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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 giugno 1980, causa 130/79

Decisione
decisa il 1980-06-12
ECLI
ECLI:EU:C:1980:155

Epigrafe

Nel procedimento 130/79 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Express Dairy Foods Limited e Intervention Board for Agricultural Produce, domanda vertente anzitutto sull'eventuale estensione della sentenza Mike (causa 131/77, Race. 1978, pag. 1041) a tutti i regolamenti adottati fra il 1o febbraio 1973 e l'11 agosto 1977 e che istituiscono degli importi compensativi monetari da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere e, in secondo luogo, qualora detta prima questione sia risolta in senso affermativo e tutti i detti regolamenti siano dichiarati invalidi, sul diritto alla ripetizione dell'indebito più i relativi interessi, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La Express Dairy Foods Ltd., attrice nella causa principale, è una società costituita nel territorio dell'Inghilterra e del Galles. Fra il 1o febbraio 1973 e il 7 agosto 1977 essa esportava dal Regno Unito in altri Stati membri rilevanti partite di siero di latte in polvere (voce 04.02 A I della tariffa doganale comune). In forza dei regolamenti della Commissione in vigore in detto periodo, l'attrice pagava per importi compensativi monetari (ICM) una somma di circa 267000 UKL all'Intervention Board for Agricultural Produce, in prosieguo chiamato IBAP, il quale è l'organo competente, a norma del diritto del Regno Unito, a riscuotere le somme dovute in forza della politica agricola comune delle Comunità europee.
paragrafo 2
Con sentenza pronunziata il 3 maggio 1978 nella causa 131/77, Milac e/HZA Saarbrücken (Race. 1978, pag. 2041), la Corte di giustizia dichiarava che il regolamento (CEE) della Commissione n. 539/75 (GU n. L 57/2, 1975), in vigore dal 3 marzo al 4 agosto 1975, era invalido nella parte in cui fissava gli ICM da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere.
paragrafo 3
Il 24 maggio 1979 l'attrice promuoveva un'azione dinanzi alla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, onde ottenere il rimborso da paite del convenuto di tutte le somme pagate come ICM per l'esportazione di siero di latte in polvere, più i relativi interessi, sostenendo che tutti i regolamenti in vigore tra il 1o febbraio 1973 e il 7 agosto 1977 erano invalidi nella parte in cui fissavano degli ICM da applicarsi al siero di latte in polvere negli scambi fra Stati membri.
paragrafo 4
Il convenuto eccepiva di essere stato obbligato a riscuotere gli ICM in forza di regolamenti nessuno dei quali, a parte il regolamento n. 539/75, è stato dichiarato invalido e di aver dovuto anzi applicare anche questo fino alla data in cui ne è stata dichiarata l'invalidità.
paragrafo 5
La High Court ha quindi sospeso il procedimento e il 23 luglio 1979 ha emesso un'ordinanza con cui chiede alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle tre seguenti questioni:
paragrafo 6
1) Se, alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/77, tutti i regolamenti della Commissione emanati nel periodo 1o febbraio 1973 - 11 agosto 1977 siano invalidi nella parte in cui fissano importi compensativi da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere. 2) Se, nel caso in cui un regolamento della Commissione che autorizza od impone l'esazione di importi compensativi monetari sia stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia in un procedimento a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, gli enti competenti degli Stati membri siano tenuti, a norma del diritto comunitario, a rimborsare, ed eventualmente in qual misura, le somme riscosse in forza di tale regolamento. 3) Se, nel caso in cui siano tenuti a rimborsare in tutto o in parte tali somme, gli enti competenti di uno Stato membro siano altresì tenuti, a norma del diritto comunitario, a pagare i relativi interessi, ed eventualmente con quale decorrenza ed a quale tasso.
paragrafo 7
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte di giustizia il 10 agosto 1979. Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, osservazioni scritte sono state depositate il 25 ottobre 1979 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata a tale scopo dal proprio consigliere giuridico, sig. Richard Wainwright, in qualità d'agente; il 13 novembre 1979 dalla Dairy Foods, rappresentata a tale scopo dagli avvocati David Vaughan e Nicholas Forwood, incaricati dal sig. Martin N. D. Stewart, solicitor; il 15 novembre dall'IBAP, rappresentato a tale scopo dall'avv. Peter Langdon-Davies, incaricato dal sig. G. E. Gammie, solicitor.
