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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 27 ottobre 1981, causa 250/80

Decisione
decisa il 1981-10-27
ECLI
ECLI:EU:C:1981:246

Epigrafe

Nel procedimento 250/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Byret di Copenaghen, nella causa penale dinanzi ad esso pendente tra Anklagemyndigheden (pubblico ministero) e Hans Ulrich Schumacher, Peter Hans Gerth, Johannes Heinrich Gothmann, Alfred C. Töpfer, di Amburgo, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, relativo a modalità di applicazione del regime di importi compensativi «adesione» (GU n. L 30, pag. 73), modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 30 maggio 1973, n. 1466 (GU n. L 146, pag. 13), LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione; P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
All'epoca del primo ampliamento della Comunità, nel 1973, esistevano notevoli differenze tra i prezzi in vigore negli Stati membri originari e quelli applicati nei nuovi Stati membri. Tali differenze venivano tuttavia eliminate solo gradualmente, durante i cinque anni del periodo transitorio previsto dall'Atto di adesione. Nel frattempo, venivano istituiti dei cosiddetti importi compensativi «adesione» allo scopo di evitare una distorsione delle condizioni in cui un prodotto proveniente da uno Stato membro poteva essere commercializzato nel territorio di un altro Stato membro. Il graduale ravvicinamento tra i prezzi fissati per ogni nuovo Stato membro e quelli comuni implicava una parallela riduzione di tali importi, fino alla loro definitiva scomparsa con lo scadere del periodo transitorio.
paragrafo 2
Nell'Atto di adesione erano state fissate norme concernenti l'applicazione degli importi compensativi sopra menzionati (artt. 55-58). In forza degli artt. 73, 51 e 55 dello stesso Atto, tali norme si applicavano anche ai cereali. Esse venivano successivamente definite, nel settore dei cereali, dal regolamento del Consiglio (CEE) 31 gennaio 1973, n. 229 (GU n. L 27, pag. 25), rimasto in vigore sino al 1° novembre 1975, epoca in cui veniva sostituito dal regolamento del Consiglio (CEE) 29 ottobre 1975, n. 2757 (GU n. L 281, pag. 104).
paragrafo 3
Nell'ambito del regime instaurato dalle suddette disposizioni, gli importi compensativi da applicarsi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e tra questi ultimi ed i paesi terzi, erano pari alla differenza tra i prezzi stabiliti per il nuovo Stato membro interessato ed i prezzi comuni.
paragrafo 4
Per gli sambi tra due nuovi Stati membri, gli importi compensativi erano pari alla differenza degli importi da applicarsi negli scambi tra ciascuno dei nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria.
paragrafo 5
Allo scopo di assicurare la preferenza comunitaria, i suddetti importi compensativi erano soggetti a costante revisione in modo da non risultare superiori, salvo deroga concessa dal Consiglio, ai prelievi all'importazione negli scambi con i paesi terzi.
paragrafo 6
L'art. 6 del regolamento n. 229/73 consentiva, all'occorrenza, di istituire un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo. Le disposizioni necessarie a tal fine venivano stabilite dal regolamento (CEE) della Commissione 4 dicembre 1973, n. 3280 (GU n. L 337, pag. 11). Questo testo disponeva tra l'altro che, in caso di fissazione anticipata dell'importo compensativo, era prevista la costituzione obbligatoria di una cauzione di 3 UC per tonnellata, la quale sarebbe stata liberata in seguito alla presentazione della prova del compimento delle formalità doganali e in caso di esportazione, della ulteriore prova del fatto che il prodotto aveva lasciato il territorio dello Stato membro in cui erano state compiute le suddette formalità.
paragrafo 7
Gli importi compensativi «adesione» erano riscossi o concessi, negli scambi tra i nuovi Stati membri, o tra questi ultimi e gli Stati membri originari, da quello dei due Stati interessati in cui il livello di prezzi usati per la fissazione dei suddetti importi fosse più elevato.
paragrafo 8
Le modalità di applicazione del regime degli importi compensativi «adesione» venivano fissate con regolamento (CEE) della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269.
paragrafo 9
In conformità all'art. 5 di questo regolamento, modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 30 maggio 1973, n. 1466, il pagamento dell'importo compensativo da parte dello Stato esportatore era subordinato alla prova che il prodotto per il quale erano state compiute le formalità doganali d'esportazione avesse lasciato il territorio geografico dello Stato membro in cui queste erano state compiute.
paragrafo 10
Tuttavia, in alcuni casi, compreso quello in cui l'importo compensativo si applicava ad un prodotto per il quale non era prevista alcuna restituzione, come per il prodotto esportato nella fattispecie, il pagamento era inoltre subordinato alla prova del compimento delle formalità doganali d'importazione e della riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro di destinazione.
