'amministrazione comunitaria, fornendogli garanzie precise, ha fatto sorgere aspettative fondate in capo al medesimo. Queste garanzie, in ogni caso, devono essere conformi alle disposizioni dello Statuto.
punto 19
Alla luce di tale principio il Tribunale ha esaminato il punto se l'art. 4 del contratto, come modificato dall'accordo, desse al sig. Karatzoglou la fondata garanzia che il suo contratto sarebbe stato risolto solo in caso di riduzione significativa o cessazione delle operazioni dell'AER prima della conclusione della missione di quest'ultima.
punto 20
Ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ammesso che la modifica dell'art. 4 del contratto grazie alla clausola addizionale aveva «creato una situazione ambigua per quanto concerne il contenuto del contratto». In effetti, da un lato, il contratto continuava a riferirsi, all'art. 5 rimasto immutato, alle modalità di risoluzione previste agli artt. 47-50 del RAA che permette, segnatamente, all'AER di risolvere il contratto di un agente temporaneo senza motivazione. Dall'altro lato, tuttavia, l'aggiunta del secondo comma del medesimo art. 4 aveva potuto, secondo il Tribunale, «dare l'impressione al ricorrente che l'AER avesse limitato il suo potere di risoluzione del contratto ai casi di una riduzione o di una cessazione delle operazioni dell'AER prima della conclusione della missione di quest'ultima».
punto 21
Il Tribunale ha quindi ritenuto, ai punti 38 e 39 della sentenza impugnata, che il sig. Karatzoglou potesse credere che l'art 4 del contratto avesse la finalità di indicare, in anticipo, il motivo di un'eventuale risoluzione ulteriore — cioè la riduzione significativa o la cessazione delle operazioni dell'AER prima della conclusione della missione di quest'ultima — talché, a norma del contratto come modificato dalla clausola addizionale, l'art 5, lett. b), del suddetto contratto poteva essere applicato solo parzialmente. Inoltre esso ha considerato che il sig. Karatzoglou potesse attendersi a che disposizioni imprecise di un contratto di lavoro fossero interpretate in un senso favorevole al contraente più debole.
punto 22
II Tribunale ne ha inferito, ai punti 41-45 della sentenza impugnata, che «l'aspettativa fatta così sorgere in capo al ricorrente» doveva essere considerata legittima dato che, segnatamente, nessuna disposizione del RAA vietava all'AER di limitare il proprio potere di risoluzione mediante clausole contrattuali.
punto 23
II Tribunale ha accolto il secondo motivo del ricorso e quindi, senza esaminare gli altri motivi, ha annullato la decisione controversa.

Sentenza › Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

punto 24
L'AER chiede che la Corte: annulli la sentenza impugnata; respinga, statuendo essa stessa sulla controversia, il ricorso presentato dal sig. Karatzoglou, e condanni l'interessato alle spese dei due procedimenti.
punto 25
Il sig. Karatzoglou chiede che la Corte: dichiari il ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado irricevibile o, in subordine, infondato; condanni ľAER alle spese.

Sentenza › Sulla ricevibilità del ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado

punto 26
Il sig. Karatzoglou fa valere l'irricevibilità del ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado, fondata sul carattere tardivo del deposito di quest'ultimo. A suo parere, il termine di due mesi previsto all'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia scadeva l'8 maggio 2006, mentre il ricorso è stato presentato il 9 dello stesso mese.
punto 27
Occorre tuttavia constatare che il ricorso è stato presentato con telecopia l'8 maggio 2006, cioè nel termine di due mesi stabilito al suddetto art. 56. La data invocata dal sig. Karatzoglou è quella del deposito dell'originale dell'atto introduttivo del ricorso.
punto 28
Orbene, l'art. 37, n. 6, del regolamento di procedura della Corte prevede che «la data in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto (...) sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi».
punto 29
Va quindi constatato che la condizione richiesta da tale disposizione è nel caso di specie soddisfatta. Il ricorso va quindi dichiarato ricevibile.

