diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Quarta Sezione ampliata) del 7 luglio 1999, causa T-89/96

Decisione
decisa il 1999-07-07
ECLI
ECLI:EU:T:1999:136

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 7 luglio 1999 Nella causa T-89/96, British Steel plc, società di diritto inglese, con sede in Londra, rappresentata dagli avv.ti William Sibree e Philip Raven, solicitors, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d'Eich, ricorrente, sostenuta da Hoogovens Staal BV, società di diritto olandese, con sede a Ijmuiden (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. Erik H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Luc Frieden, 62, avenue Guillaume, interveniente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Nicholas Khan e Paul Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta, sostenuta da Irish Ispat Ltd, società di diritto irlandese, con sede a Haulbowline, Cobh (Irlanda), rappresentata dall'avv. Richard Martin, solicitor, assistito dagli avv.ti Jeremiah Healy, SC, e David Barniville, barrister, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Zeyen, Beghin, Feider, 56-58, rue Charles Martel, e Irlanda, rappresentata da signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alex Schuster, barrister, con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon, interveniente, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 7 febbraio 1996, 96/315/CECA, relativa ad aiuti di Stato che l'Irlanda intende concedere a favore dell'impresa siderurgica Irish Steel (GU L 121, pag. 16), IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata), composto dai signori R.M. Moura Ramos, presidente, e R. Garcia-Valdecasas, dalle signore V. Tiili, e P. Lindh e dal signor P. Mengozzi, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 novembre 1998, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in prosieguo: il «Trattato» o «Trattato CECA») vieta, in linea di principio, gli aiuti di Stato ad imprese siderurgiche, dichiarando, all'art. 4, lett. c), incompatibili col mercato comune del carbone e dell'acciaio «le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma».
punto 2
L'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato stabilisce quanto segue: « In tutti i casi non previsti dal presente trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione della Commissione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del Comitato consultivo. La stessa decisione o raccomandazione, presa nella medesima forma, determina eventualmente le sanzioni applicabili».
punto 3
Nell'intento di rispondere alle esigenze della ristrutturazione del settore siderurgico, la Commissione si è basata sulle precitate disposizioni dell'art. 95 del Trattato per istituire, a partire dall'inizio degli anni '80, un regime comunitario degli aiuti che autorizza la concessione di aiuti statali alla siderurgia in taluni casi tassativamente elencati. Tale regime è stato successivamente adattato per far fronte alle difficoltà congiunturali dell'industria siderurgica. Il codice comunitario degli aiuti alla siderurgia in vigore durante il periodo considerato nel caso in esame risulta così il quinto della serie ed è stato adottato con la decisione della Commissione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: il «codice degli aiuti» o «quinto codice»). Il quinto codice è rimasto in vigore sino al 31 dicembre 1996. È stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dalla decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338, pag. 42), che costituisce il sesto codice degli aiuti alla siderurgia. Dai ‘considerando’ del quinto codice emerge che esso istituisce, al pari dei precedenti codici, un sistema comunitario diretto ad applicarsi agli aiuti, specifici o meno, concessi dagli Stati in qualunque forma. Il codice non autorizza né gli aiuti al funzionamento né gli aiuti alla ristrutturazione, a meno che non si tratti di aiuti per la chiusura di impianti (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1997, causa T-243/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-1887, punto 3; in prosieguo: la «sentenza British Steel»).
punto 4
Parallelamente al codice degli aiuti, che costituisce una decisione generale, la Commissione ha fatto ricorso, in varie riprese, all'art. 95 del Trattato al fine di emanare decisioni individuali che autorizzavano la concessione di specifici aiuti di Stato a titolo eccezionale. Ciò premesso, la Commissione adottava il 12 aprile 1994 sei decisioni individuali che autorizzavano, rispettivamente, la concessione degli aiuti che la Germania intendeva accordare all'impresa siderurgica EKO Stahl AG, Eisenhüttenstadt (decisione 94/256/CECA, GU L 112, pag. 45; in prosieguo: la «decisione 94/256»), gli aiuti che il Portogallo intendeva accordare all'impresa siderurgica Siderurgia Nacional (decisione 94/257/CECA, GU L 112, pag. 52; in prosieguo: la «decisione 94/257»), gli aiuti che la Spagna intendeva accordare all'impresa pubblica di siderurgia integrata Corporación de la Siderurgia Integrai (CSI) (decisione 94/258/CECA, GU L 112, pag. 58; in prosieguo: la «decisione 94/258»), gli aiuti che l'Italia intendeva accordare alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico Ilva) (decisione 94/259/CECA, GU L 112, pag. 64; in prosieguo: la «decisione 94/259 »), gli aiuti che la Germania intendeva accordare all'impresa siderurgica Sächsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/Sachsen (decisione 94/260/CECA, GU L 112, pag. 71; in prosieguo: la «decisione 94/260»), e gli aiuti che la Spagna intendeva accordare alla Sidenor, impresa che produce acciai speciali (decisione 94/261/CECA, GU L 112, pag. 77; in prosieguo: la «decisione 94/261»). Tali decisioni erano oggetto di tre ricorsi d'annullamento dinanzi al Tribunale, da cui sono scaturite le sentenze 24 ottobre 1997, causa T-239/94, EISA/Commissione (Racc. pag. II-1839; in prosieguo: la «sentenza EISA»), causa T-244/94, British Steel, e Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione (Racc. pag. II-1963; in prosieguo la «sentenza Wirtschaftsvereinigung»).

Sentenza › I fatti all'origine della controversia

punto 5
La Irish Steel Ltd (in prosieguo: la «Irish Steel») è una società controllata interamente dallo Stato, che gestisce l'unico impianto irlandese di produzione e laminazione dell'acciaio; la società è stabilita a Haulbowline, Cobh, nella contea di Cork. La Irish Steel dispone di una capacità produttiva annua di acciaio liquido pari a 500000 tonnellate e di fabbricazione di prodotti laminati a caldo (profilati) pari a 343000 tonnellate. Nel corso dei cinque esercizi commerciali dal 1990 al 1995 la sua produzione reale di prodotti laminati a caldo è stata, rispettivamente, di 278000, 248000, 272000, 276000 e 258000 tonnellate, corrispondenti a livelli di produttività considerevolmente inferiori alla capacità produttiva.
punto 6
Nel periodo 1980-1985, la Irish Steel beneficiava di aiuti da parte del governo irlandese, a seguito di autorizzazione nella Commissione, per un valore di 183 milioni di IRL. L'impresa attraversava successivamente un periodo di dissesto finanziario persistente che ha condotto, alla fine dell'esercizio 1994-1995, all'accumulo di passività'complessivamente ammontanti ad oltre 138 milioni di IRL.
punto 7
Nel 1993, il governo irlandese garantiva con una propria cauzione due finanziamenti (rispettivamente di 10 milioni e di 2 milioni di IRL) concessi ad un tasso di interesse effettivo inferiore a quello di mercato. Tali finanziamenti venivano ritenuti necessari per consentire la continuazione dell'attività dell'impresa. Tale misura di aiuto non veniva notificata, all'epoca, alla Commissione.
punto 8
Il deterioramento della situazione finanziaria della Irish Steel induceva il governo irlandese a notificare alla Commissione, con lettera 1o marzo 1995, un piano di ristrutturazione della società nonché i relativi aiuti pubblici. Il piano prevedeva un contributo di 40 milioni di IRL di fondi propri e la garanzia pubblica del finanziamento di 10 milioni di IRL indicata al punto precedente (in prosieguo: il «primo piano di ristrutturazione»). Contemporaneamente le autorità irlandesi avviavano trattative dirette alla privatizzazione della Irish Steel.
punto 9
Il 4 aprile 1995, con comunicazione della Commissione 95/C 284/04 indirizzata, ai sensi dell'art. 6, n. 4, del codice degli aiuti, agli Stati membri e ai terzi interessati in merito agli aiuti che l'Irlanda aveva deciso di concedere alla Irish Steel (GU C 284, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione 95/C»), la Commissione invitava gli interessati a presentare osservazioni in ordine alla compatibilità delle misure notificate con il mercato comune. La prima notificazione 1o marzo 1995 veniva tuttavia revocata con lettera del 7 settembre successivo e le autorità irlandesi procedevano ad una nuova notificazione, con modifiche, alla Commissione. Tale seconda notificazione comprendeva un nuovo progetto di aiuti pubblici a titolo di contropartita per l'acquisizione della Irish Steel, a seguito di gara pubblica, da parte della società privata Ispat International (con sede in Indonesia, controllata da capitali indiani ed operante in vari paesi). Tale secondo progetto non veniva comunicato ai terzi interessati.
punto 10
In base alle stime della Commissione, gli aiuti pubblici previsti nel quadro della cessione della Irish Steel ammontavano complessivamente a 38,298 milioni di IRL. Tali interventi si ripartivano come segue: cancellazione del prestito di Stato senza interessi a concorrenza massima di 17 milioni di IRL; conferimento in denaro a concorrenza massima di 2,831 milioni di IRL per il ripianamento del disavanzo di bilancio; conferimento in denaro a concorrenza massima di 2,36 milioni di IRL per opere specifiche di ripristino ambientale; conferimento in denaro a concorrenza massima di 4,617 milioni di IRL a copertura degli oneri di concessione del finanziamento; conferimento in denaro a concorrenza massima di 0,628 milioni di IRL a copertura del disavanzo del fondo pensioni; un ulteriore conferimento in denaro a concorrenza massima di 7,2 milioni di IRL, in considerazione delle modifiche del piano di ristrutturazione cui era subordinata l'approvazione del Consiglio; garanzie di indennizzo a concorrenza massima di 2,445 milioni di IRL in relazione all'eventuale debito fiscale residuo e ad altri costi ed obbligazioni finanziarie pregresse; un elemento di aiuto a concorrenza massima di 1,217 milioni di IRL, contenuto nelle garanzie di Stato relative a due prestiti per complessivi 12 milioni di IRL (tali garanzie, comprese nel procedimento avviato ai sensi dell'art. 6, n. 4, del codice degli aiuti alla siderurgia, sono state attualmente — in base all'accordo di cessione della società — effettivamente riassunte dall'investitore, che ha fornito al governo irlandese una controgaranzia per tali rischi).
punto 11
Il secondo piano di ristrutturazione prevedeva che l'Ispat International acquisisse l'intero pacchetto azionario della Irish Steel al prezzo di 1 IRL accollandosi tutti i debiti e le passività residue, ad eccezione di un prestito statale senza interessi, ammontante a 17 milioni di IRL, che sarebbe stato cancellato. L'Ispat International si impegnava inoltre a procedere ad un conferimento capitale di 5 milioni di IRL e ad effettuare, nel corso dei cinque anni successivi, investimenti per complessivi 25 milioni di IRL.
punto 12
Con lettera 11 ottobre 1995, la Commissione comunicava tale secondo progetto al Consiglio (in prosieguo: la «comunicazione 11 ottobre 1995»), che l'approvava il 22 dicembre successivo. La decisione della Commissione 27 febbraio 1996, 96/315/CECA, relativa ad aiuti di Stato che l'Irlanda intende concedere a favore dell'impresa siderurgica Irish Steel, pubblicata il 21 maggio 1996 (GU L 121, pag. 16; in prosieguo: la «decisione impugnata»), autorizzava la concessione degli aiuti statali ivi previsti.
punto 13
La Commissione subordinava la propria autorizzazione al rispetto delle condizioni esposte ai punti V-VII della decisione impugnata e indicate negli artt. 2-5 della decisione medesima. Al punto V della decisione impugnata è previsto, in particolare, «che non vi siano aumenti dell'attuale capacità produttiva di acciaio liquido e di prodotti finiti laminati a caldo, a parte l'aumento dovuto al miglioramento della produttività, per almeno un quinquennio a decorrere dall'ultimo versamento di aiuti previsto dal piano».
punto 14
Tuttavia, a differenza delle decisioni 94/256, 94/257, 94/258, 94/259, 94/260 e 94/261, la decisione impugnata non imponeva la riduzione della capacità produttiva in base al rilievo che ciò «non [era] tecnicamente possibile (...) senza chiudere l'impianto (...) dato che la Irish Steel dispone di un unico laminatoio a caldo» (punto V). La Commissione imponeva tuttavia alla Irish Steel le seguenti condizioni ulteriori: non ampliare la gamma dei prodotti, già comunicata dalla Commissione nel novembre 1995, nei cinque anni successivi al versamento degli aiuti, non produrre travicelle di dimensioni superiori a quelle allora prodotte, non superare un tetto di produzione di prodotti finiti laminati a caldo e di prodotti semifiniti (billette) nei singoli esercizi finanziari sino al 30 giugno 2000, e contenere entro un determinato livello le vendite europee di prodotti finiti (sul territorio della Comunità, in Svizzera e in Norvegia) nel corso del medesimo periodo.
punto 15
Con atto 18 giugno 1996, la denominazione sociale della società Irish Steel veniva modificata in Irish Ispat Ltd (in prosieguo: l'«Ispat»).