paragrafo 11
Tale prova doveva essere fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo (T 5) di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69, relativo al transito comunitario. Come risultava dall'art. 5, n. 2, ultimo comma, del regolamento n. 269/73, come modificato dal regolamento n. 1466/73, tra le menzioni speciali di tale esemplare, la casella 104 doveva essere compilata dagli interessati cancellando le menzioni inutili e aggiungendo una menzione determinata, indicata nello stesso articolo nelle lingue dei vari Stati membri. Orbene, in alcune versioni linguistiche, la suddetta menzione corrispondeva all'espressione francese «destiné à être mis à la consommation» (destinato all'immissione al consumo), mentre in altre versioni corrispondeva all'espressione «destine à être mis en libre pratique» (destinato all'immissione in libera pratica). Questa divergenza di formulazione è all'origine della presente causa, i cui fatti si riassumono nel modo seguente.
paragrafo 12
Il 29 luglio 1975, le autorità danesi rilasciavano alla ditta Alfred C. Töpfer di Amburgo (in prosieguo la Töpfer) — che si occupa del commercio internazionale di frumento — un certificato di fissazione anticipata dell'importo compensativo «adesione» per l'esportazione di 5000 tonnellate di grano dalla Danimarca nel Regno Unito, al tasso di 24,05 UC per tonnellata (successivamente ridotto a 20,62 UC per tonnellata), previo deposito, da parte dell'interessata, di una cauzione di 3 UC per tonnellata. Il certificato era valido sino al 26 settembre 1975.
paragrafo 13
Il 27 agosto 1975, la Töpfer otteneva dalle autorità belghe la fissazione anticipata di importi compensativi «adesione» per l'importazione di grano, proveniente sia dalla Danimarca che dal Regno Unito, in uno Stato membro della Comunità nella sua composizione originaria. L'importo compensativo a carico dell'importatore ammontava a 2 UC alla tonnellata; la relativa cauzione era di 3 UC per tonnellata. Il certificato era valido sino al 25 ottobre 1975 per tutti gli Stati membri originari.
paragrafo 14
Il 4 settembre 1975, la Töpfer stipulava con la ditta Bremer Rolandmühle, di Brema, un contratto per la vendita di 1800 tonnellate di grano danese. Il 15 settembre, essa vendeva le 1800 tonnellate di grano danese ad una ditta inglese, la Dalgety Franklin Ltd., dalla quale le riacquistava il giorno successivo.
paragrafo 15
Nei giorni 17, 23 e 25 settembre 1975, tre navi noleggiate dalla Töpfer lasciavano la Danimarca, trasportando un quantitativo totale di 1800 tonnellate di grano, con destinazione finale Brema. Giunte nel Regno Unito, le navi scaricavano il grano nei silos di una società inglese di comproprietà della Töpfer e del suddetto acquirente inglese. Subito dopo il compimento delle formalità d'importazione, le 1800 tonnellate di grano venivano immediatamente ricaricate sulle stesse navi, e riesportate a Brema, dove le varie partite giungevano il 26 settembre, il 1° ottobre ed il 13 ottobre 1975.
paragrafo 16
Avendo indicato sull'esemplare Τ 5 — successivamente vistato dalle autorità britanniche — che il luogo di destinazione della merce era l'«Inghilterra» (il Regno Unito) e che la merce era «bestemt til afsætning til forbrug» (destinata all'immissione al consumo), la Töpfer riscuoteva in Danimarca un importo compensativo «adesione» di 287501,21 corone danesi (vale a dire 20,62 UC per tonnellata) e svincolava la cauzione versata in questo paese.
paragrafo 17
All'atto dell'importazione nella Repubblica federale di Germania, la Töpfer pagava un importo compensativo «adesione» di 11611 DM (vale a dire 2 UC per tonnellata) in base al certificato ottenuto il 27 agosto nel Belgio.
paragrafo 18
Con atto di citazione 14 novembre 1979,lo «staatsadvocat for særling økonomisk kriminalitet» (procuratore competente per i reati di specifica natura economica) promuoveva dinanzi al Byret di Copenaghen un procedimento penale contro la Töpfer nonché contro tre dipendenti della stessa impresa che si erano occupati delle esportazioni in questione. Lo «staatsadvocat» accusava gli imputati di contravvenzione ad alcune disposizioni della legge danese 22 dicembre 1972, n. 595, concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari relativi all'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli, e chiedeva la loro condanna al rimborso degli importi compensativi «adesione» riscossi in Danimarca, nonché alla restituzione della cauzione, per il fatto che, già prima che la merce in questione venisse esportata dalla Danimarca, essi avevano avuto l'intenzione di importarla nella Repubblica federale di Germania e, al deliberato scopo di percepire gli importi compensativi «adesione» danesi sulle esportazioni nel Regno Unito, senza perdere la cauzione, avevano rilasciato alle autorità doganali danesi una dichiarazione inesatta e fallace, indicando sull' esemplare Τ 5 a ciò predisposto che la merce in questione era destinata all'immissione in consumo nel Regno Unito.
