Sez. 3, Sentenza n. 3981 del 28/11/1975 (Rv. 378267 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DEL CONTUMACE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA - CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DEL CONTUMACE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA - CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITA.*
La parte rimasta contumace in primo grado puo, nell'atto d'appello, disconoscere la scrittura contro di lei prodotta in primo grado, poiche l'efficacia probatoria della scrittura privata si esplica fino al momento della decisione, che non e necessariamente quella di primo grado, ma eventualmente anche quella d'appello, costituente solo una continuazione della prima fase di giudizio. (Conf 408/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)