Sentenza › Il procedimento

punto 16
Con atto depositato nella cancelleria I'll giugno 1996, la British Steel ple (in prosieguo: la «British Steel») ha chiesto, ai sensi dell'art. 33 del Trattato, l'annullamento della decisione impugnata.
punto 17
Parallelamente, avverso la stessa decisione è stato presentato, in data 10 luglio 1996, altro ricorso da parte dell'associazione Wirtschaftsvereinigung Stahl, registrato nella cancelleria del Tribunale col numero di ruolo T-106/96.
punto 18
Nell'ambito della presente causa, la Ispat e l'Irlanda hanno depositato nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente in data 5 novembre e 6 novembre 1996, domanda di intervento a sostegno della convenuta. La società Hoogovens Staal BV (in prosieguo: la «Hoogovens») ha depositato dal canto suo nella cancelleria del Tribunale, in data 8 novembre 1996, domanda d'intervento a sostegno della ricorrente. La ricorrente ha depositato, il 5 dicembre 1996, osservazioni in ordine alle domande di intervento.
punto 19
La British Steel ha depositato nella cancelleria del Tribunale, in data 21 e 28 novembre 1996, domanda di trattamento riservato per taluni elementi del ricorso, del controricorso (nella parte in cui vengono ripresi elementi del ricorso) e della replica.
punto 20
Con ordinanza 29 maggio 1997, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha ammesso gli interventi a sostegno della convenuta e del ricorrente, accogliendo parzialmente la domanda di trattamento riservato.
punto 21
La Ispat ha inoltre chiesto al Tribunale in due riprese, con lettera depositata nella cancelleria il 26 agosto 1997 nonché nella memoria di intervento, di poter accedere a taluni atti processuali relativi alla causa oggetto della sentenza British Steel. Il Tribunale ha respinto la richiesta con lettere 19 settembre 1997 e 22 ottobre 1997.
punto 22
Su relazione del giudice relatore (Quarta Sezione ampliata), il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale invitando le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti. All'udienza del 25 novembre 1998 le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale.

Sentenza › Conclusioni delle parti

punto 23
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: annullare la decisione impugnata; condannare la Commissione alle spese, ivi comprese quelle della ricorrente; porre le spese relative all'intervento a carico delle stesse intervenienti.
punto 24
L'interveniente Hoogovens conclude che il Tribunale voglia: annullare in toto la decisione impugnata; condannare la Commissione alle spese.
punto 25
La Commissione, sostenuta dall'Irlanda, conclude che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese.
punto 26
L'interveniente Ispat conclude che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle relative al suo intervento.

Sentenza › In ordine alla ricevibilità › Argomenti delle parti

punto 27
La Commissione sostiene che il ricorso sarebbe tardivo, in quanto la ricorrente non avrebbe rispettato il termine di un mese a decorrere dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione, termine fissato dall'art. 33, terzo comma, del Trattato. Secondo la Commissione, sostenuta dall'Ispat, il termine previsto dalla detta disposizione inizierebbe parimenti a decorrere dal giorno in cui la ricorrente abbia sufficiente conoscenza dell'atto per poter esercitare il proprio diritto di ricorso, indipendentemente dal fatto che l'atto venga successivamente pubblicato o meno sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Orbene, nella specie, la ricorrente avrebbe avuto sufficiente conoscenza della decisione impugnata al più tardi il 28 febbraio 1996, giorno in cui ha ricevuto il comunicato stampa in cui si riferiva della sua emanazione.
punto 28
La ricorrente sarebbe stata inoltre sempre informata in merito al procedimento di autorizzazione della concessione dell'aiuto alla Irish Steel. Ciò troverebbe conferma, in particolare, nella lettera inviata dalla ricorrente alla Commissione il 10 ottobre 1995 e nella discussione in seno al Comitato consultivo CECA (in prosieguo: il «Comitato») in occasione della riunione del 25 ottobre 1995, organo in cui la ricorrente era rappresentata.
punto 29
Una serie di elementi proverebbe parimenti come la ricorrente avesse riconosciuto di aver avuto sufficiente conoscenza della decisione impugnata ben prima dell'I 1 giugno 1996, data di presentazione del ricorso. La Commissione si richiama al riguardo agli articoli di stampa deìVIrish Times del 21 dicembre 1995 e a due articoli dell'agenzia Reuter 21 dicembre 1995, in cui la ricorrente, a seguito dell'approvazione del Consiglio, avrebbe espresso il proprio intento di contestare la decisione impugnata. Inoltre, la relazione annuale dello «Steel Subsidies Monitoring Committee», ente creato dal Ministero del Commercio e dell'Industria del Regno Unito ai fini della sorveglianza degli aiuti di Stato nel settore della siderurgia, avrebbe precisato che «il Comitato comprende la decisione della British Steel di avviare un'azione nei confronti della Commissione con riguardo alla detta decisione».
punto 30
L'Irlanda sostiene la tesi della Commissione secondo cui il termine previsto dall'art. 33 del Trattato inizierebbe a decorrere dal momento in cui la ricorrente abbia esatta conoscenza dell'atto. Nel caso di specie, in considerazione di stretti legami esistenti tra il Ministero del Commercio e dell'Industria del Regno Unito e la «Steel Subsidies Monitoring Committee», la ricorrente avrebbe ricevuto notifica della decisione impugnata per mezzo del Ministero britannico del Commercio e dell'Industria già vari mesi prima di ricevere il testo da parte della Commissione.
punto 31
La ricorrente, sostenuta dalla Hoogovens, sostiene invece di non aver avuto esatta conoscenza della decisione impugnata se non nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vale a dire il 21 maggio 1996. La ricorrente avrebbe chiesto alla Commissione copia della detta decisione nella settimana del giorno in cui questa venne emanata, ma l'avrebbe ricevuta solamente il 28 maggio 1996 (successivamente alla pubblicazione dell'atto), ragion per cui non avrebbe potuto chiederne l'annullamento prima della sua pubblicazione.
punto 32
In ogni caso, l'interpretazione dell'art. 33, terzo comma, del Trattato CECA (nonché dell'art. 173 del Trattato CE, divenuto, con modificazioni, art. 230 CE) operata dalla Commissione, secondo cui il termine ivi previsto inizierebbe a decorrere dal giorno in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto, indipendentemente dalla successiva pubblicazione dell'atto medesimo, si porrebbe in contrasto col tenore di tali disposizioni e della giurisprudenza della Corte.

Sentenza › In ordine alla ricevibilità › Giudizio del Tribunale

punto 33
A termini dell'art. 33, terzo comma, del Trattato, i ricorsi di annullamento devono essere proposti entro il termine di un mese a decorrere, secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione della decisione o della raccomandazione. La Corte, interpretando tale disposizione alla luce dell'art. 173, quinto comma, del Trattato CE, ha affermato che, in mancanza di pubblicazione e di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda di chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole e che il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi in modo da potere esercitare il proprio diritto di ricorso (sentenze della Corte 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke, Racc. pag. 3761, punto 14, e 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione, Racc. pag. I-4413, punti 22-24).
punto 34
Inoltre, il Tribunale ha già avuto modo di affermare, nell'ambito del Trattato CE, che il criterio della data della conoscenza dell'atto in quanto dies a quo è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto (v. sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-11/95, BP Chemicals Limited/Commissione, Racc. pag. II-3235, punto 47, nonché la giurisprudenza ivi citata).
punto 35
Nella specie, la decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 21 maggio 1996. Il ricorso depositato I'11 giugno 1996 è stato quindi proposto entro il termine di un mese di cui all'art. 33, terzo comma, del Trattato.
punto 36
Ciò premesso, non occorre fare applicazione del criterio sussidiario e gli argomenti della Commissione diretti ad accertare che la ricorrente avesse avuto conoscenza della decisione impugnata già prima della sua pubblicazione sono quindi inoperanti.
punto 37
Alla luce della suesposte considerazioni emerge che il motivo relativo all'irricevibilità del ricorso dev'essere respinto.

Sentenza › Sul merito

punto 38
La ricorrente deduce, a sostegno della domanda di annullamento, tre motivi relativi, rispettivamente, all'incompetenza della Commissione ai fini dell'emanazione della decisione impugnata, alla violazione del Trattato e di tutte le norme giuridiche relative alla sua applicazione, nonché alla violazione di forme sostanziali.

Sentenza › Sul merito › 1. Sul motivo relativo all'incompetenza della Commissione › Argomenti delle parti

punto 39
La ricorrente ritiene che gli argomenti da essa dedotti nella specie coincidano, sostanzialmente, con quelli esposti nel ricorso relativo alla causa oggetto della menzionata sentenza British Steel. La ricorrente, sostenuta dalla Hoogovens, sostiene che la Commissione non fosse competente ad adottare le decisioni controverse. Il codice degli aiuti, nella parte in cui si oppone all'autorizzazione di aiuti incompatibili con le sue disposizioni, costituirebbe un quadro normativo esaustivo e vincolante. In particolare, l'art. 1 di detto codice vieterebbe espressamente tutti gli aiuti al funzionamento e agli investimenti. La Commissione non sarebbe stata pertanto legittimata ad autorizzare la concessione di siffatti aiuti con le due decisioni impugnate. Essa non potrebbe arrogarsi tale potere basandosi sull'art. 95, primo comma, del Trattato, poiché avrebbe adottato in forza dell'art. 95 lo stesso codice degli aiuti, che stabilirebbe definitivamente i criteri da applicare per la realizzazione degli obiettivi del Trattato, fatta salva una sua modifica per effetto di decisione generale.
punto 40
A questo proposito, la ricorrente sottolinea che la Commissione, quando intenda autorizzare aiuti che non soddisfano le condizioni enunciate dal codice, deve modificare il testo stesso del codice mediante una decisione generale che si applica a tutte le imprese interessate. Infatti, il codice degli aiuti diverrebbe completamente inutile se potesse essere eluso mediante decisioni individuali che la Commissione sia indotta ad adottare per tener conto dei singoli casi. Orbene, nel caso di specie, la Commissione non avrebbe emendato il codice degli aiuti, ma si sarebbe limitata ad adottare decisioni che, contravvenendo alle norme di detto codice, accorderebbero irregolarmente aiuti a talune imprese pubbliche a danno di concorrenti che non hanno fruito dell'autorizzazione di aiuti di Stato. Per di più, nella specie, la Commissione non avrebbe imposto alcuna riduzione della capacità di produzione in contropartita all'autorizzazione dell'aiuto.
punto 41
La ricorrente aggiunge, nelle osservazioni relative alla memoria d'intervento e con riguardo alla sentenza British Steel, due altri argomenti a sostegno di tale motivo. Essa deduce, in primo luogo, che il quinto codice dovrebbe essere interpretato in relazione con i precedenti codici degli aiuti (v. sentenza British Steel, punto 47). Da tale interpretazione emergerebbe che il carattere esaustivo e vincolante del codice varrebbe per tutti gli aiuti e non unicamente per gli aiuti elencati dal codice. In secondo luogo, ancorché il quinto codice sia vincolante solamente per gli aiuti ivi elencati, il contributo in denaro di 2,36 milioni di IRL, destinato a finanziare «opere specifiche di ripristino ambientale», rientrerebbe nella categoria degli « aiuti a favore della tutela dell'ambiente » di cui all'art. 3 del detto codice.
punto 42
La Commissione sostiene essenzialmente che i vari codici degli aiuti sono stati emanati in forza dell'art. 95 del Trattato e si basano, pertanto, sullo stesso fondamento normativo della decisione controversa. Il valore giuridico di detti atti sarebbe quindi identico e il quinto codice non potrebbe essere considerato definitivo e vincolante.
punto 43
L'Ispat sostiene che la Commissione disponeva del potere di emanare la decisione controversa in base all'art. 95 del Trattato. L'emanazione del quinto codice, in base all'art. 95 stesso, non farebbe venir meno i poteri della Commissione in materia.
punto 44
Secondo l'Irlanda, non sarebbe concepibile che un atto di diritto derivato quale il codice degli aiuti possa essere utilizzato per togliere l'effetto utile ad una norma di diritto primario quale l'art. 95 del Trattato. L'esistenza del quinto codice non potrebbe impedire alla Commissione di emanare decisioni individuali in base all'art. 95 del Trattato al fine di approvare la concessione di aiuti ad imprese siderurgiche in casi al di fuori della sfera d'applicazione del codice medesimo.

