Sez. 1 - , Sentenza n. 26945 del 23/12/2016 (Rv. 642880 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Comparizione del debitore che lamenti il mancato rispetto del termine ex art. 15, comma 3, l.fall. - Fissazione di nuova udienza - Ammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nell'ambito del procedimento prefallimentare, deve ritenersi consentita, in applicazione dell'art. 164, comma 3, c.p.c. ed in assenza di una previsione contraria o incompatibile dettata dalla disciplina speciale, la fissazione di una nuova udienza dopo la comparizione del debitore, il quale lamenti il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 15, comma 3, l.fall.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3, Legge Falliment. art. 15 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)