paragrafo 19
Il 12 agosto 1980, durante un'udienza preliminare al dibattimento, gli imputati ammettevano la loro originaria intenzione di esportare la merce nella Repubblica federale di Germania, ma sostenevano che la loro condotta non infrangeva le norme comunitarie. Essi ricordavano che la loro dichiarazione parlava di sdoganamento della merce nel Regno Unito — operazione che aveva avuto effettivamente luogo — e che, alla stregua delle norme soprammenzionate, nulla vietava di riesportare la merce sdoganata in un altro Stato.
paragrafo 20
Con ordinanza 17 ottobre 1980, il Byret di Copenaghen decideva di sottoporre alla Corte la seguente questione:
paragrafo 21
«Se uno Stato membro (A), che abbia rilasciato un certificato di prefissazione relativo all'importo compensativo “adesione” per esportazione di frumento in un altro Stato membro (B), possa riferirsi all'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 269/73 come modificato dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1466/73, per rifiutare il pagamento dell'importo stesso all'interessato, qualora sotto il profilo tecnico-doganale il frumento sia posto in libera pratica nello Stato B, e l'interessato presenti il documento di controllo di cui al regolamento (CEE) della Commissione n. 2315/69, rilasciato nello Stato Β e recante fra l'altro l'indicazione “Bestemt til afsætning til forbrug” o “Für den freien Verkehr bestimmt”, ma il frumento venga posto in libera pratica nello Stato Β esclusivamente al fine della immediata riesportazione in un terzo Stato membro (C), supposto al riguardo che, nell'esportazione dallo Stato Β allo Stato C, vengano rispettate le norme relative agli importi compensativi “adesione”».
paragrafo 22
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 13 novembre 1980.
paragrafo 23
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte gli imputati nella causa principale, rappresentati dall'aw. H. Viltoft, del foro di Copenaghen, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright e Η. P. Hartvig, membri del suo servizio giuridico.
paragrafo 24
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia

paragrafo 1
Gli imputati nella causa principale negano di aver fornito alle autorità doganali danesi informazioni inesatte e fallaci.
paragrafo 2
Essi sostengono che nessuno di loro si è reso conto del fatto che poteva esistere una differenza tra la menzione «für den freien Verkehr bestimmt» (destinato all'immissione in libera pratica) usata nel loro paese, la Germania, e quella «bestemt til afsætning til forbrug» (destinato all'immissione al consumo) che deve risultare nell'esemplare Τ 5 in Danimarca.
paragrafo 3
Essi osservano, inoltre, di non aver mai tentato di nascondere ciò che era effettivamente avvenuto, ma di aver sempre fornito, invece, alle autorità competenti, qualsiasi informazione loro richiesta, e sostengono, d'altra parte, che, date le circostanze in cui si sono svolti i fatti nel caso di specie, non sono state in alcun modo violate le disposizioni del diritto comunitario.
paragrafo 4
Riguardo alla questione formulata dal giudice a quo, gli imputati sostengono che la decisione della Corte deve basarsi su criteri puramente oggettivi, non già su criteri relativi alle intenzioni soggettive delle imprese esportatrici. A sostegno di questa tesi, essi richiamano la sentenza della Corte 2 giugno 1976 (causa 125/75, Milch-, Fett-und Eier-Kontor GmbH, Race. 1976, pag. 771), nella quale si afferma che, ai fini dell'attribuzione della restituzione all'esportazione, si può stabilire se la merce è giunta sul mercato del paese di destinazione solo assumendo come parametro criteri oggettivi; ha quindi scarsa rilevanza l'accertare se l'esportatore che ha chiesto la restituzione sapesse, in quel momento, che la merce era destinata in definitiva ad un paese diverso.
paragrafo 5
A loro avviso, lo stesso principio deve applicarsi nel caso in esame.
paragrafo 6
L'unica circostanza decisiva deve consistere nel fatto che l'esportatore abbia espletato le formalità cui è subordinata l'attribuzione dell'importo compensativo. Nel caso di specie, tale condizione è soddisfatta poiché le merci di cui trattasi sono state effettivamente messe in libera pratica nel Regno Unito.