paragrafo 8
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Sulla prima questione

paragrafo 1
Nelle memorie, le parti hanno sollevato due problemi relativi a questa prima questione:
paragrafo 2
in primo luogo, la validità degli altri regolamenti; in secondo luogo, l'efficacia di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e, in particolare, l'efficacia della sentenza Milac.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Sulla prima questione › 1) Sulla validità degli altri regolamenti

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale ricorda anzitutto la motivazione della sentenza Milac e sostiene inoltre che, fra il 1971 e il 1977, il prezzo del siero di latte in polvere non è mai dipeso da quello del latte magro in polvere. Per il caso in cui sorgessero nuove questioni relative alla sentenza Milac, essa propone inoltre di offrire delle prove intese a dimostrare l'invalidità dei vari regolamenti.
paragrafo 2
Di conseguenza, essa conclude che la Corte voglia risolvere come segue la prima questione:
paragrafo 3
«Tutti i regolamenti della Commissione in vigore fra il 1o febbraio 1973 e l'11 agosto 1977 e adottati a norma del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, sono invalidi nella parte in cui fissano degli importi compensativi per gli scambi di siero di latte in polvere».
paragrafo 4
Il convenuto nella causa principale, pur dichiarando di non avere un'opinione sulla prima questione, sostiene cionondimeno di «considerare valido qualsiasi regolamento debitamente pubblicato e di continuare ad applicarlo fino a che il giudice competente non abbia deciso in altro senso»
paragrafo 5
La Commissione sostiene che non è necessario riesaminare i motivi che hanno indotto la Corte a pronunziare la sentenza Milac. Di conseguenza, essa propone di «risolvere semplicemente la questione sollevata nel senso che, alla luce della sentenza pronunziata nella causa 131/77 e per gli stessi motivi, tutti i regolamenti della Commissione sono invalidi nella parte in cui fissano degli importi compensativi da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Sulla prima questione › 2) Sull'efficacia della sentenza Milac

paragrafo 1
Il convenuto nella causa principale ricorda che, a suo parere, non vi è dubbio «che in teoria, detta decisione è obbligatoria solo per le parti nella causa pregiudiziale di cui trattasi; tuttavia, nella fattispecie, l'invalidità del regolamento di cui trattasi è stata ammessa dalla Commissione». Di conseguenza, il convenuto sostiene che la Commissione avrebbe dovuto adottare tutti gli opportuni provedimenti per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia, per il motivo che non vi è una differenza rilevante fra il dovere che incombe alla Commissione in questi casi e quello che incombe ad esso convenuto nel caso in cui un regolamento sia stato annullato a norma dell'art. 173.
paragrafo 2
La Commissione sostiene che il giudice nazionale avrebbe voluto sollevare, implicitamente, «la questione del se una sentenza pronunziata dalla Corte di giustizia a norma dell'art. 177 produca effetti ”erga omnes” ovvero, semplicemente, ”inter partes”». La Commissione condivide il parere dell'avvocato generale Warner (conclusioni del 20 settembre 1977, Race. 1977, pag. 1647, nella causa 112/76) il quale ha dichiarato che, benché una pronunzia pregiudiziale vincoli, in senso stretto, unicamente il giudice nazionale che l'ha chiesta, tutti i giudici nazionali hanno il diritto e l'obbligo di applicare la «ratio decidendi» di una sentenza del genere.
paragrafo 3
La Commissione aggiunge che questa norma può avere delle eccezioni e cita in proposito le pronunzie della Corte nelle:
paragrafo 4
cause riunite 124/76 e 20/77, Moulins et huileries de Pont-à-Mousson (Racc. 1977, pag. 1795), e cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel (Racc. 1977, pag. 1753); causa 43/75, Defrenne (Racc. 1976, pag. 455).
paragrafo 5
Infine la Commissione precisa che le pubbliche autorità, benché siano tenute ad applicare i regolamenti comunitari fino a che non siano stati dichiarati invalidi dalla Corte, possono e devono applicare il diritto comunitario non appena la Corte abbia pronunziato una sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un procedimento a norma dell'art. 173, dell'art. 177 o dell'art. 184 del Trattato CEE.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › B — Sulla seconda questione

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale sostiene essere molto importante che nel diritto comunitario venga risolta tale questione di ripetizione dell'indebito. La soluzione è tanto più importante in quanto la situazione non è «chiara» nel Regno Unito in cui, secondo l'attrice nella causa principale, è forse impossibile ottenere la ripetizione dell'indebito. Per questo motivo, l'attrice nella causa principale auspica che la Commissione rechi dei lumi sulla propria posizione, cioè che essa dichiari, o di rimborsare essa stessa l'indebito, o di impegnarsi a rimborsare le somme di cui trattasi allo Stato membro che abbia restituito l'indebito. L'attrice nella causa principale è del parere che negli altri Stati membri le autorità nazionali competenti hanno rimborsato le somme indebitamente riscosse sul siero di latte in polvere e che il solo problema ancora aperto è quello degli interessi. L'attrice nella causa principale formula quindi le seguenti osservazioni unicamente per il caso in cui la Commissione non chiarisca adeguatamente il proprio atteggiamento dinanzi alla Corte di giustizia.