Sentenza › Sul ricorso

punto 30
Nel suo ricorso l'AER contesta al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto. Essa fa valere in sostanza, con un primo motivo, che quest'ultimo ha interpretato i termini del contratto in un senso manifestamente contrario alla volontà delle parti e, con un secondo motivo, che esso ha concluso a torto nel senso della violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
punto 31
Col secondo motivo, che occorre esaminare in primo luogo, l'AER fa valere in particolare che non ricorrono nella fattispecie i presupposti cui la giurisprudenza comunitaria subordina la possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento. In effetti l'AER, riferendosi alla costante giurisprudenza del Tribunale (v. sentenza 7 novembre 2002, causa T-199/01, G/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-217 e II-1085, punto 38), sostiene che nessuna «garanzia precisa, incondizionata e concordante» può derivare da clausole contraddittorie come quelle figuranti nel contratto. Peraltro le garanzie asseritamente fornite al sig. Karatzoglou non sarebbero conformi alle regole applicabili all'AER e, in particolare, all'art. 23 del regolamento n. 2454/1999 che impone a quest'ultima di assumere agenti solo per una durata strettamente legata alle sue esigenze.
punto 32
Il sig. Karatzoglou replica che il Tribunale ha fondatamente ritenuto che gli erano state fornite garanzie sufficientemente precise, incondizionate e concordanti circa la limitazione delle cause di risoluzione del suo contratto. L'AER non si sarebbe limitata a dargli vaghe assicurazioni, ma avrebbe concluso con lui un'aggiunta al contratto diretta a modificare il contesto normativo in forza del quale era assunto. Inoltre il legittimo affidamento di cui il sig. Karatzoglou si avvale sarebbe perfettamente conforme al diritto applicabile, dato che nessuna disposizione del RAA vieta all'autorità competente di limitare il suo potere di porre fine ai contratti di lavoro mediante clausole contrattuali.
punto 33
Occorre preliminarmente ricordare in proposito che, secondo una giurisprudenza consolidata, il principio della tutela del legittimo affidamento rientra fra i principi fondamentali del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 5 maggio 1981, causa 112/80, Dürbeck, Racc. pag. 1095, punto 48). Deriva anche dalla giurisprudenza che il diritto di avvalersi di tale principio si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un'istituzione comunitaria abbia fatto sorgere fondate aspettative fornendogli assicurazioni precise (sentenze 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione, Racc. pag. 5345, punto 24; 25 maggio 2000, causa 082/98 P, Kögler/Corte di giustizia, Racc. pag. I-3855, punto 33, nonché 22 giugno 2006, cause riunite 0182/03 e 0217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479, punto 147). Le assicurazioni date devono essere inoltre conformi alle norme applicabili (v., in tal senso, sentenze 20 giugno 1985, causa 228/84, Pauvert/Corte dei conti, Racc. pag. 1969, punti 14 e 15, nonché 6 febbraio 1986, causa 162/84, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 481, punto 6).
punto 34
Va però rilevato che, se il Tribunale ha correttamente ricordato tale giurisprudenza ai punti 33 e 34 della sentenza impugnata, ha tuttavia erroneamente applicato nel caso di specie i criteri definiti da quest'ultima.
punto 35
In particolare, occorre constatare come dalla suddetta sentenza risulti che non era stata fornita al sig. Karatzoglou alcuna «garanzia precisa» che permettesse di far sorgere qualsiasi legittimo affidamento a proposito della durata del contratto di lavoro dell'interessato.
punto 36
In effetti il Tribunale ha rilevato, al punto 36 della sentenza impugnata, che «la modifica dell'art. 4 del contratto iniziale attraverso la clausola addizionale (...) ha creato una situazione ambigua per quanto riguarda il contenuto del contratto». Al punto 37 della suddetta sentenza, esso ha chiarito che, «senza l'aggiunta del secondo comma dell'art. 4, l'AER avrebbe avuto incontestabilmente il diritto di risolvere il contratto [del sig. Karatzoglou] per uno dei motivi menzionati agli artt. 47-50 del RAA, con riserva del rispetto delle condizioni fissate da tali articoli, come previsto all'art. 5, lett. b), del contratto iniziale. Invece l'aggiunta del secondo comma dell'art. 4 ha potuto dare l'impressione [all'interessato] che l'AER avesse limitato il suo potere di risoluzione del contratto ai casi di una risoluzione o di una cessazione delle operazioni dell'AER prima della conclusione della missione di quest'ultima».
punto 37
Da quanto precede risulta che il Tribunale ha esso stesso riconosciuto che la situazione contrattuale del sig. Karatzoglou era perlomeno incerta.
punto 38
Orbene, un'ambiguità siffatta non può, contrariamente a quanto ritiene il Tribunale ai punti 38-40 della sentenza impugnata, essere all'origine di «assicurazioni precise». In effetti il nuovo art. 4 del contratto poteva essere interpretato tanto nel senso invocato dal sig. Karatzoglou che in quello accolto dall'AER (v., in tal senso, sentenza Kögler/Corte di giustizia, cit., punto 34).
punto 39
Va inoltre rilevato che non risulta dalla sentenza impugnata alcun altro elemento che possa generare il convincimento del sig. Karatzoglou quanto alla durata del suo contratto. In effetti la conclusione del Tribunale relativa all'esistenza di tali assicurazioni poggia unicamente sulla situazione contrattuale risultante dalla modifica dell'art. 4 del contratto iniziale del sig. Karatzoglou.
punto 40
Non si può peraltro invocare al riguardo il principio considerato dal Tribunale al punto 39 della sentenza impugnata, secondo cui la parte più debole di un contratto di lavoro può attendersi che le disposizioni imprecise del suddetto contratto vengano interpretate a suo favore.
punto 41
È infatti sufficiente rilevare come il fatto che il sig. Karatzoglou possa essere considerato la parte debole del contratto non abbia alcuna influenza sulla constatazione dell'assenza di assicurazioni precise fornite, nel caso di specie, dall'amministrazione comunitaria. Considerazioni connesse alla situazione contrattuale del sig. Karatzoglou nei confronti del suo datore di lavoro non possono ovviare all'assenza di uno dei presupposti necessari affinché possa essere provata l'esistenza di un legittimo affidamento.
punto 42
Ne consegue che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concludere nel senso di una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
punto 43
Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto considerando che la decisione controversa avesse leso il legittimo affidamento del sig. Karatzoglou sul fatto che il suo contratto sarebbe risolto solo in caso di significativa riduzione o cessazione delle operazioni dell'AER prima della conclusione della missione di quest'ultima.
punto 44
Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni precedenti, il secondo motivo del ricorso dev'essere accolto.
punto 45
Senza che occorra esaminare le altre censure invocate a sostegno del ricorso, occorre quindi annullare la sentenza impugnata.

Sentenza › Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

punto 46
Conformemente all'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
punto 47
Dato che il Tribunale ha esaminato uno solo dei cinque motivi invocati dal sig. Karatzoglou, la Corte considera che non è in grado di giudicare la causa. Occorre quindi rinviare quest'ultima dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulle conclusioni dell'interessato dirette all'annullamento della decisione controversa e riservare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006, causa T-471/04, Karatzoglou/AER, è annullata. 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché statuisca sulle conclusioni del sig. Karatzoglou dirette alľannullamento della decisione dell'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) 26 febbraio 2004 che risolve il suo contratto ď impiego. 3) Le spese sono riservate.

Firme

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