paragrafo 7
Esiste, è vero, una discrepanza linguistica tra la versione tedesca dell'esemplare Τ 5 sulla quale si sono fondati gli imputati, e la corrispondente versione danese, ma è pacifico che, in proposito, la Corte deve dare un'interpretazione dei criteri di attribuzione degli importi compensativi «adesione» che sia uniforme per tutti gli Stati membri, in quanto un'interpretazione differenziata implicherebbe distorsioni in contrasto con gli scopi del Trattato di Roma.
paragrafo 8
Ai fini della suddetta interpretazione, gli imputati ritengono utile osservare che le imprese d'import-export operanti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato devono tener conto, tutte allo stesso modo, dell'importo compensativo «adesione», della perdita della cauzione, di eventuali tributi e restituzioni, e che è pertanto importante il poter fare affidamento sul tenore letterale delle disposizioni. Essi precisano inoltre che, a loro avviso, l'applicazione di direttive chiare e precise quanto ai criteri di riscossione degli importi compensativi monetari è di gran lunga più importante ed indispensabile della cura di evitare in situazioni del tutto particolari — determinate da inaspettate variazioni dell'andamento del mercato —, il versamento di importi compensativi monetari che non risponda affatto o risponda solo parzialmente agli scopi generalmente perseguiti dalle organizzazioni agricole comuni.
paragrafo 9
Per motivi di certezza del diritto, questo aspetto assume peso ancor più rilevante quando il pagamento ingiustificato di un importo compensativo «adesione» implica una responsabilità penale a carico dell'esportatore che lo ha ricevuto.
paragrafo 10
La Commissione delle Comunità europee constata innanzitutto che in un caso come quello di specie, il versamento degli importi compensativi «adesione» e lo svincolo della cauzione sono subordinati fra l'altro, a norma dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 269/73 e, rispettivamente, dell'art. 8 del regolamento n. 3280/73, alla presentazione di una prova, costituita dall'esemplare di controllo (T 5) del documento di transito comunitario, vistato dal competente ufficio doganale dello Stato membro di destinazione.
paragrafo 11
Essa osserva che, una volta fornita la prova in questione, nonché le altre richieste dai suddetti regolamenti, si deve ritenere che l'interessato abbia soddisfatto le condizioni formali necessarie per ottenere il versamento degli importi compensativi e lo svincolo della cauzione.
paragrafo 12
Secondo la Commissione, la circostanza che l'indicazione da apporre nella casella 104 dell'esemplare di controllo muti a seconda della versione linguistica del regolamento n. 269/73, come modificato del regolamento n. 1466/73, è del tutto irrilevante. La predetta discrepanza rappresenta un semplice problema linguistico, dovuto al fatto che a suo tempo non esisteva, a livello comunitario, una terminologia comune nel settore doganale. Si era dovuto pertanto ricorrere, in larga misura, alle espressioni usate in ogni Stato membro, nell'ambito nazionale; il che, in pratica, non aveva dato luogo a difficoltà. A suo avviso, va sottolineato in proposito che la suddetta indicazione ha l'unico scopo di fornire all'autorità incaricata di effettuare il versamento degli importi compensativi la prova che la condizione di cui all'art. 5, n. 2, primo comma, del regolamento n. 269/73 è stata soddisfatta. Tale indicazione non rappresenta quindi un'ulteriore condizione rispetto a quella enunciata nella suddetta disposizione, «dell'espletamento delle formalità d'importazione e della riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro di destinazione».
paragrafo 13
La Commissione sostiene tuttavia che il soddisfacimento delle condizioni formali necessarie per il versamento dell'importo compensativo e per lo svincolo della cauzione non è decisivo per stabilire se l'esportazione da uno Stato membro in un altro Stato membro dia diritto ad un importo compensativo. Si tratta infatti di disposizioni sulla prova che, nello spirito del legislatore comunitario, devono normalmente fornire indizi sufficienti per far ritenere che l'interessato ha acquistato il diritto (che però non scaturisce dalle suddette disposizioni) a percepire un importo compensativo.