Sentenza › Sul merito › 1. Sul motivo relativo all'incompetenza della Commissione › Giudizio del Tribunale

punto 45
Si deve ricordare, in limine, che dalla motivazione del quinto codice (e in particolare dal punto I) emerge che esso mirava anzitutto «a non privare la siderurgia del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nonché di quelli destinati ad adattare gli impianti alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente». Nell'intento di ridurre le sovraccapacità produttive e di riequilibrare il mercato, esso autorizzava del pari, a talune condizioni, « gli aiuti sociali destinati a favorire una chiusura parziale di impianti nonché gli aiuti destinati a finanziare la cessazione definitiva di attività CECA per le imprese meno competitive ». Come già affermato dal Tribunale, in particolare nella sentenza British Steel, il codice degli aiuti indicava, in termini generali, talune categorie di aiuti che esso considerava compatibili con il Trattato (punti 47 e 49). Esso introduceva, a determinate condizioni, deroghe di portata generale al divieto degli aiuti di Stato per quanto riguarda esclusivamente gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti alla chiusura degli impianti nonché gli aiuti regionali alle imprese siderurgiche stabilite nel territorio o in una parte del territorio di taluni Stati membri.
punto 46
Ciò premesso, il codice degli aiuti costituisce un quadro normativo esauriente vincolante solo per gli aiuti compatibili con il Trattato da esso indicati. In tale materia, esso istituisce un sistema complessivo destinato a garantire un trattamento uniforme, nell'ambito di un unico procedimento, di tutti gli aiuti che rientrano nelle categorie esenti da esso definite. La Commissione è quindi vincolata da tale sistema soltanto quando valuti la compatibilità col Trattato di aiuti considerati dal codice stesso. Essa non può pertanto autorizzare siffatti aiuti mediante una decisione individuale in contrasto con le norme generali stabilite dal codice (v. sentenze EISA, punto 71, British Steel, punto 50, e Wirtschaftsvereinigung, punto 42).
punto 47
Al contrario, gli aiuti che non rientrano nell'ambito delle categorie esentate dal divieto per effetto delle disposizioni del codice possono fruire di una deroga individuale a tale divieto, qualora la Commissione ritenga, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere discrezionale in forza dell'art. 95 del Trattato, che tali aiuti siano necessari per il conseguimento degli obiettivi del Trattato. Infatti, il codice degli aiuti non può essere diretto a vietare aiuti non rientranti nelle categorie tassativamente elencate nel codice medesimo. La Commissione non è competente in forza dell'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato, che riguarda unicamente i casi non previsti dal Trattato (v. sentenza 12 luglio 1962, causa 9/61, Paesi Bassi/Alta Autorità, Race. pag. 403, punto 2), a vietare talune categorie di aiuti, poiché tale divieto è già previsto dallo stesso Trattato, al suo art. 4, lett. c). Gli aiuti che non rientrano nelle categorie che il codice esenta da detto divieto rimangono pertanto esclusivamente soggetti all'ambito di applicazione dell'art. 4, lett. c). Ne consegue che, qualora siffatti aiuti risultino tuttavia necessari per realizzare gli obiettivi del Trattato, la Commissione è legittimata ad avvalersi dell'art. 95 del Trattato al fine di far fronte a tale situazione imprevista, se del caso, mediante una decisione individuale (v., in tal senso, sentenze EISA, punto 72, British Steel, punto 51, e Wirtschaftsvereinigung, punto 43).
punto 48
Nella specie, gli aiuti di Stato oggetto della decisione impugnata, consentendo la ristrutturazione e, con ciò, la privatizzazione dell'Irish Steel, non rientrano nella sfera d'applicazione del codice degli aiuti. La Commissione poteva legittima-mente autorizzare tali aiuti per mezzo di una decisione individuale emanata in base all'art. 95 del Trattato, in presenza dei requisiti previsti dalla disposizione medesima.
punto 49
La ricorrente sostiene al contrario, richiamandosi al riguardo alle sentenze EISA, British Steel e Wirtschaftsvereinigung, che il contributo in denaro pari a un massimo di 2,36 milioni di IRL, destinato al finanziamento di opere specifiche di ripristino ambientale, rientrasse nelle categorie indicate dal codice degli aiuti e che, conseguentemente, la Commissione non potesse autorizzare tali aiuti al di fuori della procedura prevista dal codice medesimo.
punto 50
L'art. 3 del codice degli aiuti esenta «gli aiuti destinati ad agevolare l'adattamento alle nuove disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente degli impianti in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di dette norme» il cui importo non superi il 15% in equivalente sovvenzione netto delle spese di investimento direttamente connesse con le misure di tutela ambientale considerate.
punto 51
Nella specie, il menzionato contributo non rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 3 del codice. Come precisato dal rappresentante dell'Ispat all'udienza, tale contributo, ancorché destinato a finanziare l'adattamento degli impianti a requisiti legislativi di tutela dell'ambiente, supera il 15% in equivalente sovvenzione netta delle relative spese di investimento. Tale aiuto non è quindi esentato, in base alla detta disposizione, dal divieto generale sancito dall'art. 4, lett. c), del Trattato.
punto 52
Ciò premesso, tale aiuto poteva essere autorizzato mediante decisione individuale direttamente fondata sull'art. 95 del Trattato, in presenza dei requisiti previsti dal detto articolo (v. supra, punti 46 e 47). Atteso che la decisione impugnata possiede una sfera d'applicazione diversa dal codice degli aiuti, in quanto consente, per ragioni eccezionali e una tantum, aiuti che non potrebbero essere, in linea di principio, compatibili con il Trattato, la deroga da essa autorizzata è del tutto indipendente dal codice degli aiuti. Conseguentemente, essa non è soggetta ai requisiti stabiliti dal codice medesimo e presenta quindi, ai fini del conseguimento degli obiettivi definiti dal Trattato, carattere supplementare rispetto al codice stesso.
punto 53
Dalle suesposte considerazioni emerge che la decisione impugnata non può essere considerata come deroga ingiustificata al quinto codice, bensì costituisce un atto che, al pari del codice medesimo, ha il proprio fondamento normativo nelle disposizioni dell'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato.
punto 54
Ne consegue che il motivo relativo alla pretesa incompetenza della Commissione quanto all'emanazione della decisione impugnata non è fondato.

Sentenza › Sul merito › 2. Sul motivo relativo alla violazione del Trattato o delle sue norme di applicazione

punto 55
La ricorrente suddivide tale motivo in quattro capi. La decisione impugnata violerebbe il Trattato in quanto, in primo luogo, condurrebbe ad una distorsione della concorrenza, in secondo luogo, in quanto non risulterebbe necessaria ai fini della realizzazione di uno degli obiettivi del Trattato, in terzo luogo, poiché si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione e, in quarto luogo, poiché sanerebbe a posteriori aiuti non notificati.

Sentenza › Sul merito › 2. Sul motivo relativo alla violazione del Trattato o delle sue norme di applicazione › Sulla pretesa distorsione della concorrenza

punto 56
La ricorrente suddivide tale punto in due parti. Nella decisione impugnata la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione, da un lato, consentendo alla Irish Steel di aumentare la propria produzione sulla base della previsione che ciò non avrebbe prodotto distorsioni della concorrenza (a) e, dall'altro, in quanto le condizioni imposte alla Irish Steel non sarebbero sufficienti per eliminare qualsiasi effetto anticoncorrenziale (b).

Sentenza › Sul merito › 2. Sul motivo relativo alla violazione del Trattato o delle sue norme di applicazione › Sulla pretesa distorsione della concorrenza › a) La decisione impugnata consente un aumento della produzione e, conseguentemente, produrrebbe una distorsione della concorrenza › Argomenti delle parti

