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Sez. 4, Sentenza n. 9957 del 05/03/1979 Ud. (dep. 23/11/1979) Rv. 143474 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE TRA MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE PREVENTIVE ED EVENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143474-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE TRA MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE PREVENTIVE ED EVENTO - ESCLUSIONE.*

In tema di reato colposo per incidente sul lavoro, l'imprudenza del lavoratore non interrompe il nesso causale tra mancata predisposizione di misure antinfortunistiche ed evento; infatti le norme relative alla prevenzione perseguono il fine di tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti da disattenzione, ma anche da quelli derivanti da negligenza, imperizia ed imprudenza del lavoratore stesso che non costituiscono fattori atipici ed imprevedibili.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)