diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 6231 del 27/04/1973 Ud. (dep. 22/09/1973) Rv. 124927 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA - DALLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI DEPOSITO ALL'IMPUTATO O AL DIFENSORE DESIGNATO NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - SUCCESSIVA NOMINA DI ALTRO DIFENSORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124927-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA - DALLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI DEPOSITO ALL'IMPUTATO O AL DIFENSORE DESIGNATO NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - SUCCESSIVA NOMINA DI ALTRO DIFENSORE - IRRILEVANZA.*

Ai sensi del secondo capoverso dell'art 151 cod proc pen, al quale fa richiamo l'art 201, prima parte, stesso codice, l'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza pronunciata a seguito del dibattimento non deve essere notificato ai difensori eventualmente nominati dall'imputato con atto successivo alla dichiarazione di impugnazione: il termine per la presentazione dei motivi decorre pertanto dalla notifica dell'avviso di deposito all'imputato o al difensore che ha proposto l'impugnazione, o al difensore designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione. Non sussiste, in tal caso, violazione dei diritti di difesa, perche e l'imputato, ormai a conoscenza che il provvedimento impugnato e stato depositato ed e a disposizione delle parti, che ha l'Onere di informare dello stato della procedura il difensore che nel frattempo egli stesso abbia nominato. (V 121283, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)