punto 57
Secondo la ricorrente, la concessione degli aiuti alla Irish Steel provocherebbe un'inaccettabile distorsione della concorrenza nel settore dell'acciaio. Essa si richiama al riguardo alla sentenza 3 ottobre 1985, causa 214/83, Germania/Commissione (Race. pag. 3053), in cui la Corte avrebbe affermato che «la Commissione non poteva assolutamente autorizzare la concessione di aiuti statali che non fossero indispensabili per conseguire gli obiettivi contemplati dal Trattato e che fossero tali da causare distorsioni alla concorrenza sul mercato comune dell'acciaio» (punto 30). In tale sentenza la Corte avrebbe inoltre affermato il principio secondo cui la concessione di aiuti sarebbe strettamente connessa alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, in particolare alle riduzioni di capacità.
punto 58
La Commissione avrebbe applicato tale principio nell'emanazione delle decisioni 94/256, 94/257, 94/258, 94/259, 94/260 e 94/261. In tali decisioni la Commissione avrebbe preteso, a titolo di contropartita dell'autorizzazione dell'aiuto, una riduzione delle capacità di produzione (v. la XXIII Relazione sulla politica di concorrenza, punto 481). La decisione impugnata, autorizzando gli aiuti alla Irish Steel senza esigere riduzione di capacità, si porrebbe in flagrante contraddizione con le menzionate decisioni e con la giurisprudenza della Corte.
punto 59
La decisione impugnata, pur riconoscendo la sussistenza di una sovraccapacità nel settore dei profilati e che l'aumento della capacità falserebbe la concorrenza in misura contraria all'interesse comune, consentirebbe alla Irish Steel, sulla base del rilievo che essa svolge un ruolo di minore importanza sul mercato comunitario, di aumentare, da un lato, la propria capacità di produzione e, dall'altro, la produzione e le vendite.
punto 60
Per quanto attiene alla posizione occupata dalla Irish Steel nel mercato di cui trattasi, la Commissione avrebbe erroneamente considerato pertinente l'intero mercato delle travi di acciaio in luogo di quello delle travicelle (travi in acciaio sino a un massimo di 300 mm di altezza), atteso che questi due mercati sarebbero del tutto diversi sia dal punto di vista dell'offerta sia sotto il profilo della domanda (v. la quarta parte della relazione Appeal of article 95 Decision on Irish Steel Limited, Irish Steel and the European Union Market for Billets and Small Beams, T.A.J. Cockerill, allegato al ricorso; in prosieguo: la «relazione Cockerill»). Conseguentemente, la quota di mercato posseduta dalla Irish Steel nell'Europa dell'Ovest sarebbe del 9,1% (calcolata sulle vendite dal 1986 al 1994), e non del 5% come stimato dalla Commissione. Inoltre, tale quota di mercato dovrebbe attestarsi sul 12% nel corso dei cinque anni successivi. In ogni caso, il metodo di definizione del mercato non potrebbe fondarsi sulla classificazione dell'allegato 1 del Trattato, in quanto tale classificazione non è stata redatta per definire mercati di prodotti a fini di analisi della concorrenza.
punto 61
In secondo luogo, l'argomento dell'effetto minimo non troverebbe alcun fondamento né nella giurisprudenza né nella prassi della Commissione.
punto 62
Per quanto attiene all'aumento della capacità di produzione di billette, esso emergerebbe dall'autorizzazione, concessa all'Irish Steel dalla decisione impugnata, di incrementare regolarmente per cinque anni la propria produzione sino a raggiungere, nell'esercizio finanziario 1999/2000, 361000 tonnellate annue di profilati e 90000 tonnellate annue di billette, mentre l'attuale capacità di fusione, pari a 400000 tonnellate annue, consentirebbe all'impresa solamente di realizzare i quantitativi di profilati previsti. Per poter produrre 90000 tonnellate di billette, la Irish Steel avrebbe espresso l'intenzione di acquistare un nuovo impianto di fusione continua e di ristrutturare l'impianto esistente (v. articolo del Metal Bulletin del 25 marzo 1996).
punto 63
Inoltre, la stima della capacità produttiva di travicelle, prima della concessione degli aiuti, sarebbe stata maggiorata in ragione di 10000 tonnellate annue [v. lo studio realizzato dalla Commissione nel 1994 in ordine agli investimenti nelle industrie minerarie e siderurgiche della Comunità, pagg. 119 e 120, tabelle 34 e 36, nonché le dichiarazioni del signor Andropoulos (rappresentante della Commissione) al Comitato (in prosieguo: il «Comitato») nella riunione del 25 ottobre].
punto 64
Infine, il fatto di accrescere la produzione per portarla al suo livello massimo equivarrebbe in realtà ad aumentare la capacità di produzione e tale incremento non sarebbe necessariamente subordinato alla costruzione di una nuova fabbrica, bensì potrebbe essere ottenuto, ad esempio, moltiplicando le squadre di lavoro.
punto 65
Per quanto riguarda l'aumento della produzione e delle vendite, la ricorrente ricorda che la decisione impugnata consente un aumento della produzione di billette e sottolinea che, secondo le dichiarazioni del signor Armstead, direttore generale della Irish Steel (v. articolo del Metal Bulletin, citato sopra), la società intenderebbe dirigere la propria produzione di billette verso la produzione di billette di qualità superiore. Orbene, la relazione Cockerill evidenzierebbe che l'aumento delle vendite di billette di qualità superiore opererebbe a detrimento dei produttori, quale la ricorrente, e provocherebbe una caduta dei prezzi.
punto 66
Per quanto concerne le travicelle, la Irish Steel è stata autorizzata ad aumentare le vendite nell'Europa dell'Ovest in ragione di quasi il 14%. Tale livello delle vendite equivarrebbe al 12% dell'eccedente strutturale annuo medio ammontante, con riguardo alle travi, a poco più di 3 milioni di tonnellate secondo la relazione Cockerill. Peraltro, non potrebbe essere esclusa una stagnazione o una caduta della domanda delle travi, a seguito della stagnazione nel settore dell'edilizia, da cui tale domanda in larga misura dipende e nel quale si riscontra una tendenza alla riduzione del consumo di acciaio. La ricorrente contesta, inoltre, che le riduzioni di capacità fatte valere dalla Commissione possano produrre un effetto significativo a livello dell'offerta.
punto 67
L'aumento della produzione della Irish Steel produrrebbe, quindi, una serie di effetti anticoncorrenziali. In primo luogo, l'aumento delle vendite della Irish Steel comporterebbe una riduzione dei prezzi (nell'ordine del 10,48%) atteso che gli altri produttori cercherebbero di mantenere il volume delle proprie vendite, con conseguente caduta del prezzo delle travi ad un livello molto vicino a quello dei costi variabili. In secondo luogo, tale riduzione dei prezzi produrrebbe conseguenze negative sulla redditività delle imprese non sovvenzionate, costringendo a lungo termine altri fabbricanti a cessare la produzione. In terzo luogo, atteso che il livello dei prezzi sarebbe già inferiore a quello necessario per garantire la normale retribuzione del capitale e consentire i reinvestimenti, una riduzione di prezzi potrebbe far cadere il livello globale degli investimenti dei produttori attuali al di sotto di quello necessario per garantire la continuazione dell'attività nel settore a lungo termine. Infine, a parere della British Steel, tale riduzione dei prezzi provocherebbe una perdita globale in termini di ricavi pari a circa 10 milioni di UKL.
punto 68
Ciò premesso, la Commissione avrebbe erroneamente dedotto che l'aumento di produzione della Irish Steel contribuirebbe a risolvere i problemi di sovraccapacità e non provocherebbe una distorsione della concorrenza. Inoltre, nella valutazione di tale distorsione della concorrenza, poco rileverebbe il fatto che la Irish Steel aumenti la propria capacità di produzione migliorando la propria redditività. Ciò che rileverebbe sarebbe la quantità dei prodotti immessi sul mercato.
punto 69
La Commissione fa presente, dal canto suo, che le stime economiche della ricorrente devono essere corrette. In primo luogo, per quanto attiene all'aumento della capacità produttiva, la capacità della Irish Steel di produzione di acciaio grezzo e di fusione resterebbe invariata, vale a dire 500000 tonnellate.
punto 70
Per quanto concerne la capacità di produzione di travicelle, la sua rivalutazione non potrebbe equivalere ad un aumento per il futuro. In realtà, l'unico cambiamento intervenuto nella situazione della Irish Steel sarebbe stata una riduzione della produzione di prodotti laminati a caldo nel 1992.
punto 71
Inoltre, la ricorrente falserebbe la situazione reale del mercato laddove afferma che la capacità di produzione di travicelle della Irish Steel rappresenterebbe il 12% del mercato dell'Europa dell'Ovest. Per arrivare a tale conclusione, la ricorrente avrebbe infatti posto a raffronto la produzione massima autorizzata dalla Irish Steel nel 1999/2000 con i livelli attuali di capacità dell'impresa. Per contro, prendendo come base la produzione globale di travi della CE (12275000 tonnellate) per il 1994, la quota di mercato della Irish Steel (361000 tonnellate) rappresenterebbe solo il 2,9%.
punto 72
In secondo luogo, per quanto concerne gli aumenti di produzione delle travicelle, la decisione impugnata ha espressamente previsto che tale aumento verrebbe realizzato nell'ambito dell'incremento risultante dal miglioramento della produttività. Per quanto attiene alla stima dell'aumento delle vendite dell'Europa occidentale sino al 1999/2000, la ricorrente avrebbe trascurato nei propri calcoli che la produzione della Irish Steel si trovava nel 1994/1995 su livelli bassi anomali. Prendendo a riferimento i livelli di produzione del 1990/1991, l'incremento delle vendite ammonterebbe solamente al 6% circa su un periodo di cinque anni, invece del 14% come indicato dalla ricorrente.
punto 73
In terzo luogo, per quanto riguarda la pretesa distorsione della concorrenza, la Commissione ritiene di non aver mai negato che la decisione impugnata possa produrre un tale effetto, che d'altronde non sarebbe vietato dalla menzionata sentenza Germania/Commissione. Tuttavia, le deduzioni della ricorrente non proverebbero che tale distorsione della concorrenza si porrebbe in contrasto con l'interesse comune.
punto 74
Anzitutto, per quanto attiene alle billette, la produzione della Irish Steel nel periodo oggetto della decisione impugnata dovrebbe passare da 30000 tonnellate a 90000 tonnellate, che rappresenterebbero lo 0,2% del consumo comunitario attuale, pari a 40 milioni di tonnellate circa (in base ai dati contenuti nella relazione Cockerill). Anche qualora la Irish Steel dovesse produrre esclusivamente billette di elevata qualità, la sua quota di mercato continuerebbe ad essere trascurabile rispetto alla posizione di quasi monopolio della ricorrente in tale mercato.
punto 75
Inoltre, per quanto attiene al mercato delle travicelle, la Commissione, sostenuta dall'Ispat e richiamandosi alla relazione Report on Commission Decision 96/315/ECSC del 7 febbraio 1996, di F. O'Toole e P.Walsh (allegata alla memoria d'intervento dell'Ispat), contesta di essere incorsa in un errore di valutazione laddove ha assunto quale mercato pertinente quelle delle travi in luogo di quello delle travicelle.
punto 76
Infine, per quanto concerne gli effetti dell'aumento della produzione dell'Irish Steel sui prezzi e sugli utili dei concorrenti, i calcoli e le stime della ricorrente si baserebbero, anche questa volta, su valori non comparabili, risultando in tal modo esagerati.
punto 77
Secondo la Ispat, la ricorrente chiede al Tribunale di esercitare il proprio sindacato sull'analisi economica posta a base della decisione impugnata. Essa rileva che i dati esposti dalla ricorrente a sostegno della deduzione secondo cui la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione devono essere rettificati. Per quanto attiene alla reale capacità di produzione della sua fabbrica, questa ammonta a 500000 tonnellate di acciaio liquido. Con un tasso di trasformazione nel passaggio dall'acciaio liquido alle billette del 98,5% circa, essa disporrebbe di una capacità di fusione di billette pari a 492500 tonnellate il che sarebbe sufficiente per produrre 361000 tonnellate di prodotto finito, nonché 90000 tonnellate di billette (previste a termine) per il mercato libero.
punto 78
La Ispat contesta, inoltre, l'affermazione secondo cui essa intenderebbe munirsi di una nuova linea di fusione continua. L'articolo del Metal Bulletin sul quale si fonda la ricorrente opererebbe un'erronea interpretazione degli intendimenti del signor Armstead. Peraltro, sarebbe del tutto irrealistico installare una nuova linea di fusione continua solamente per far passare la produzione delle billette da 65 tonnellate a 85 tonnellate l'ora come menzionato in tale articolo.
punto 79
L'Irlanda ritiene che, in primo luogo, non esista alcuna regola generale che obblighi la Commissione a imporre riduzioni di capacità a titolo di condizione preliminare per la concessione di aiuti di Stato. Ogni decisione individuale costituisce un atto sui generis e, nella specie, non potendo imporre riduzioni di capacità alla Irish Steel, la Commissione avrebbe optato per un piano di ristrutturazione che implicherebbe rilevanti limitazioni alla produzione e alle vendite. Conseguentemente, la validità della decisione impugnata non sarebbe inficiata dal fatto che non è stata imposta alcuna riduzione di capacità.
punto 80
In secondo luogo, l'Irlanda osserva che, ai fini della valutazione se la decisione impugnata abbia prodotto una distorsione della concorrenza, sarebbe importante accertare se la concorrenza sia stata falsata in misura contraria all'interesse comune. Tenuto conto del fatto che la capacità potenziale di fusione dell'Irish Steel era di 50000 tonnellate nel 1998 e che tale valore costituiva solamente lo 0,33% dei 184 milioni di tonnellate previste per tutta la Comunità, qualsiasi eventuale distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di un aiuto di Stato alla Irish Steel rientrerebbe nella categoria de minimis. Per quanto le distorsioni minori non sfuggano all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, la severità delle condizioni imposte dalla Commissione garantirebbe la validità della decisione impugnata, atteso che questa potrebbe trovare giustificazione nell'interesse comune dell'industria siderurgica comunitaria.

Sentenza › Sul merito › 2. Sul motivo relativo alla violazione del Trattato o delle sue norme di applicazione › Sulla pretesa distorsione della concorrenza › a) La decisione impugnata consente un aumento della produzione e, conseguentemente, produrrebbe una distorsione della concorrenza › Giudizio del Tribunale