paragrafo 14
La Commissione afferma, invece, che le condizioni da soddisfare per l'acquisto del diritto ad un importo compensativo vanno stabilite partendo dalla formulazione di tutte le disposizioni che disciplinano gli importi compensativi, dal loro contesto e dalla loro finalità economica. In quest'ottica, essa osserva che, poiché lo scopo degli importi compensativi «adesione» è fra l'altro quello di permettere ai prodotti di circolare in condizioni soddisfacenti tra due Stati membri in cui si riscontri un divario tra i livelli dei prezzi, l'esportazione da uno Stato membro in un altro Stato membro in cui il livello dei prezzi è inferiore a quello del primo può rispondere a tale scopo solo se la merce in questione viene immessa sul mercato del paese importatore. Solo a questo stadio, infatti, il prodotto importato entra in concorrenza con altri prodotti sulla base del livello di prezzi meno elevato del paese importatore. Non si ottiene invece una compensazione del divario esistente tra i prezzi, qualora la merce non faccia altro che transitare attraverso il paese di destinazione o venga immediatamente riesportata dopo l'espletamento delle formalità d'importazione. È quindi necessario, perché nasca il diritto a riscuotere un importo compensativo, che il prodotto importato venga trasformato e/o usato nel paese di destinazione, a meno che l'ulteriore esportazione della merce nello stato in cui si trova sia obiettivamente giustificata da un mutamento delle condizioni di mercato.
paragrafo 15
In base a tali considerazioni, ch'essa ricava da una serie di sentenze della Corte in materia di restituzioni all'esportazione e ch'essa applica in via analogica agli importi compensativi, la Commissione conclude che, in un caso come quello in esame, non può sorgere alcun diritto a percepire un importo compensativo, né, pertanto, ad ottenere lo svincolo della cauzione.
paragrafo 16
Inoltre, la Commissione ritiene che il diritto a percepire un importo compensativo non sussiste in caso di frode o abuso del regime comunitario degli importi compensativi «adesione».
paragrafo 17
Essa osserva che, tra le varie speculazioni cui possono dar luogo gli importi compensativi, quella consistente nel fatto che una impresa tragga profitto dal divario tra le aliquote di tali importi attraverso operazioni prive di qualsiasi scopo econornico è sicuramente molto più grave delle altre. Tuttavia, la Comunità non può impedire o rendere più difficili tali operazioni senza correre il rischio di ostacolare inutilmente lo svolgimento di vere e proprie operazioni commerciali. Cose pure, una modifica retroattiva delle disposizioni, quando si siano riscontrati abusi, può rappresentare una violazione del principio dell'affidamento, per quelle imprese che non hanno partecipato a manovre speculative.
paragrafo 18
Di fronte alla difficoltà di scongiurare frodi alle disposizioni comunitarie, la Commissione ritiene che sia lecito rifiutare il versamento di un importo compensativo, quando sia provato che una determinata operazione — sebbene soddisfi le condizioni formali del diritto a riscuotere tale importo — è priva di qualsiasi scopo economico e mira semplicemente a realizzare un profitto grazie al divario tra le aliquote degli importi compensativi fissati dalla Comunità.
paragrafo 19
A sostegno della sua tesi ed in allegato alle proprie osservazioni, la Commissione produce un prospetto delle disposizioni che puniscono, nella maggior parte degli Stati membri, l'abuso di diritto e la frode alla legge.
paragrafo 20
A suo avviso, disposizioni analoghe vanno applicate per quanto riguarda il diritto comunitario e, in proposito, essa richiama la sentenza della Corte 11 ottobre 1977 (causa 125/76, Cremer, Race. 1977, pag. 1593) da cui risulta chiaramente che l'applicazione dei regolamenti comunitari «non potrebbe in alcun caso estendersi fino a farvi rientrare pratiche abusive di operatori economici».
paragrafo 21
Dopo aver precisato che, per motivi di certezza del diritto, l'applicazione di un principio che consenta di rifiutare il versamento di un importo compensativo nei casi di abuso o di frode al diritto comunitario dovrebbe naturalmente limitarsi ai casi in cui sia stato provato il carattere puramente speculativo di un'operazione commerciale, la Commissione propone che le questioni sollevate dal Byret di Copenaghen vengano risolte come segue:
paragrafo 22
«1. Le disposizioni relative agli importi compensativi “adesione”, comprese quelle del regolamento n. 269/73, vanno interpretate nel senso che il diritto alla riscossione dell'importo compensativo “adesione” ed allo svincolo della cauzione in caso di prefissazione è sottoposto alla condizione che l'esportazione da uno Stato membro in un altro Stato membro risponda allo scopo del regime istituito, vale a dire la compensazione del divario tra i livelli dei prezzi nei suddetti Stati membri. A tal fine, è necessario che la merce importata sia effettivamente immessa sul mercato del paese importatore. 2. L'esportazione da uno Stato membro in un altro Stato membro che si dimostri priva di qualsiasi scopo economico, in quanto sia intesa unicamente a trarre profitto dalle differenze esistenti tra gli importi compensativi fissati dalla Comunità, costituisce un abuso od una frode al regime comunitario, e non attribuisce alcun diritto alla riscossione di importi compensativi, né allo svincolo della cauzione depositata in caso di fissazione anticipata.»

