Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 23/06/1972 (Rv. 359359 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - CONDIZIONI.*
L'autorizzazione ad emettere tratta e idonea ad operare lo spostamento del luogo di pagamento nel domicilio del debitore ai sensi dell'art 44 della legge cambiaria soltanto se la detta modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo. (Conf 2678'70, mass n 349108).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)