punto 81
Nel settore degli aiuti di Stato la Corte ha già affermato, nella sentenza Germania/Commissione, citata supra, che la Commissione non può autorizzare la concessione di aiuti statali che siano « tali da causare distorsioni alla concorrenza sul mercato comune dell'acciaio» (punto 30). Nello stesso senso, nella sentenza 13 giugno 1958, causa 15/57, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Alta Autorità, Racc. pag. 155, 187), la Corte ha parimenti affermato che la Commissione è soggetta all'obbligo «di agire con prudenza e di intervenire soltanto dopo aver accuratamente valutato i vari interessi in gioco, limitando — per quanto possibile — i prevedibili pregiudizi nei confronti dei terzi ».
punto 82
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, la Commissione dispone in materia di un «ampio potere discrezionale, correlato alle responsabilità politiche» conferitele (v. sentenza della Corte 26 luglio 1990, causa C-8/89, Zardi, Racc. pag. I-2515, punto 11). Conseguentemente, solo il «carattere manifestamente inidoneo» o sproporzionato di una decisione emanata dalla Commissione, in relazione allo scopo che essa intende perseguire, può inficiare la legittimità della decisione medesima (v. sentenze della Corte 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti, Racc. pag. 2301, nonché 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder HS Kraftfutter, Racc. pag. 2237, punto 22).
punto 83
Per quanto attiene alla distorsione della concorrenza causata dalla decisione impugnata, occorre anzitutto analizzare se la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione nella definizione del mercato dei prodotti pertinenti assunto a base del calcolo della quota di mercato posseduta dall'impresa beneficiaria, nel calcolo delle capacità di produzione necessarie per assicurare gli aumenti di produzione previsti dalla decisione impugnata (art. 2) e nell'analisi degli effetti dell'aiuto sulla concorrenza.
punto 84
Si deve rilevare, in primo luogo, che gli elementi relativi alla definizione ratione materiae del mercato su cui la ricorrente si basa (quarta parte della relazione Cockerill) non consentono di trarre la conclusione che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha individuato il mercato interessato in quello delle travi in generale. La ricorrente sostiene che, nell'ambito del mercato delle travi (prodotti finiti lunghi laminati a caldo), vi sarebbe un sottomercato distinto, vale a dire quello delle travicelle (travi in acciaio sino ad un massimo di 300 mm di altezza) in cui si collocherebbe la produzione della Irish Steel. A suo parere, in considerazione delle loro caratteristiche ben differenti, sia con riguardo ai prezzi sia con riguardo ai pesi ed alle modalità di magazzinaggio, le travi e le travicelle non potrebbero essere considerate sufficientemente intersostitutive. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto — e la relazione Cockerill non contraddice tale analisi — che tali limiti di sostituibilità sotto il profilo della domanda non consentono di affermare che i due mercati siano differenti, atteso che vi sarebbe una sostituibilità a livello dell'offerta che consentirebbe alla maggior parte dei produttori di riconvertire la produzione, nel caso in cui la domanda di travi di piccole dimensioni dovesse aumentare, senza incorrere in costi o rischi supplementari. Infatti, come indicato dalla ricorrente stessa, i due terzi della produzione di travicelle sono realizzati in cosiddetti « multi mills » che presentano una maggiore flessibilità di produzione ed una gamma più ampia di prodotti (punti 4.32 e 4.34 della relazione Cockerill).
punto 85
In secondo luogo, per quanto attiene all'aumento delle capacità di produzione, si deve precisare che le parti hanno riconosciuto, nello svolgimento delle difese orali, che la capacità esatta di fusione della Irish Steel, al momento dell'autorizzazione dell'aiuto, era di 500000 tonnellate e non di 400000 tonnellate come sostenuto dalla ricorrente. Ne consegue che l'argomento secondo cui la capacità di produzione della Irish Steel sarebbe stata insufficiente per produrre i quantitativi massimi previsti dalla decisione impugnata per l'esercizio 1999/2000, vale a dire 361000 tonnellate di profilati e 90000 tonnellate di billette, è destituito di fondamento. In ogni caso, la decisione impugnata non vieta gli aumenti di capacità risultanti da miglioramenti della produttività (punto V). Orbene, è pacifico che è sufficiente per la Irish Steel aumentare la propria produttività dell'I % all'anno per poter produrre 361000 tonnellate nel 2000.
punto 86
In terzo luogo, le stime della ricorrente non costituiscono prova del fatto che le conclusioni della Commissione relative all'aumento della produzione e delle vendite e ai relativi effetti sul mercato siano viziate da un manifesto errore di valutazione. Per quanto attiene alle billette, le previsioni esposte dalla ricorrente secondo cui la Irish Steel si rivolgerebbe verso il mercato delle billette di qualità superiore e provocherebbe in tal modo una caduta dei prezzi non sono altro che supposizioni dedotte da un articolo di giornale. Come riconosciuto dalla ricorrente medesima nel ricorso, «in assenza di indicazioni sulla qualità della billette che la Irish Steel intende produrre, risulta impossibile definire la distorsione della concorrenza che ne deriverà ».
punto 87
Per quanto attiene alle travicelle, la ricorrente prende in considerazione cifre che non sono paragonabili tra di loro, giungendo a risultati esagerati. Infatti, assumendo a base di riferimento la media delle vendite nell'Europa dell'Ovest negli ultimi cinque anni precedenti alla decisione impugnata (263000 tonnellate, v. punto 5.36 del ricorso) in luogo dell'importo delle vendite del 1994, che sono risultate anormalmente basse (238000 tonnellate), l'aumento delle vendite previsto per il periodo dal 1995 al 2000 corrisponde a 57000 tonnellate e non a 82000 tonnellate come sostenuto dalla ricorrente. Tenuto conto del fatto che il consumo totale sul mercato europeo nel 1994 è stato di 5460000 tonnellate per le travi e di 2457000 tonnellate per le travicelle (secondo i dati esposti nella relazione Cockerill), l'aumento delle vendite autorizzato ammonta, rispettivamente, all'I,04% ed al 2,31%. Parimenti, prendendo in considerazione la domanda di travi per l'anno 1994, vale a dire 5460000 tonnellate, e le vendite consentite alla Irish Steel per l'esercizio 1999/2000, vale a dire 320000 tonnellate, la quota di mercato della Irish Steel equivale al 5,8%, vale a dire l'l% in più del 4,8% posseduto in media tra il 1990 e il 1995.
punto 88
Infine, l'impatto dell'aiuto autorizzato con la decisione impugnata sulla concorrenza risulta dello 0,15% [(90000 - 30000): 40000000, v. supra, punto 74] sul mercato delle billette in lega di acciaio e dell'1% sul mercato delle travicelle. Benché gli aiuti che incidano in misura minore non sfuggano al divieto sancito dall'art. 4, lett. c), si deve ricordare che la decisione impugnata è stata emanata sulla base dell'art. 95 del Trattato, che consente alla Commissione di autorizzare gli aiuti necessari per raggiungere gli obiettivi fissati dal Trattato stesso. Nella specie, la Commissione ha giustamente concluso che l'aiuto di cui trattasi, in considerazione della sua incidenza minima, non sarebbe idoneo a causare inaccettabili distorsioni della concorrenza.
punto 89
Ne consegue che non risulta provato che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che l'aiuto autorizzato con la decisione impugnata non causi distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.

Sentenza › Sul merito › 2. Sul motivo relativo alla violazione del Trattato o delle sue norme di applicazione › Sulla pretesa distorsione della concorrenza › b) Le condizioni imposte sarebbero insufficienti ad eliminare la distorsione della concorrenza › Argomenti delle parti

punto 90
La ricorrente ritiene che le condizioni imposte dalla Commissione siano manifestamente inadeguate all'obiettivo perseguito. In primo luogo, le limitazioni globali del volume delle vendite nell'Europa occidentale non costituirebbero una contropartita sufficiente, in quanto la restrizione imposta produrrebbe il risultato che la Irish Steel potrebbe sempre aumentare le proprie vendite del 12% in luogo del 20%. Orbene, per definizione, una contropartita significherebbe una perdita per l'impresa beneficiaria dell'aiuto — nel senso di una correlativa riduzione delle capacità — al fine di compensare il vantaggio concesso e non, come nella specie, una semplice diminuzione dei ricavi.
punto 91
In secondo luogo, la condizione imposta alla Irish Steel di non estendere la propria gamma di profilati e di limitare la produzione dei tre maggiori modelli di travicelle sul mercato dell'Unione europea a 35000 tonnellate annue non sarebbe idonea a compensare il pregiudizio che gli altri produttori potrebbero subire per effetto dell'aiuto concesso alla detta società. Più in particolare, per quanto attiene alla British Steel, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la fabbrica di Shelton sia al riparo dalle conseguenze delle vendite da parte della Irish Steel. Certamente, tale laminatoio produce profilati in genere più grandi rispetto a quelli prodotti dalla Irish Steel. Tuttavia, i due laminati di Scunthorpe in cui la British Steel produce profilati di dimensioni medie dovrebbero risentire delle vendite della Irish Steel e, considerato che il laminatoio di Shelton risulta più costoso a causa della maggiore distanza dalla fonte di acciaio liquido laminato, gli investimenti nella fabbrica di Shelton verrebbero ad essere fortemente frenati. Il futuro di tale laminatoio sarebbe quindi incerto. Conseguentemente, sotto il profilo pratico, la misura proposta non raggiungerebbe l'obiettivo voluto.
punto 92
La Commissione ritiene errato il calcolo operato dalla ricorrente dell'aumento delle vendite della Irish Steel, in quanto basato sul raffronto tra le vendite realizzate dalla medesima nell'Europa dei Dodici e le future vendite in Europa occidentale.
punto 93
Inoltre, le considerazioni fatte con riguardo al laminatoio di Shelton muoverebbero dall'erronea premessa che lo scopo della misura imposta dalla Commissione consisterebbe nel proteggere specificamente tale laminatoio, mentre la limitazione si applicherebbe al mercato comunitario e dovrebbe operare a vantaggio di tutti i produttori della Comunità. Nondimeno, per quanto attiene alla ricorrente, essa produrrebbe circa 2 milioni di tonnellate di travicelle all'anno e le vendite della Irish Steel, per quanto riguarda le travicelle di dimensioni maggiori, nel Regno Unito sarebbero praticamente inesistenti in tale decennio. In ogni caso, anche se le vendite di tali travicelle da parte della Irish Steel (165 tonnellate nel 1993/1994) dovessero attestarsi sul valore globale di penetrazione del mercato britannico di tale società con riguardo alla gamma complessiva dei suoi prodotti, vale a dire circa il 25%, la British Steel si troverebbe di fronte ad una concorrenza pari a sole 8000 tonnellate.
punto 94
L'Ispat sostiene, in limine, che le contropartite sarebbero destinate a garantire che la concorrenza non venga falsata in misura contraria all'interesse comune. Tale condizione sarebbe l'unica che la Commissione dovrebbe rispettare quando faccia uso dei poteri attribuitile dall'art. 95 del Trattato. Conseguentemente, l'autorizzazione di un aiuto pubblico ai sensi dell'art. 95 non sarebbe subordinata ad una sanzione individuale come sostiene la ricorrente. Inoltre, ponendo a raffronto le condizioni imposte in una serie di decisioni precedenti emanate in base all'art. 95 del Trattato, in particolare nelle decisioni del 1994 (v. supra, punto 4), emergerebbe con chiarezza come le contropartite imposte dalla decisione impugnata siano dello stesso tipo. Inoltre, la decisione impugnata conterrebbe un nuovo tipo di restrizione, vale a dire il divieto per un periodo di cinque anni di realizzare nuovi prodotti o formati superiori.

Sentenza › Sul merito › 2. Sul motivo relativo alla violazione del Trattato o delle sue norme di applicazione › Sulla pretesa distorsione della concorrenza › b) Le condizioni imposte sarebbero insufficienti ad eliminare la distorsione della concorrenza › Giudizio del Tribunale