paragrafo 2
Procedendo ad un esame su tre punti, l'attrice nella causa principale sostiene in primo luogo che «il diritto comunitario obbliga la Commissione a rimborsare tali somme o ad adottare ogni opportuno provvedimento per garantire il rimborso da parte delle autorità nazionali».
paragrafo 3
Basandosi sulle sentenze nelle cause 11/76, Paesi Bassi c/Commissione (Race. 1979, pag. 245) e 18/76, Germania e/Commissione (Race. 1979, pag. 343), l'attrice nella causa principale sostiene che la Commissione ha riconosciuto di avere l'obbligo di sopportare le conseguenze finanziarie del proprio comportamento illegittimo qualora abbia adottato una normativa illegittima; orbene, nella fattispecie, per adempiere a questo obbligo è sufficiente che la Commissione informi il convenuto nella causa principale di riconoscere di dover sopportare le conseguenze finanziarie del proprio comportamento, in modo da cosentirgli di versare le somme appropriate all'attrice nella causa principale.
paragrafo 4
Essa sostiene in secondo luogo che «il diritto comunitario impone all'autorità nazionale cui sono state versate dette somme di rimborsarle; l'autorità nazionale può a sua volta recuperarle o farsele accreditare dalla Commissione».
paragrafo 5
L'attrice nella causa principale deduce che questo obbligo deriva chiaramente dalla sentenza 6/60 (Humblet e/Stato belga, Race. 1960, pag. 1095), e che esso sussiste non solo quando una legge o delle disposizioni nazionali sono illegittime a causa del diritto comunitario, ma anche quando dei versamenti vanno effettuati alle autorità nazionali in forza della normativa comunitaria, qualora questa sia illegittima.
paragrafo 6
L'attrice nella causa principale precisa inoltre che un regolamento, benché sia valido fino a che non sia stato dichiarato invalido o illegittimo, non appena sia stato dichiarato illegittimo lo diviene «ab initio», il che implica che le domande di pagamento anteriori divengono del pari illegittime. Essa aggiunge in proposito che qualsiasi altra interpretazione significherebbe che le somme versate non potrebbero mai essere recuperate. L'attrice nella causa principale insiste del pari sul fatto che, anche in una situazione in cui aveva ritenuto che andassero applicate le leggi nazionali (causa 45/76, Cornet BV c/Produktschap voor Siergewassen, Race. 1976, pag. 2043, così pure causa 33/76, Rewe e/Landwirtschaftskammer Saarland, Racc. 1976, pag. 1989), la Corte ha affermato che le imprese avevano dei diritti che i giudici nazionali dovevano tutelare. Nella fattispecie, quindi, l'attrice nella causa principale sostiene che, se il diritto inglese non consentisse tale rimborso, il diritto comunitario, considerato in particolare alla luce dell'art. 5 del Trattato CEE, dovrebbe contemplare il rimedio giuridico occorrente per consentire ai giudici inglesi di pronunziare un'ordinanza di rimborso e facilitare così l'espletamento del compito della Comunità secondo quanto stabilisce l'art. 5 del Trattato CEE.
paragrafo 7
Essa sostiene in terzo luogo che «le cause che sono già state decise dalla Corte, e in cui questa ha affermato che per ottenere il rimborso dalle autorità nazionali si dovevano adire le vie legali nazionali, riguardano il caso in cui il versamento era dovuto all'erronea applicazione o all'erronea interpretazione del diritto ovvero ad un errore, non già quello in cui lo stesso diritto comunitario è illegittimo». A sostegno di questa tesi l'attrice nella causa principale cita le sentenze: 45/76 Comet BV (già menzionata), 33/76 Rewe (già menzionata), 26/74 Roquette c/Commissione (Race. 1976, pag. 677), 177/78 Pigs and Bacon Commission c/Mc Carren and Co. (non ancora pubblicata) e le conclusioni dell'avvocato generale Warner nella causa 265/78, Ferwerda BV e/Produktschap voor Vee en Vlees.