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Gli imputati nella causa principale, rappresentati dall'aw. H. Viltoft, del foro di Copenaghen, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. P. Hartvig, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 30 giugno 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 settembre 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 17 ottobre 1980, pervenuta in cancelleria il 13 novembre 1980, il Byret di Copenaghen ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, relativo a modalità di applicazione del regime degli importi compensativi «adesione» (GU n. L 30, pag. 73), come modificato dall'art. 2 del regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1466 (GU n. L 146, pag. 13).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso dallo «statsadvocat for saerling økonomisk kriminalitet» (Procuratore competente per i reati, di specifica natura economica) a carico di un'impresa che esercita il commercio internazionale di frumento e di tre suoi dipendenti, imputati di aver violato, in occasione dell'esportazione di una partita di grano dalla Danimarca nella Repubblica federale di Germania, determinate norme della legge danese relativa all'applicazione dei regolamenti comunitari per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dai quali si pretende il rimborso tanto degli importi compensativi «adesione» da essi percepiti per tale esportazione quanto della cauzione di cui hanno indebitamente ottenuto lo svincolo.
punto 3
Il regolamento della Commissione n. 269/73, di cui il giudice nazionale ha chiesto l'interpretazione, stabilisce all'art. 5, n. 1, che «il pagamento dell'importo compensativo “adesione” è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha lasciato il territorio geografico dello Stato nel quale tali formalità sono state espletate». Esso aggiunge al n. 2, secondo trattino, che «quando l'importo compensativo si applica ad un prodotto per il quale non è fissata alcuna restituzione, il suo pagamento è inoltre subordinato alla prova dell'espletamento delle formalità d'importazione e della riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro di destinazione».
punto 4
L'ultimo comma dello stesso n. 2, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1466/73, stabilisce inoltre che la suddetta prova «viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69», vale a dire, del documento di transito intracomunitário Τ 5. Lo stesso comma stabilisce infine, alla lett. b), che, tra le menzioni speciali dell'esemplare di controllo, deve essere compilata la casella 104, cancellando le menzioni inutili ed aggiungendo una delle menzioni seguenti: «Destiné à être mis à la consommation», «Bestemt til afsaetning til forbrug», «Für den freien Verkehr bestimmt», «intended for entry for home use», «destinato ad essere immesso in consumo», «bestemd om in het vrije verkeer te worden gebracht».
punto 5
Come risulta dal fascicolo di causa e dall'ordinanza di rinvio, l'impresa imputata nella causa principale otteneva, conformemente all'art. 6 del regolamento del Consiglio 31 gennaio 1973, n. 229 (GU n. L 27, pag. 25), con certificato in data 29 luglio 1975, la fissazione anticipata di un importo compensativo «adesione» a suo favore per l'esportazione di 5000 tonnellate di grano dalla Danimarca nel Regno Unito, al tasso di 24,05 UC la tonnellata — successivamente ridotto a 20,62 UC a norma dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 3280/73 (GU n. L 337, pag. 11) — e depositava a tal fine una cauzione di 3 UC la tonnellata.
punto 6
Il 27 agosto 1975 essa otteneva inoltre, dalle autorità belghe, la fissazione anticipata di importi compensativi «adesione» che avrebbe dovuto versare per l'importazione di grano, proveniente dalla Danimarca e dal Regno Unito, in uno Stato membro della Comunità nella sua composizione originaria. L'importo compensativo da pagare ammontava, nel caso del Regno Unito, a 2 UC la tonnellata e la cauzione da depositare a 3 UC la tonnellata. Il certificato relativo a questa fissazione anticipata era valido sino al 25 ottobre 1975.
punto 7
Il 4 settembre 1975 detta impresa stipulava un contratto per la vendita di 1800 tonnellate di grano con una impresa di Brema (Repubblica federale di Germania). Il 15 settembre 1975, essa vendeva un identico quantitativo della stessa merce ad un'impresa inglese e, l'indomani, riacquistava da quest'ultima il medesimo quantitativo a prezzo maggiorato di 3,35 sterline la tonnellata. Nel frattempo, con telex datati 15 e 19 settembre 1975, l'imputata nella causa principale noleggiava tre navi da un armatore inglese, impartendo le istruzioni seguenti: «for destination Lowestoft» — «discharging and reloading into the same vessel» — «final destination: Bremen».
punto 8
Dette navi lasciavano la Danimarca rispettivamente il 17, il 23 e il 25 settembre 1975 e trasportavano quindi le 1800 tonnellate di grano soprammenzionate, di proprietà dell'impresa esportatrice in questione, a Lowestoft, nel Regno Unito, dove venivano scaricate. Compiute le formalità d'importazione, la merce veniva ricaricata e riesportata a Brema, dove le navi giungevano rispettivamente il 26 settembre, il 1° ed il 13 ottobre 1975.