punto 95
L'argomento della ricorrente consiste, sostanzialmente, nell'affermazione secondo cui la decisione impugnata sarebbe sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, nella parte in cui, da un lato, essa non impone riduzioni di capacità e, dall'altro, le contropartite imposte non sarebbero sufficienti per minimizzare l'incidenza dell'aiuto sulla concorrenza.
punto 96
La giurisprudenza comunitaria, in particolare con la menzionata sentenza Germania/Commissione, ha sempre sottolineato lo stretto nesso esistente fra la concessione di aiuti all'industria siderurgica e l'opera di riorganizzazione che si rende necessaria per l'industria stessa (punto 30). Inoltre, il giudice comunitario ha più volte ricordato che tale opera di riorganizzazione comprende, in particolare, una riduzione delle capacità di produzione delle imprese beneficiarie. Tuttavia, i fattori che possono influenzare l'esatta determinazione degli importi degli aiuti da autorizzare «non sono costituiti solo dal numero di tonnellate di capacità produttiva da eliminare, ma comprendono anche altri dati, che variano da una regione della Comunità all'altra», quali lo sforzo di ristrutturazione, i problemi regionali e sociali causati dalla crisi dell'industria siderurgica, lo sviluppo della tecnica e l'adeguamento delle imprese alle esigenze del mercato (sentenza Germania/Commissione, citata supra, punti 31 e 34, e sentenza British Steel, punto 134).
punto 97
Non esiste, peraltro, nessuna regola o principio generale di diritto comunitario che obblighi la Commissione a imporre riduzioni di capacità a titolo di condizione preliminare alla concessione di aiuti di Stato nel settore del Trattato CECA. L'unico obbligo della Commissione al riguardo è quello di imporre contropartite idonee a limitare gli effetti anticoncorrenziali degli aiuti e, conseguentemente, ad evitare distorsioni inaccettabili della concorrenza.. Accogliere una regola di tal genere equivarrebbe a limitare il potere discrezionale attribuito alla Commissione dall'art. 95 del Trattato per far fronte a situazioni impreviste, tenendo sempre in considerazione le loro singole specificità. Inoltre, tale regola obbligherebbe la Commissione a negare l'autorizzazione dell'aiuto indipendentemente dalle condizioni negative che ne deriverebbero per il mercato comune quando, come nella specie, una riduzione della capacità non sia attuabile senza chiudere l'impresa. La Commissione, quando ritenga che una riduzione della capacità non sia fattibile o non rappresenti la soluzione più idonea agli obiettivi perseguiti, può infatti sempre imporre altre contropartite, vale a dire limitazioni della produzione e delle vendite laddove risultino idonee a minimizzare l'impatto dell'aiuto sulla concorrenza. Come già affermato dal Tribunale, le valutazioni della Commissione non possono essere soggette a un sindacato basato unicamente su criteri economici. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale ai sensi dell'art. 95 del Trattato, la Commissione può legittimamente tener conto di un ampio ventaglio di considerazioni di ordine politico, economico e sociale (v. sentenza British Steel, punto 136).
punto 98
All'art. 2 della decisione impugnata, la Commissione ha imposto alla Irish Steel una serie di obblighi: «1. L'impresa beneficiaria non può aumentare l'attuale capacità produttiva di acciaio liquido (500000 tonnellate l'anno) e di prodotti finiti laminati a caldo (343000 tonnellate l'anno), se non come conseguenza di un miglioramento della produttività, per almeno un quinquennio a decorrere dall'ultimo versamento di aiuti previsti dal piano. 2. Nei primi cinque anni, l'impresa beneficiaria non amplierà l'attuale gamma di prodotti finiti comunicata alla Commissione nel novembre 1995 e non può produrre travi di dimensioni maggiori di quelle della gamma attualmente prodotta. All'interno di tale gamma, nel periodo considerato, essa limita a complessive 35000 tonnellate l'anno la produzione di travi ad U di dimensioni maggiori (unità di misura imperiali), di travi HE (unità di misura metriche) e di travi IPE destinate al mercato comunitario. 3. L'impresa beneficiaria non potrà superare i seguenti livelli di produzione per esercizio finanziario: (Migliaia di tonnellate) 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 Prodotti finiti laminati a caldo 320 335 350 356 361 Billette 30 50 70 80 90 4. Per quanto concerne le vendite di prodotti finiti laminati a caldo sul mercato europeo (definito ai fini della presente decisione come la Comunità più la Svizzera e la Norvegia), l'impresa beneficiaria non può superare i seguenti livelli per esercizio finanziario: (Migliaia di tonnellate) 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 298 302 312 320 320 (...)».
punto 99
Per quanto attiene a tali misure di limitazione della produzione e delle vendite imposte alla Irish Steel, si deve rilevare che esse costituiscono il risultato di un'opera di ponderazione e di equilibrio di vari fattori, vale a dire, la situazione specifica del settore della siderurgia e segnatamente la situazione di sovraccapacità (punto I della decisione impugnata), la posizione della Irish Steel nel mercato di cui trattasi (punto 4.3 della comunicazione dell'11 ottobre 1995), la capacità della Ispat International di ristabilire l'efficacia dell'impresa beneficiaria (punto III della decisione impugnata), e la necessità di imporre talune contropartite per limitare l'incidenza sul mercato dei benefici concessi mediante gli aiuti pur consentendo all'impresa di aumentare la propria produttività (punto V). Orbene, la ricorrente non ha provato che la fissazione di tetti alla produzione e alle vendite, come contropartite dell'autorizzazione degli aiuti, sia manifestamente inadeguata o sproporzionata.
punto 100
In ogni caso, come la ricorrente stessa rileva, per limitare gli effetti anticoncorrenziali della concessione di un aiuto in un mercato caratterizzato da una sovraccapacità di produzione, l'importante è limitare l'arrivo di prodotti sul mercato. Orbene, la decisione impugnata ha imposto limiti di produzione e di vendita all'impresa beneficiaria (v. supra, punto 97). Certamente essa consente alla Irish Steel di aumentare le proprie vendite in ragione di più dell'8% rispetto ai risultati precedenti. Tuttavia, tali tetti sono stati fissati in funzione di aumenti della produttività che l'impresa deve raggiungere per poter divenire redditizia. Inoltre, in considerazione delle limitate quote di mercato possedute dalla Irish Steel rispetto ai grandi produttori siderurgici quali la ricorrente, l'aumento del 2,31% (v. supra, punto 87) rispetto al consumo globale di 2457000 tonnellate sembra rappresentare una distorsione minore e necessaria al risanamento della società beneficiaria. Anche supponendo che le altre contropartite adottate dalla Commissione, in particolare quella di limitare la produzione dei tre maggiori modelli di travi prodotti dalla Irish Steel, non siano in grado di tutelare il laminatoio di Shelton, ciò non potrebbe essere considerato sufficiente a dimostrare che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione, atteso che lo scopo di tali misure consiste nel proteggere tutti i produttori della Comunità e non un produttore in particolare.
punto 101
Ne consegue che la censura secondo cui la Commissione, imponendo contropartite insufficienti ad eliminare la distorsione della concorrenza, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione dev'essere respinta.

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punto 102
La ricorrente contesta alla Commissione, in primo luogo, di aver preso in considerazione elementi privi di pertinenza ai fini della valutazione della necessità dell'aiuto.
punto 103
Nella specie, la Commissione avrebbe tenuto conto di elementi relativi al Trattato CE ed avrebbe basato la propria decisione in gran parte sul parere del Consiglio secondo cui i problemi degli Stati membri in cui esiste una sola impresa siderurgica rientrerebbero negli obiettivi indicati agli artt. 2 e 3 del Trattato CECA (v. le conclusioni del Consiglio della riunione dell'8 novembre 1994). Infatti, al punto 2.1 della comunicazione 11 ottobre 1995, la Commissione ha osservato che l'Irlanda poteva « beneficiare di aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato dell'Unione». Atteso che gli obiettivi del Trattato CECA e quelli dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato CE [divenuto, con modifiche, art. 87, n. 3, lett. a), CE] sono diversi, tali elementi non sarebbero pertinenti ai fini della valutazione della necessità dell'aiuto (v. sentenza 13 aprile 1994, causa C-128/92, Banks, Racc. pag. I-1209). Peraltro, l'obiettivo dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato CE non coinciderebbe con nessun obiettivo del Trattato CECA, in quanto, nell'ambito di tale Trattato, la Commissione non potrebbe mai favorire lo sviluppo di regioni particolari senza tener conto delle ripercussioni sulle altre regioni. In ogni caso, il Consiglio non avrebbe il potere di modificare le disposizioni del Trattato per mezzo di indicazioni espresse nelle proprie riunioni.
punto 104
La ricorrente fa valere, in secondo luogo, il fatto che la comunicazione dell'11 ottobre 1995 non spiegherebbe i motivi per i quali gli aiuti concessi alla Irish Steel sarebbero necessari per realizzare uno degli obiettivi indicati dagli artt. 2 e 3 del Trattato. A fronte della sovraccapacità di produzione e della contrazione della domanda precedentemente menzionate, la decisione impugnata, che consente alla Irish Steel di aumentare la propria capacità di produzione e autorizza gli aiuti ad essa concessi, non solo non contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi previsti dagli artt. 2 e 3 del Trattato, bensì aggraverebbe ancor più la situazione dell'industria siderurgica nel suo complesso.
punto 105
La Commissione ritiene che spetti alle istituzioni, nell'ambito del loro ampio potere discrezionale, definire e precisare le disposizioni degli artt. 2 e 3 del Trattato in modo da dare loro effetto pratico mediante le azioni dalle istituzioni medesime poste in essere ai fini dell'applicazione del Trattato. Occorrerebbe quindi fare applicazione della giurisprudenza affermata dalla Corte nella sentenza 18 marzo 1980, cause riunite 154/78, 205/78, 206/78, 226/78, 227/78, 228/78, 263/78 e 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 e 85/79, Valsabbia/Commissione (Racc, pag. 907, punti 54 e 55). In ogni caso la Commissione non si sarebbe basata sul Trattato CE ai fini dell'emanazione della decisione impugnata.