paragrafo 8
Il convenuto nella causa principale s'adopera anzitutto a dimostrare «che, avendo fedelmente applicato il regolamento in un periodo in cui non era stato ancora dichiarato invalido ed avendo debitamente reso conto alla Commissione delle somme riscosse per questo motivo, [esso] non ha l'obbligo d'indennizzare di propria tasca le persone che sono lese dall'invalidità del regolamento della Commissione». I rimborsi incombono unicamente alla Comunità. Il solo obbligo che incombe agli enti degli Stati membri — mandatari della Commissione — è di effettuare col denaro comunitario i rimborsi prescritti dal diritto comunitario a favore dei singoli. Stando così le cose, il convenuto nella causa principale sostiene che la vera questione d'interpretazione sottoposta alla Corte è se gli Stati membri agiscano in nome della Comunità quando riscuotono questi ICM e li pongono a disposizione della Comunità e risolve la questione in senso affermativo.
paragrafo 9
La questione è tanto più importante in quanto il diritto inglese non consente l'azione di ripetizione di tali somme nei confronti di chi ha riscosso il danaro, bensì unicamente nei confronti della persona nel cui nome la riscossione ha avuto luogo. Il convenuto nella causa principale sostiene quindi che l'azione di ripetizione va esperita nei confronti della Commissione. Esso deduce che una domanda del genere non rientra nel diritto dei contratti, bensì in quello dei quasi contratti e va proposta a norma dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CEE, il quale contempla chiaramente tutte le forme di responsabilità, ivi comprese le domande «quasi ex contractu».
paragrafo 10
Secondo il convenuto nella causa principale, qualora questa tesi non fosse accolta e il diritto nazionale di ciascuno Stato membro disciplinasse le conseguenze dell'annullamento delle norme comunitarie, ne deriverebbero delle ingiustizie nei confronti tanto dei singoli quanto degli Stati membri, date le disparità che esistono fra questi Stati membri per quanto riguarda la ripetizione dell'indebito. Esso deduce inoltre che la tesi da lui sostenuta non è incompatibile con la giurisprudenza della Corte. Nella cuasa 101/78 (Granaria, Race. 1979, pag. 623), l'avvocato generale Capotorti ha ad esempio dichiarato: «non vi può quindi essere un'illegittimità commessa dallo Stato membro o dall'ente che ne dipende nel caso di provvedimenti d'attuazione di norme comunitarie in vigore. La responsabilità dello Stato membro sorgerebbe solo se questo si valesse di un potere discrezionale allo scopo di adottare disposizioni d'attuazione che implichino l'adozione di determinati provvedimenti in contrasto col diritto comunitario ovvero mantenesse in vigore un provvedimento dopo che fosse stato dichiarato invalido».
paragrafo 11
Orbene, secondo il convenuto nella cuasa principale, i provvedimenti da esso adottati, nella presente fattispecie, non rientrano in alcuna di queste ipotesi.
paragrafo 12
Basandosi sul principio generale così posto dall'avvocato generale Capotorti, esso sostiene che sarebbe opportuno riprendere in esame la pronunzia 96/71, Haegeman (Racc. 1972, pag. 1005), in cui la Corte aveva affermato, contrariamente al parere dell'avvocato generale Mayras, che il ricorso proposto per la restituzione di tasse compensative riscosse era irricevibile. Esso deduce che questa sentenza non significa che lo Stato membro sia tenuto a rimborsare delle tasse riscosse a norma di regolamenti invalidi «qualora detto Stato membro non si sia reso responsabile di un atto illecito nel-l'applicare i regolamenti stessi».
paragrafo 13
Secondo il convenuto nella causa principale, anche se in tale ipotesi l'opinione della Corte pare essere che la Commissione deve fornire il danaro per provvedere al rimborso dovuto, qualsiasi lite relativa all'importo del rimborso o degli interessi dovuti può essere decisa unicamente in una causa tra l'attrice nella causa principale e la Commissione.
paragrafo 14
Infine, esso sostiene che la pronuzia nella causa 46/75 (IBC c/Commissione, Racc. 1976, pag. 65) non può nemmeno essa essere applicata nella fattispecie giacché la questione non è già se ricorsi del genere gravino sulle risorse della Comunità, ma piuttosto se sia o meno possibile agire contro lo Stato membro.