punto 9
Poiché nel caso in esame si trattava di un importo compensativo «adesione», da applicare ad un prodotto per il quale non era stabilita alcuna restituzione, l'impresa esportatrice doveva — ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 269/73 — compilare l'esemplare di controllo Τ 5. A tal fine, essa indicava su tale documento, come luogo di destinazione del prodotto, il Regno Unito, e dichiarava, nella casella 104 dello stesso documento, che il prodotto in questione era «bestemt til afsaetning til forbrug» (destinato all'immissione in consumo). Sulla base di tale esemplare, regolarmente vistato dalle autorità britanniche al momento dell'importazione, l'impresa esportatrice riscuoteva in Danimarca un importo compensativo pari a 20,62 UC la tonnellata, e otteneva lo svincolo della cauzione. Al momento dell'importazione nella Repubblica federale di Germania, essa versava invece, in base al certificato d'importazione ottenuto nel Belgio, un importo compensativo «adesione» di 2 UC la tonnellata con relativo svincolo della cauzione.
punto 10
Tenuto conto delle peculiarità di tale esportazione e delle dichiarazioni figuranti sull'esemplare di controllo Τ 5 presentato alle autorità danesi, lo «statsadvokat for saerling økonomisk kriminalitet», con atto di citazione 14 novembre 1979, formulava a carico dell'impresa esportatrice e di tre suoi dipendenti l'imputazione di aver fornito alle suddette autorità una dichiarazione inesatta e fallace, indicando sull'esemplare di controllo che si trattava di un'esportazione nel Regno Unito, quando invece la merce era stata riesportata da questo Stato membro subito dopo l'espletamento delle formalità doganali d'importazione.
punto 11
Gli imputati, pur ammettendo che già prima che la merce venisse esportata dalla Danimarca nel Regno Unito avevano pensato di consegnare la merce in questione ad un cliente nella Repubblica federale di Germania, sostenevano che un'operazione del genere non era in contrasto con la disciplina comunitaria. A sostegno della loro tessi, essi si richiamavano al testo tedesco dell'art. 5, n. 2, ultimo comma, del regolamento n. 269/73, come modificato dal regolamento n. 1466/73, ed in particolare alla versione tedesca della menzione da aggiungere nella casella 104 dell'esemplare di controllo Τ 5, da cui risultava, secondo loro, che la prova richiesta dal 2° comma del suddetto n. 2 è quella «dell'espletamento delle formalità d'importazione e della riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro di destinazione», condizione che essi sostenevano di aver soddisfatto mediante lo sdoganamento nel Regno Unito.
punto 12
Considerata questa tesi e vista la disparità esistente, in questo punto, tra le varie versioni linguistiche dell'art. 5, n. 2, ultimo comma, e tenuto conto del quarto punto del preambolo del regolamento n. 269/73, il Byret di Copenaghen, ritenendo che la soluzione della controversia è connessa all'interpretazione del diritto comunitario da applicarsi nel caso di specie, ha sottoposto alla Corte la seguente questione. «Se uno Stato membro (A), che abbia rilasciato un certificato di prefissazione relativo all'importo compensativo “adesione” per esportazione di frumento in un altro Stato membro (B), possa riferirsi all'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 269/73 come modificato dall'art. 2 del regolamento (CEE) η. 1466/73, per rifiutare il pagamento dell'importo stesso all'interessato, qualora sotto il profilo tecnico-doganale il frumento sia posto in libera pratica nello Stato B, e l'interessato presenti il documento di controllo di cui al regolamento (CEE) della Commissione n. 2315/69, rilasciato nello Stato Β e recante fra l'altro l'indicazione “Bestemt til afsaetning til forbrug”o “Für den freien Verkehr bestimmt”, ma il frumento venga posto in libera pratica nello Stato Β esclusivamente al fine della immediata riesportazione in un terzo Stato membro (C), supposto al riguardo che, nell'esportazione dallo Stato Β allo Stato C, vengano rispettate le norme relative agli importi compensativi “adesione”».
punto 13
Tenuto conto della disparità esistente tra le varie versioni linguistiche delle suddette disposizioni del regolamento n. 269/73, è necessario, per risolvere la questione formulata dal giudice a quo, esaminare le norme in questione e lo stesso regolamento che le contiene, nel contesto globale della disciplina comunitaria degli importi compensativi «adesione» ed interpretarli alla luce, fra l'altro, degli scopi di tale disciplina.