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punto 106
L'art. 4, lett. c), del Trattato vieta, in linea di principio, gli aiuti di Stato, all'interno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nella misura in cui essi possono recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi essenziali della Comunità stabiliti dal Trattato, in particolare all'instaurazione di un regime di libera concorrenza.
punto 107
Tuttavia, la presenza di tale divieto non significa che qualsiasi aiuto statale nell'ambito della CECA debba essere considerato incompatibile con gli obiettivi del Trattato. L'art. 4, lett. c), del Trattato, interpretato alla luce di tutti gli obiettivi del Trattato, stabiliti dagli artt. 2-4, non mira ad ostacolare la concessione di aiuti statali che possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Trattato. Esso riserva alle istituzioni comunitarie la facoltà di valutare la compatibilità col Trattato e, se del caso, di autorizzare la concessione di tali aiuti nella sfera di applicazione del Trattato. Tale analisi è confermata dalla sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità (Race. pag. 1, in particolare pag. 43), nonché dalla sentenza British Steel (punto 41), secondo cui, così come alcuni contributi finanziari non statali ad imprese produttrici di carbone o d'acciaio, autorizzati dagli artt. 55, n. 2, e 58, n. 2, del Trattato, possono essere assegnati soltanto dalla Commissione o con la sua espressa autorizzazione, del pari l'art. 4, lett. c), del Trattato dev'essere interpretato nel senso che esso attribuisce alle istituzioni comunitarie una competenza esclusiva nel settore degli aiuti all'interno della Comunità.
punto 108
Nell'economia del Trattato, l'art. 4, lett. c), non osta quindi a che la Commissione autorizzi, in via derogatoria, basandosi sull'art. 95 e al fine di far fronte a situazioni impreviste, aiuti disposti dagli Stati membri e compatibili con gli obiettivi del Trattato (v. sentenze Paesi Bassi/Alta Autorità, citata supra, e British Steel, punto 42).
punto 109
Atteso che il Trattato CECA, a differenza del Trattato CE, non attribuisce alla Commissione o al Consiglio alcun potere specifico al fine di autorizzare gli aiuti di Stato, la Commissione ha il potere, ai sensi dell'art. 95, primo e secondo comma, di adottare tutte le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi del Trattato e, quindi, di autorizzare, in base al procedimento da essa avviato, gli aiuti che appaiano necessari per raggiungere gli obiettivi medesimi (v. in particolare sentenza EISA, punti 61-64 e giurisprudenza ivi citata). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'aiuto, quando sia ritenuto necessario per il buon funzionamento del mercato comune dell'acciaio, non costituirebbe più un aiuto di Stato vietato dal Trattato.
punto 110
Il requisito della necessità sussiste, segnatamente, quando il settore interessato si trovi di fronte a situazioni di crisi eccezionali. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato, nella menzionata sentenza Germania/Commissione, punto 30, «lo stretto nesso che esiste, in fatto di applicazione del Trattato CECA in periodo di crisi, fra la concessione di aiuti all'industria siderurgica e l'opera di riorganizzazione che si rende necessaria per questa industria». Nell'ambito di tale opera di attuazione, la Commissione valuta, in base alla propria discrezionalità, la compatibilità con i principi fondamentali del Trattato degli aiuti diretti ad accompagnare le misure di riorganizzazione (sentenza EISA, punti 77 e 78).
punto 111
In tale contesto, il sindacato di legittimità deve limitarsi ad esaminare se la Commissione non abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale a seguito di un travisamento o di un manifesto errore di valutazione dei fatti, oppure a causa di uno sviamento di potere o di procedura (v. in particolare, sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 25).
punto 112
La decisione impugnata afferma al punto IV di essere diretta a «conferire all'industria siderurgica irlandese una struttura sana ed efficiente sotto il profilo economico-finanziario». Si deve quindi verificare, in primo luogo, se tale finalità si ponesse in contrasto con gli obiettivi sanciti dagli artt. 2 e 3 del Trattato e, in secondo luogo, se la decisione impugnata fosse necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi stessi.
punto 113
Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto della diversità degli obiettivi fissati dal Trattato, la funzione della Commissione consiste nel garantire la permanente conciliazione dei vari obiettivi, avvalendosi del suo potere discrezionale per soddisfare l'interesse comune (v. sentenze della Corte 13 giugno 1958, causa 9/56, Meroni/Alta Autorità, Racc. pag. 9, in particolare pag. 43; 21 giugno 1958, causa 8/57, Groupement des hauts fourneaux et aciéries belges/Alta Autorità, Race. pag. 213, in particolare pag. 232, e 29 settembre 1987, cause riunite 351/85 e 360/85, Fabrique de fer de Charleroi e Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3639, punto 15). In particolare, nella menzionata sentenza Valsabbia e a./Commissione (punto 54), la Corte ha affermato che la Commissione, quando rilevi eventuali contraddizioni tra i singoli obiettivi, deve concedere all'uno o all'altro degli obiettivi di cui all'art. 3 la preminenza che le sembri imposta dai fatti e dalle circostanze economiche in base ai quali emani le sue decisioni.
punto 114
Per quanto attiene alla questione se il risanamento dell'impresa beneficiaria sia diretto alla realizzazione degli obiettivi del Trattato, si deve ricordare che, come precisato dal Tribunale nelle sentenze EISA, British Steel e Wirtschaftsvereinigung, la privatizzazione di un'impresa al fine di garantirne la redditività e la soppressione di posti di lavoro in una misura ragionevole concorrono a realizzare gli obiettivi del Trattato, tenuto conto della particolarità del settore siderurgico e del fatto che l'aggravarsi della crisi avrebbe rischiato di provocare, nell'economia dello Stato membro interessato, sconvolgimenti estremamente gravi e persistenti. Orbene, è pacifico che l'aiuto di cui trattasi sia diretto ad agevolare la privatizzazione dell'impresa pubblica beneficiaria, la ristrutturazione degli impianti esistenti e la soppressione, in misura ragionevole, di posti di lavoro (v. il punto II della decisione impugnata). Inoltre, è parimenti pacifico che il settore dell'acciaio rivesta, in più Stati membri, un'importanza fondamentale a causa dell'ubicazione degli impianti siderurgici in regioni caratterizzate da una situazione di sottoccupazione e dell'ampiezza degli interessi economici in gioco. In tali circostanze, eventuali decisioni di chiusura e di soppressione di posti di lavoro avrebbero potuto far sorgere, in mancanza di provvedimenti di sostegno dell'autorità pubblica, gravissime difficoltà di ordine pubblico, in particolare aggravando il problema della disoccupazione e rischiando di creare una situazione di crisi economica e sociale di rilevanti dimensioni (v. sentenza British Steel, punto 107). Orbene, il fatto che la Irish Steel sia la sola impresa siderurgica in Irlanda rafforza inevitabilmente le conseguenze che un'eventuale chiusura avrebbe potuto provocare nell'economia e nella situazione del mercato del lavoro nello Stato membro medesimo.
punto 115
Ciò premesso, la decisione impugnata, essendo diretta al superamento di tali difficoltà mediante il risanamento della Irish Steel, risponde ai requisiti fissati dal Trattato, in quanto è volta incontestabilmente a salvaguardare «la continuità dell'occupazione», come postulato dall'art. 2, secondo comma, del Trattato. Inoltre, essa mira al conseguimento degli obiettivi sanciti dall'art. 3 del Trattato, relativi, fra l'altro, al «mantenimento di condizioni che stimolino le imprese a sviluppare e migliorare la loro capacità di produzione» [lett. d)], e alla promozione della «espansione regolare e [del]l'ammodernamento della produzione e parimenti [del] miglioramento della qualità, a condizione che evitino contro le industrie concorrenti qualunque protezione» [lett. g)] (v., in tal senso, sentenza British Steel, punto 108).
punto 116
Ne consegue che la decisione impugnata concilia vari obiettivi del Trattato al fine di salvaguardare il buon funzionamento del mercato comune.
punto 117
Occorre verificare, in secondo luogo, se la decisione impugnata fosse necessaria per la realizzazione di tali obiettivi. Come precisato dalla Corte al punto 30 della menzionata sentenza Germania/Commissione, la Commissione non potrebbe «assolutamente autorizzare la concessione di aiuti statali che non fossero indispensabili per conseguire gli obiettivi contemplati dal Trattato e che fossero tali da causare distorsioni alla concorrenza sul mercato comune dell'acciaio » (v. sentenza British Steel, punto 110).
punto 118
Si deve ricordare, in limine, che, in materia di aiuti di Stato, la Corte ha costantemente affermato che « la Commissione gode di un potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario» (v. sentenze della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 24, e Matra/Commissione, citata supra, nonché sentenze del Tribunale 13 settembre 1995, cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD/Commissione, Racc. pag. II-2265, punto 82, e British Steel, punto 112).
punto 119
Orbene, sia dalla decisione impugnata (v. punto III), sia dalla comunicazione 11 ottobre 1995 emerge che il piano di ristrutturazione diretto alla privatizzazione della Irish Steel è apparso alla Commissione quale l'unica soluzione che consentisse il risanamento della società con il minimo dei costi sotto il profilo socio-economico (v. in particolare i punti 5 e seguenti della comunicazione). La cessione della società ad un investitore privato operante sul piano internazionale, con larga esperienza nel settore siderurgico, nonché la capacità dimostrata da quest'ultimo di risanare imprese siderurgiche non redditizie hanno rappresentato, tra gli altri, elementi di ponderazione che hanno indotto la Commissione ad emanare la decisione impugnata. Inoltre, l'efficacia del piano di ristrutturazione unitamente alla privatizzazione della Irish Steel è stata confermata da esperti indipendenti, a parere dei quali gli investimenti proposti dalla Ispat International consentirebbero di realizzare gli aumenti di produttività necessari e di ridurre i costi (v. in particolare i punti 7.15 - 7.18 e 13.1 della comunicazione 11 ottobre 1995).
punto 120
Per quanto attiene all'argomento secondo cui la Commissione avrebbe preso in considerazione elementi non pertinenti per valutare la necessità dell'aiuto, si deve rilevare che il riferimento all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato CE serve unicamente a illustrare le specificità della questione Irish Steel. Laddove esista un'unica impresa di piccole dimensioni nello Stato membro che si trovi ubicata in una regione economicamente svantaggiata, la Commissione può prendere in considerazione tali elementi ai fini della valutazione della necessità dell'aiuto. In ogni caso, la difficile situazione economica della regione in cui la Irish Steel è ubicata costituisce solamente uno degli elementi, tra gli altri, di cui la Commissione ha tenuto conto.
punto 121
Ne consegue che la ricorrente non ha dedotto alcun elemento concreto che consenta di ritenere che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore nella valutazione della necessità dell'aiuto ai fini del risanamento dell'impresa beneficiaria.

Sentenza › Sul merito › 2. Sul motivo relativo alla violazione del Trattato o delle sue norme di applicazione › Sulla violazione del principio di non discriminazione › Argomenti delle parti

punto 122
Secondo la ricorrente, la decisione contestata violerebbe il principio di non discriminazione favorendo un'impresa pubblica a detrimento delle imprese private. La Irish Steel avrebbe beneficiato degli aiuti di cui trattasi per il solo motivo di essere un'impresa controllata dallo Stato. Orbene, il principio di non discriminazione imporrebbe di non trattare in modo differente situazioni analoghe o in modo uguale situazioni diverse, salvo che un siffatto diverso trattamento non risulti giustificato da ragioni oggettive. Nel caso in cui gli Stati membri propongano di aiutare unicamente imprese pubbliche, la Commissione non potrebbe legittimamente autorizzare aiuti la cui concessione sia atta a provocare una manifesta discriminazione fra il settore pubblico e il settore privato. Infatti, nella valutazione dei programmi di aiuti pubblici, il ruolo della Commissione consisterebbe, fra l'altro, nel verificare la natura discriminatoria di tali programmi (v., al riguardo, sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 304/85, Falck/Commissione, Racc. pag. 871, punto 27).
punto 123
Inoltre, la decisione impugnata avrebbe autorizzato aiuti ad un'impresa che ha trascurato di procedere ad una profonda ristrutturazione ed opererebbe, quindi, a sfavore delle imprese concorrenti — tra cui, in particolare, la ricorrente — che a tale ristrutturazione avevano già provveduto. Infine, la decisione impugnata comporterebbe un altro elemento discriminatorio laddove consente alla Irish Steel di aumentare la produzione al di là della propria attuale capacità mentre, in passato, altre imprese erano state costrette a ridurre la propria capacità per poter beneficiare degli aiuti. Nella specie, tale disparità di trattamento non risulterebbe giustificata da alcuna ragione oggettiva.
punto 124
La Commissione ritiene che erroneamente la ricorrente ponga a raffronto la situazione della Irish Steel con la propria e con quella di altre imprese che non avrebbero beneficiato di aiuti successivamente al 1985 e che, nondimeno, sarebbero state oggetto di ristrutturazione. Infatti, tra il 1980 e il 1985 la ricorrente ha ricevuto aiuti che le hanno permesso di essere privatizzata e di realizzare una struttura sana ed economicamente efficiente. La Commissione aggiunge, sostenuta in tal senso dall'Ispat, che il principio di non discriminazione, precisato nella menzionata sentenza Falck/Commissione, non potrebbe essere invocato nella specie. Inoltre, l'argomento secondo cui la decisione impugnata sarebbe discriminatoria laddove autorizza la Irish Steel ad aumentare la propria produzione sarebbe infondato per i motivi già indicati.
punto 125
L'Irlanda ricorda che il complesso degli aiuti è stato approvato nell'ambito della privatizzazione dell'Irish Steel e che la partecipazione dello Stato in tale società è, quindi, terminata. Conseguentemente, l'argomento secondo cui l'aiuto costituirebbe una discriminazione a favore di un'impresa pubblica non potrebbe trovare accoglimento.