paragrafo 15
Di conseguenza, il convenuto deduce che la seconda questione va risolta come segue:
paragrafo 16
«Quando un regolamento della Commissione è stato dichiarato invalido, lo Stato membro che ha riscosso delle somme di danaro in forza di detto regolamento prima che esso sia stato dichiarato invalido e che ha reso conto di dette somme alla Commissione non ha alcun obbligo, a norma del diritto comunitario, di restituire una parte qualsiasi di dette somme a colui che ne ha effettuato il paga-mento.»
paragrafo 17
La Commissione è del parere che la soluzione di tale questione di ordine generale non può essere trovata in astratto, in quanto dipende dalla natura del tributo, dalle circostanze in cui è stato istituito nonché dalla motivazione e dalla formulazione della sentenza della Corte. La Commissione ricorda, per memoria, che determinate norme sono state adottate a livello comunitario per quanto riguarda il rimborso dei dazi doganali, definiti in modo da includervi gli ICM. Queste disposizioni contemplano il rimborso dei dazi indebitamente versati a condizione che la domanda di rimborso sia presentata entro il termine di tre anni a partire dalla data di incasso dei dazi da parte dell'autorità incaricata di riscuoterli. In proposito la Commissione segnala tuttavia che dette disposizioni entreranno in vigore solo il 1o luglio 1980 e che per di più non è evidente che esse riguardino il caso in cui un dazio viene riscosso regolarmente, ma in base ad un atto legislativo dichiarato in seguito invalido.
paragrafo 18
Tornando alla presente fattispecie, essa sostiene che il singolo che sia stato obbligato a versare un ICM non ha diritto al rimborso automatico. A suo parere, la soluzione della questione sollevata dal giudice va cercata, in primo luogo, nei principi del diritto comunitario, onde evitare disparità che si potrebbero avere se la soluzione del problema fosse rimessa al diritto nazionale. Senza dubbio, in mancanza di norme comunitarie espresse in materia, la Corte si è sempre richiamata al diritto nazionale per risolvere i problemi sollevati dalla diversità delle norme di procedura. Secondo la Commissione, tuttavia, le ragioni che hanno indotto la Corte ad adottare questo atteggiamento non valgono quando si tratta del diritto sostanziale. Dopo aver ricordato di essersi astenuta dal valersi della facoltà di adottare norme specifiche per quanto riguarda le conseguenze pratiche della dichiarazione di invalidità da parte della Corte, la Commissione si chiede in quali casi la restituzione di un tributo comunitario, riscosso senza alcun fondamento legale, possa essere negata, qualora l'esportatore si sia rivalso del tributo sul proprio acquirente e la domanda di rimborso sia stata presentata circa cinque anni dopo la riscossione del tributo ed in seguito alla sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 131/77.
paragrafo 19
Dinanzi alle divergenze rilevate nelle normative degli Stati membri per quanto riguarda la ripetizione dell'indebito, la Commissione è del parere che la Corte potrebbe applicare per analogia il secondo comma dell'art. 174 del Trattato CEE e precisare così quali siano gli effetti dei regolamenti da essa dichiarati invalidi che devono essere considerati definitivi, possibilità che deriva dalla sentenza Defrenne, già menzionata, e dalle conclusioni dell'avvocato generale Capotorti, in data 23 gennaio 1979, nella causa 101/78 (Granaria, già citata).
paragrafo 20
In questa prospettiva, la Commissione propone alla Corte di limitare l'applicazione della propria dichiarazione d'invalidità statuendo, ad esempio, «nel senso che il rimborso di un tributo dichiarato illegittimo va limitato ai reclami già presentati alle autorità nazionali prima della data della sentenza della Corte», e quindi di far proprio un principio analogo a quello vigente nel diritto costituzionale tedesco e italiano secondo i quali gli atti amministrativi, definitivi e non impugnabili, che siano fondati su una norma di legge annullata, non vengono rimessi in discussione. Essa aggiunge che, benché la sentenza 131/77 non contenga alcuna limitazione del genere, la Corte potrebbe cionondimeno aggiungere una riserva in tal senso, anche in uno stadio successivo, in un'altra causa vertente sull'invalidità, come accade effettivamente nella presente fattispecie. Questa soluzione è inoltre tanto più giustificata in quanto le soluzioni nazionali implicano non solo una differenza rilevante di trattamento fra operatori della Comunità, ma procurano agli operatori che fruiscono di legislazioni nazionali le quali consentono la restituzione dell'indebito dei vantaggi che la Commissione qualifica «cuccagne», vantaggi privi di giustificazione economica e che vengono pagati dal contribuente europeo.