punto 14
Il fondamento giuridico del sistema degli importi compensativi «adesione» si trova negli artt. 55-58 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati. Dall'art. 55, n. 1, risulta che il suddetto sistema ha lo scopo di compensare i dislivelli dei prezzi negli scambi tra i nuovi Stati membri, e tra questi e la Comunità nella sua composizione originaria, e ch'esso prevede, a tale scopo, il pagamento di importi compensativi riscossi dallo Stato importatore o concessi dallo Stato esportatore. L'art. 55 dell'Atto di adesione lascia quindi chiaramente intendere che il sistema degli importi compensativi «adesione» si applica solo se tra la Stato esportatore e lo Stato importatore avviene uno scambio effettivo dei prodotti di cui trattasi.
punto 15
Il regolamento del Consiglio n. 229/73 che stabilisce le regole generali per l'applicazione di tale regime nel settore dei cereali e di altri prodotti, precisa inoltre, nel nono punto del preambolo, che lo scopo degli importi compensativi «adesione» negli scambi intracomunitari è quello di «permettere la circolazione, in condizioni soddisfacenti, dei prodotti fra due Stati membri che hanno livelli di prezzi differenti», e conferma in questo modo che il regime in questione interviene solo se la merce circola effettivamente tra i due Stati e se, per il fatto ch'essa viene commercializzata sul mercato interno dello Stato importatore, il divario di prezzi eventualmente esistente tra questo Stato membro e lo Stato membro d'esportazione si traduce in un fattore economico che influisce effettivamente sugli scambi tra i due Stati.
punto 16
Da questa normativa risulta che il semplice fatto che un prodotto proveniente da un nuovo Stato membro, o dalla Comunità nella sua composizione originaria, sia rimasto nel territorio dello Stato membro designato come importatore unicamente allo scopo e per la durata dell'espletamento delle formalità doganali e sia stato, senza venir commercializzato in questo Stato, immediatamente riesportato per essere posto in commercio in un terzo Stato membro, non basta a giustificare l'applicazione, tra Stato esportatore e Stato importatore, di un importo compensativo «adesione» Poiché, in tale ipotesi, non si raggiunge lo scopo di compensare un dislivello dei prezzi, non risulta soddisfatta una delle condizioni essenziali per l'applicazione di un importo compensativo «adesione».
punto 17
Considerati tutti questi elementi, non si può ritenere decisiva la discrepanza esistente tra le varie versioni linguistiche dell'esemplare di controllo di cui all'art. 5, n. 2, ultimo comma, del regolamento n. 269/73, per ammettere che la prova di fornire mediante tale esemplare di controllo ai fini del versamento di un importo compensativo «adesione» è solo quella dell'espletamento delle formalità doganali nello Stato membro di destinazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto di cui trattasi sia stato effettivamente messo in commercio in tale Stato. Al contrario, la stessa circostanza che il regolamento della Commissione n. 1466/73 abbia completato il testo orginale dell'articolo sopra menzionato mediante una norma che prevede la presentazione dell' esemplare di controllo Τ 5 con l'aggiunta delle menzioni di cui alla casella 104, dimostra che detta prova va oltre il semplice espletamento delle formalità doganali previste dal testo non emendato di quella disposizione e va intesa, secondo un'interpretazione teleologica e sistematica del regime in questione, nel senso ch'essa include anche la commercializzazione del prodotto nello Stato membro designato come Stato di destinazione.
punto 18
Per questi motivi, la questione formulata dal giudice nazionale dev'essere risolta dichiarando che l'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, come modificato dal regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1466, va interpretato nel senso che l'esportatore il quale invia in un nuovo Stato membro prodotti agricoli provenienti da un altro Stato membro con prezzi più elevati non può pretendere il pagamento di importi compensativi «adesione» , se all'espletamento delle formalità doganali, nello Stato membro che è stato dichiarato, alle competenti autorità dello Stato membro esportatore, come Stato di destinazione, non faccia seguito l'effettiva immissione di tali prodotti nel mercato di quest'ultimo Stato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Byret di Copenaghen con ordinanza 17 ottobre 1980, dichiara: L'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, come modificato dal regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1466, va interpretato nel senso che l'esportatore il quale invia in un nuovo Stato membro prodotti agricoli provenienti da un altro Stato membro con prezzi più elevati non può pretendere il pagamento di importi compensativi «adesione», se all'espletamento delle formalità doganali, nello Stato membro che è stato dichiarato, alle competenti autorità dello Stato membro esportatore, come Stato di destinazione, non faccia seguito l'effettiva immissione di tali prodotti nel mercato di quest'ultimo Stato.

Firme

Mertens de Wilmars Bosco Touffait Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Koopmans Everling Chloros Grevisse Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 ottobre 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente J. Mertens de Wilmars

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