paragrafo 21
Di conseguenza, la Commissione è del parere che la seconda questione vada risolta come segue:
paragrafo 22
«le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rimborsare le somme riscosse in forza di detti regolamenti. Qualora non sia provato che non vi è stata rivalsa del tributo sul cliente, i rimborsi vanno tuttavia limitati ai casi in cui i reclami sono stati presentati, a tale scopo, alle autorità entro il 2 maggio 1978, salvi restando i termini e le norme di procedura più restrittivi contemplati dal diritto nazionale».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › C — Sulla terza questione

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale, pur ammettendo che «generalmente ... il problema degli interessi rientra nel diritto nazionale», sostiene che, nella fattispecie, l'obbligo che incombe alla Commissione è di ricollocare l'impresa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non avesse versato la somma di cui trattasi, cioè di versarle gli interessi dalla data in cui è stato effettuato ciascun pagamento e ciò fino alla data del rimborso finale. In questo caso, solo il tasso d'interesse dipende dal giudice nazionale.
paragrafo 2
Infine, secondo l'attrice nella causa principale, anche se gli interessi costituiscono una materia che dipende unicamente dal diritto nazionale, è importante che la Corte dia «qualche indicazione al giudice nazionale sui punti di diritto comunitario che questo deve prendere in considerazione», qualora la Corte ritenga opportuno condannare l'autorità nazionale a pagare gli interessi. Essa sostiene che sarebbe ingiusto che lo Stato membro possa essere condannato a pagare degli interessi unicamente qualora il suo obbligo di rimborso sia dovuto ad un illecito da esso commesso, giacché in tal caso la Commissione sarebbe esonerata dall'obbligo di pagare gli interessi in caso di illecito commesso da essa. L'attrice nella causa principale conclude su questo punto «che non è possibile che le probabilità, per l'impresa, di riscuotere degli interessi sulle somme che ha versato e quindi di essere interamente rimborsata, siano inversamente proporzionali al grado di responsabilità della Comunità per le perdite causate».
paragrafo 3
La Commissione, ricordando che non vi sonò disposizioni comunitarie che disciplinino il versamento di interessi sulle somme indebitamente riscosse nell'ambito della politica agricola comune, propone di risolvere la terza questione nel modo seguente:
paragrafo 4
«In mancanza di disposizioni comunitarie, la questione degli interessi relativi agli importi compensativi monetari indebitamente riscossi va risolta a norma del diritto nazionale.»

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 12 febbraio 1980, hanno presentato osservazioni orali l'attrice e il convenuto nella causa principale, rispettivamente rappresentati a tale scopo dagli avvocati Vaughan, barrister di Inner Temple, e Langdon-Davies, di Inner Temple, e la Commissione, rappresentata dal suo agente sig. Wainwright.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 6 maggio 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 23 luglio 1979, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 1979, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, ha sottoposto a questa Corte, a norma delľart. 177 del Trattato CEE, tre questioni vertenti, rispettivamente, sulla validità di tutti i regolamenti adottati dalla Commissione tra il 1o febbraio 1973 e l'11 agosto 1977 che fissano importi compensativi da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere, sulla portata della dichiarazione di invalidità di un regolamento emessa dalla Corte di giustizia in un procedimento pregiudiziale e sull'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite dalle autorità competenti di uno Stato membro e, eventualmente, dei relativi interessi.
punto 2
Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra un operatore economico, la Express Dairy Foods Ltd., e l'ente d'intervento britannico, Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP), che è l'autorità competente, nel Regno Unito, a riscuotere le somme esigibili nell'ambito della politica agricola comune. Fra il 1o febbraio 1973 ed il 7 agosto 1977, la Express Dairy Foods Ltd. esportava rilevanti quantitativi di siero di latte in polvere, di cui alla voce 04.02 A I della tariffa doganale comune, e doveva versare all'IBAP, in forza dei regolamenti della Commissione allora vigenti per dette esportazioni, una somma complessiva di 267355,40 UKL a titolo di importi compensativi monetari.
punto 3
Il suddetto importo sarebbe stato liquidato sulla base dei vari regolamenti della Commissione che fissano, per il periodo in questione, gli importi compensativi monetari da applicare agli scambi di siero di latte in polvere. Ora, con sentenza 13 maggio 1978 (causa 131/77, Milac e/Hauptzollamt Saarbrücken, Race. pag. 1041), questa Corte dichiarava invalido uno dei suddetti regolamenti, e precisamente il regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539 (GU n. L 57, pag. 2), che fissava gli importi compensativi monetari da applicare agli scambi di siero di latte dal 3 marzo al 4 agosto 1975.
punto 4
Avendo l'attrice nella causa principale chiesto all'IBAP il rimborso di tutte le somme da essa versate a titolo di importi compensativi monetari per le importazioni di siero di latte in polvere da essa effettuate, nonché il pagamento dei relativi interessi, 1ΊΒΑΡ dichiarava di essere tenuta a riscuotere gli importi compensativi monetari dovuti in forza di tutti i regolamenti non dichiarati invalidi e ad applicare anche il regolamento dichiarato invalido sino alla data della dichiarazione della sua invalidità da parte della Corte di giustizia.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 5
È in tale contesto che la High Court of Justice ha sottoposto a questa Corte la seguente questione: «Se, alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/77, tutti i regolamenti della Commissione emanati nel periodo 1o febbraio 1973 - 11 agosto 1977 siano invalidi nella parte in cui fissano importi compensativi da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere».
punto 6
Per risolvere tale questione, si devono ricercare i motivi che hanno indotto la Corte a dichiarare invalido l'art. 1 del regolamento n. 539/75 nella parte in cui fissa importi compensativi monetari da applicare agli scambi di siero di latte, per accertare poi se tale motivazione possa applicarsi anche a tutti i regolamenti che fissano importi compensativi monetari per il periodo di cui trattasi e per lo stesso prodotto, e stabilire di conseguenza se detti testi fossero o meno validi.
punto 7
Dalla motivazione della sentenza 131/77 risulta che l'art. 1 del regolamento n. 539/75 è stato dichiarato invalido, nella parte in cui fissa importi compensativi monetari da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere, in base alla constatazione del fatto che il prezzo del latte magro in polvere non esercita alcuna influenza determinante sul prezzo di mercato del siero di latte in polvere, la Corte riteneva perciò che l'applicazione di importi compensativi monetari al siero di latte era in contrasto con l'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1), norma che autorizza, l'istituzione di siffatti importi soltanto per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono previste misure d'intervento.
punto 8
Risulta anche che questa condizione non è stata rispettata nel complesso dei regolamenti di cui trattasi, le cui edizioni successive non avevano d'altronde altro scopo che quello di modificare le aliquote per l'applicazione degli importi compensativi monetari, per adeguare questi ultimi in funzione dei cambiamenti delle parità monetarie. Si deve d'altra parte rilevare che, nelle osservazioni scritte o nel corso della trattazione orale della presente causa, non è stato sostenuto, in particolare dalla Commissione, che i regolamenti in questione possano sfuggire alla censura d'invalidità nella parte iri cui fissano importi compensativi monetari da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere. Alla luce della sentenza emessa da questa Corte nella causa 131/77, si deve quindi concludere che i regolamenti adottati dalla Commissione fra il 1o febbraio 1973 e l'11 agosto 1977 vanno ritenuti invalidi nella parte in cui fissano importi compensativi monetari da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 9
La seconda questione ha il seguente tenore: «Se, nel caso in cui un regolamento della Commisione che autorizza od impone l'esazione di importi compensativi monetari sia stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia in un procedimento a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, gli enti competenti degli Stati membri siano tenuti, a norma del diritto comunitario, a rimborsare, ed eventualmente in qual misura, le somme riscosse in forza di tale regolamento».
punto 10
Per risolvere tale questione, si deve ricordare che dalle disposizioni relative alle risorse proprie delle Comunità, e cioè dalla decisione del Consiglio 21 aprile 1970 e dal regolamento del Consiglio 2 gennaio 1971, n. 2, per l'attuazione di tale decisione (GU 1970, n. L 94, e 1971, n. L 3, pag. 1) in relazione al regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94, pag. 13), risulta che spetta alle autorità nazionali provvedere, per conto della Comunità e in conformità alle disposizioni del diritto comunitario, alla riscossione di un certo numero di tributi, ivi compresi gli importi cimpensativi monetari.
punto 11
A norma dell'art. 6 della decisione 21 aprile 1970, i cui termini sono ripetuti nell'art. 1 del regolamento n. 2/71, tale riscossione è effettuata dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali; le controversie relative alla restituzione di somme percepite per conto della Comunità rientrano, quindi, nella competenza dei giudici nazionali e vanno da questi risolte secondo le modalità, formali e sostanziali, stabilite dal diritto interno, in quanto il diritto comunitario non abbia altrimenti disciplinato la materia.
punto 12
La Corte constata che, data la deprecabile mancanza di disposizioni comunitarie di armonizzazione delle procedure e dei termini, tale situazione implica differenze di trattamento sul piano della Comunità. Non spetta alla Corte stabilire le norme generali sostanziali e le modalità procedurali, che possono essere fissate soltanto dalle istituzioni competenti. La normativa da adottare dovrebbe implicare la parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni formali e sostanziali che dovrebbero essere rispettate affinché gli operatori economici possano contestare l'imposizione di oneri comunitari e chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate, nonché l'analoga parificazione delle condizioni in cui le amministrazioni degli Stati membri, agendo per conto della Comunità, riscuotono dette somme e, all'occorrenza, recuperano vantaggi finanziari che siano stati irregolarmente attribuiti. In mancanza di una disciplina comunitaria, il necessario rinvio alle legislazioni nazionali è tuttavia soggetto a limiti manifestamente necessari, nel senso che_l'applicazione delle norme interne deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti puramente nazionali, intesi alla definizione di controversie dello stesso tipo, e le formalità procedurali non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario.
punto 13
Il problema essenziale sottoposto alla Corte riguarda l'entità delle somme da rimborsare, e di conseguenza la questione del carattere integrale o meno della restituzione dell'indebito, qualora l'operatore economico interessato abbia trasferito a carico di altri l'onere del tributo in questione. Questa Corte ha già dichiarato che la tutela dei diritti garantiti in materia dall'ordinamento giuridico comunitario non esige che si conceda la restituzione di tributi indebitamente percepiti a condizioni tali da causare un indebito arricchimento degli aventi diritto e che nulla impedisce quindi, dal punto di vista del diritto comunitario, che i giudici nazionali tengano conto, conformemente al proprio diritto interno, della possibilità che i tributi indebitamente percepiti abbiano potuto essere incorporati nei prezzi dell'impresa assoggettata al tributo e trasferiti a carico della clientela (sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, ancora inedita).
punto 14
La seconda questione va perciò risolta nel senso che spetta alle autorità nazionali provvedere alla restituzione delle somme indebitamente percepite in forza di regolamenti comunitari dichiarati invalidi; è compito di dette autorità disciplinare tutte le questioni accessorie, come la presa in considerazione dell'eventuale trasferimento su altri operatori economici o sui consumatori dell'onere dell'indebito pagamento, e ciò in funzione del diritto interno vigente in materia.

SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione

punto 15
La terza questione è formulata nel seguente modo: «Se, nel caso in cui siano tenuti a rimborsare in tutto o in parte tali somme, gli enti competenti di uno Stato membro siano altresì tenuti, a norma del diritto comunitario, a pagare i relativi interessi, ed eventualmente con quale decorrenza ed a quale tasso».
punto 16
Per la soluzione di detta questione è sufficiente ricordare che le controversie relative alla restituzione di somme riscosse per conto della Comunità rientrano attualmente nella competenza dei giudici nazionali e devono essere da questi definite in base al diritto interno, nei limiti in cui il diritto comunitario non abbia disciplinato la materia.
punto 17
In mancanza di disposizioni comunitarie sul punto in questione, spetta attualmente alle autorità nazionali, in particolare ai giudici nazionali, in caso di restituzione di somme indebitamente percepite, risolvere tutte le questioni accessorie a detta restituzione, come il pagamento di interessi, applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza degli stessi.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il caratere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, con ordinanza 23 luglio 1979, registrata in cancelleria il 10 agosto 1979, dichiara: 1° I regolamenti adottati dalla Commissione fra il 1o febbraio 1973 e l'11 agosto 1977 vanno ritenuti invalidi nella parte in cui fissano importi compensativi monetari da applicarsi agli scambi di siero di latte in polvere. 2° Spetta alle autorità nazionali provvedere alla restituzione delle somme indebitamente percepite in forza di regolamenti comunitari dichiarati invalidi; è compito di dette autorità disciplinare tutte le questioni accessorie, come la presa in considerazione dell'eventuale trasferimento su altri operatori economici o sui consumatori dell'onere dell'indebito pagamento, e ciò in funzione del diritto interno vigente in materia. 3° Spetta attualmente alle autorità nazionali, in particolare ai giudici nazionali, in caso di restituzione di somme indebitamente percepite, risolvere tutte le questioni accessorie a detta restituzione, come il pagamento di interessi, applicando le norme interne relative al tasso ed alla decorrenza degli stessi. 4° L'applicazione delle norme interne deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti puramente nazionali, intesi alla definizione di controversie dello stesso tipo, e le formalità procedurali non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 giugno 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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