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punto 126
Si deve ricordare, al riguardo, che, a termini dell'art. 4, lett. b), del Trattato, «i provvedimenti o le pratiche che stabiliscano una discriminazione tra produttori » sono considerati incompatibili con il mercato comune dell'acciaio e, conseguentemente, vietati all'interno della Comunità.
punto 127
Secondo costante giurisprudenza, una discriminazione sussiste quando situazioni comparabili sono trattate in modo diverso, causando in tal modo un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo (v. sentenza della Corte 15 gennaio 1985, causa 250/83, Finsider/Commissione, Racc. pag. 131, punto 8). Specialmente nel settore degli aiuti alla siderurgia, la Corte ha rilevato che sussiste disparità di trattamento e, quindi, discriminazione, quando una decisione di autorizzazione comporti « o vantaggi diversi per imprese siderurgiche che si trovino nella stessa situazione, oppure vantaggi identici per imprese siderurgiche che fossero in situazioni molto diverse» (v. sentenze Germania/Commissione, citata supra, punto 36, e British Steel, punto 142).
punto 128
La questione della discriminazione in materia di aiuti fra il settore pubblico e il settore privato nell'ambito del Trattato CECA è stata esaminata nella menzionata sentenza Falck/Commissione. Dopo aver sottolineato che la responsabilità della concessione dell'aiuto incombe in primo luogo al governo interessato, la Corte ha precisato, al punto 27 di tale sentenza, il compito della Commissione nei termini seguenti: «E vero che (...) benché qualsiasi intervento in materia di aiuti possa favorire un'impresa rispetto ad un'altra, la Commissione non può, comunque, autorizzare aiuti la cui concessione sia atta a provocare una manifesta discriminazione fra il settore pubblico ed il settore privato. In tal caso, infatti, la concessione degli aiuti in questione implicherebbe distorsioni della concorrenza in misura incompatibile con l'interesse comune» (v. sentenza British Steel, punto 143).
punto 129
Tuttavia, come dedotto dalla Commissione, la menzionata sentenza Falck/Commissione non potrebbe essere invocata se non nelle situazioni in cui lo Stato membro abbia operato una scelta tra potenziali beneficiari dell'aiuto avvantaggiando operatori pubblici. Orbene, nella specie, la Irish Steel è l'unica impresa siderurgica stabilita in Irlanda. Inoltre, dal contesto dell'autorizzazione dell'aiuto non emerge alcun elemento che consenta di ritenere che l'autorizzazione medesima sia stata influenzata in misura determinante dal fatto che l'impresa fosse un'impresa pubblica. Ciò premesso, la decisione impugnata non ha potuto produrre una manifesta discriminazione tra il settore pubblico e quello privato, come sostenuto dalla ricorrente. In ogni caso, gli aiuti dichiarati compatibili sono stati concessi dallo Stato irlandese nell'ambito della privatizzazione dell'Irish Steel (v. supra, punto 11).
punto 130
Quanto alla pretesa contraddizione tra la decisione impugnata e le decisioni precedenti emanate in base all'art. 95 del Trattato, nella parte in cui la Irish Steel non sarebbe stata costretta a ridurre la propria capacità di produzione, si deve anzitutto osservare che la rilevanza dell'aiuto nella specie non può essere paragonata con quella degli aiuti di cui alle decisioni 94/256, 94/257, 94/258, 94/259, 94/260 e 94/261. La Commissione fa presente al punto 14.1 della comunicazione dell'11 ottobre 1995 che, se essa avesse disposto la stessa misura applicata in tali decisioni, vale a dire una riduzione di capacità di 750000 tonnellate di capacità per ogni frazione di un miliardo di aiuti concessi, alla Irish Steel sarebbe stata imposta una riduzione di capacità di 28000 tonnellate. Ciò non potrebbe essere posto a raffronto con le riduzioni di capacità imposte ai beneficiari degli aiuti delle menzionate decisioni che attenevano alla concessione di importi ben più elevati. Si deve inoltre ricordare il contesto in cui si colloca la decisione impugnata. Infatti, da un lato, l'aiuto finanziario dichiarato compatibile dalla decisione corrisponde all'obiettivo di munire l'industria siderurgica irlandese di una struttura sana ed economicamente efficiente. D'altro canto, la Commissione ha tenuto conto, conformemente alla menzionata dichiarazione del Consiglio 25 febbraio 1993, degli specifici problemi dell'Irlanda, dove esiste un'unica impresa, di dimensioni poco rilevanti (punto IV della decisione impugnata). Infine, non era tecnicamente possibile, come rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata, ridurre la capacità dell'impresa senza provocare la sua chiusura, atteso che la Irish Steel possiede un solo laminatoio (punto V). Ciò premesso, la mancata imposizione di riduzioni della capacità appare giustificata dal particolare contesto in cui la decisione impugnata ha autorizzato gli aiuti. In ogni caso, le limitazioni di vendita imposte alla Irish Steel e gli altri obblighi contenuti nella decisione impugnata costituirebbero contropartite senza precedenti.
punto 131
Per quanto attiene all'argomento relativo alla natura discriminatoria dell'autorizzazione dell'aiuto contestato, in quanto dell'aiuto beneficierebbe un'impresa che non avrebbe proceduto a profonde ristrutturazioni nel passato, a detrimento delle imprese concorrenti che a tale incombente avrebbero invece provveduto, la ricorrente — che ha ricevuto aiuti che le hanno consentito una ristrutturazione e la successiva privatizzazione — non ha dimostrato sotto quale profilo la decisione impugnata riserverebbe alla Irish Steel un trattamento preferenziale.
punto 132
Ne consegue che l'argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe viziata da violazione del principio di non discriminazione dev'essere respinta.

Sentenza › Sul merito › 2. Sul motivo relativo alla violazione del Trattato o delle sue norme di applicazione › Sull'illegittima sanatoria di aiuti non preventivamente notificati › Argomenti delle parti

punto 133
La ricorrente sostiene che tra il 1990 e 1994 lo Stato irlandese avrebbe concesso vari aiuti alla Irish Steel, sia sotto forma di garanzia su finanziamenti ed anticipi, sia sotto forma di finanziamenti pubblici. Tuttavia gli aiuti di cui trattasi non sarebbero stati notificati alla Commissione ai sensi dell'art. 6, n. 4, del codice degli aiuti (v. supra, punto 7).
punto 134
Tali aiuti, viziati da illegittimità formale, non potrebbero essere sanati a posteriori per mezzo di una decisione di autorizzazione della Commissione. Ciò sarebbe stato confermato dalla Corte nella sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (Racc. pag. I-5505, punto 16; in prosieguo: la sentenza «FNCE»).
punto 135
Ancorché l'art. 95 del Trattato non contenga alcuna disposizione espressa in materia di procedura che vieti agli Stati membri di concedere aiuti prima di ricevere l'autorizzazione della Commissione, tale divieto sarebbe dettato implicitamente dal fatto che le disposizioni in materia di aiuti nel Trattato CECA sono più restrittive rispetto a quelle del Trattato CE. In ogni caso, l'obbligo di notificazione di cui all'art. 6, n. 2, del quinto codice troverebbe applicazione nel caso di specie.
punto 136
La Commissione precisa, anzitutto, che solamente una parte degli aiuti sarebbe stata concessa in assenza di previa notificazione ed autorizzazione. Essa fa valere, inoltre, che il mancato rispetto della procedura di notificazione non inciderebbe — né nel caso dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), né nell'ipotesi dell'art. 6 del quinto codice, che prevede il medesimo obbligo di previa notificazione e il divieto di versamenti anticipati — sulla compatibilità, nel merito, dell'aiuto con il mercato comune. La Commissione contesta, infine, l'interpretazione della sentenza FNCE sostenuta dalla ricorrente.

Sentenza › Sul merito › 2. Sul motivo relativo alla violazione del Trattato o delle sue norme di applicazione › Sull'illegittima sanatoria di aiuti non preventivamente notificati › Giudizio del Tribunale

punto 137
Il sistema istituito dal Trattato CECA in materia di aiuti di Stato consente alla Commissione, in presenza di talune condizioni e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 95 del Trattato, di autorizzare la concessione di aiuti necessari al buon funzionamento del mercato comune dell'acciaio. Ciò premesso, il divieto di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato non costituisce un divieto incondizionato né assoluto.
punto 138
La ratio inerente a tale sistema di autorizzazione degli aiuti presuppone, anzitutto, per quanto attiene alle decisioni individuali, una domanda rivolta alla Commissione da parte dello Stato membro di ricorso alla procedura dell'art. 95 del Trattato e, successivamente, l'esame della necessità dell'aiuto ai fini della realizzazione degli obiettivi del Trattato medesimo. Conseguentemente, il sistema istituito dal Trattato CECA è costituito, al pari di quello previsto dall'art. 93 del Trattato CE, da due fasi distinte: la prima presenta carattere strumentale e implica per gli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione tutti gli aiuti previsti e il divieto di procedere al loro versamento prima dell'approvazione [divieto che risulta semplicemente dall'art. 4, lett. c]; la seconda fase presenta carattere sostanziale e consiste nell'analisi della necessità dell'aiuto ai fini della realizzazione di taluni obiettivi del Trattato. Peraltro, l'art. 6 del codice degli aiuti prevede, per quanto attiene agli aiuti esentati dal divieto di cui all'art. 4, lett. c), una procedura di notificazione e di esame della loro compatibilità del tutto analoga.
punto 139
Dal fascicolo emerge che l'aiuto di cui trattasi, dell'importo di 1,217 milioni di IRL, corrispondente alla garanzia pubblica a copertura dei due finanziamenti a concorrenza di 12 milioni di IRL (v. supra, punto 7), è stato concesso in assenza di previa notificazione alla Commissione (v., in particolare, il punto 9 della comunicazione 95/C). Resta quindi da esaminare se, in considerazione della mancata previa notificazione, la decisione impugnata costituisca, come sostiene la ricorrente, un'illegittima sanatoria dell'aiuto.
punto 140
Si deve ricordare che, nell'ambito del Trattato CE, la Corte ha affermato che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 93, n. 3, del Trattato CE non produce l'effetto di esimere la Commissione dall'esame della compatibilità dell'aiuto con riguardo all'art. 92 del Trattato CE e che la Commissione non può dichiarare l'aiuto illegittimo senza aver verificato se l'aiuto stesso sia o meno compatibile con il mercato comune (v., in tal senso, la menzionata sentenza FNCE, punto 13).
punto 141
Orbene, tenuto conto del fatto che il divieto previsto dall'art. 4, lett. c), del Trattato costituisce unicamente un divieto di principio e che la Commissione ha il potere di autorizzare gli aiuti di Stato ritenuti necessari al buon funzionamento del mercato comune, la previa notificazione presenta parimenti natura strumentale rispetto alla decisione finale di compatibilità dell'aiuto e, in particolare, della necessità dell'aiuto stesso ai fini della realizzazione di taluni obiettivi del Trattato. La mancanza di tale notificazione non è sufficiente per esimere o impedire alla Commissione di avviare la propria azione in base all'art. 95 del Trattato e, eventualmente, di dichiarare gli aiuti compatibili con il mercato comune. Nella specie, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti alla ristrutturazione della Irish Steel, ivi compreso l'aiuto contestato, fossero necessari al buon funzionamento del mercato comune e che essi non producessero inaccettabili distorsioni della concorrenza. Conseguentemente, la mancata notificazione non può inficiare la legittimità della decisione impugnata né nel suo complesso né per quanto attiene all'aiuto non preventivamente notificato.
punto 142
Inoltre, l'espressione di tale posizione da parte della Commissione non impedisce agli amministrati lesi dal versamento anticipato dell'aiuto di adire il giudice nazionale chiedendogli di dichiarare l'invalidità degli atti di esecuzione dell'aiuto irregolare o la concessione di una compensazione per gli eventuali pregiudizi subiti, anche quando l'aiuto sia stato successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune. La Corte ha infatti già avuto modo di riconoscere gli effetti diretti del divieto degli aiuti di Stato sancito dall'art. 4, lett. c), del Trattato (sentenza 23 aprile 1956, cause riunite 7/54 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Alta Autorità, Racc. pag. 53, in particolare pag. 91). Peraltro, come giustamente osservato dalla Commissione, nella sentenza FNCE la Corte ha posto in risalto gli effetti diretti dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE e l'obbligo per i giudici nazionali di trarne le necessarie conseguenze in modo da ristabilire la legalità e, eventualmente, risarcire i singoli per i danni subiti a causa dell'illegittima concessione di un aiuto pubblico. Tuttavia, il fatto che l'art. 93, n. 3, del Trattato CE possieda effetti diretti non incide, da un lato, necessariamente sull'esame dell'aiuto sotto il profilo del merito e non implica, dall'altro, l'illegittimità della decisione di compatibilità emanata dalla Commissione (v. punti 13 e 14).
punto 143
Conseguentemente, la censura relativa alla pretesa illegittima sanatoria degli aiuti non preventivamente notificati è destituita di fondamento.
punto 144
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il motivo basato sulla violazione del Trattato CECA e delle relative disposizioni di applicazione dev'essere respinto.

Sentenza › Sul merito › 3. Sul motivo relativo alla violazione di forme prescritte ad substantiam

punto 145
Con tale motivo la ricorrente deduce l'insufficienza di motivazione, l'omesso avvio del procedimento in contraddittorio e la violazione dell'obbligo di richiedere il parere conforme del Comitato.

Sentenza › Sul merito › 3. Sul motivo relativo alla violazione di forme prescritte ad substantiam › Sull'insufficienza della motivazione › Argomenti delle parti

punto 146
La ricorrente contesta alla Commissione di non aver sufficientemente motivato la decisione impugnata. Tale decisione, emanata in base all'art. 95 del Trattato, rivestirebbe carattere eccezionale e, peraltro, la Commissione si sarebbe ingiustificatamente discostata dalla propria precedente prassi seguita nell'emanazione delle decisioni. La ricorrente si richiama al riguardo alla sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione (Race. pag. 1491, punto 31). Inoltre, la Commissione non avrebbe motivato in modo soddisfacente l'autorizzazione di un importo di aiuti superiore alla somma di 31 milioni di IRL che, nella comunicazione 11 ottobre 1995, era stata ritenuta dalla stessa Commissione quale il massimo strettamente necessario.
punto 147
La Commissione sostiene che la decisione impugnata è sufficientemente motivata.

Sentenza › Sul merito › 3. Sul motivo relativo alla violazione di forme prescritte ad substantiam › Sull'insufficienza della motivazione › Giudizio del Tribunale

punto 148
L'art. 5, secondo comma, quarto trattino, del Trattato prevede che la Comunità renda «pubblici i motivi della sua azione». L'art. 15, primo comma, precisa che «le decisioni, le raccomandazioni e i pareri della Commissione sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti». Da tali disposizioni nonché dai principi generali del Trattato emerge che l'obbligo di motivazione grava sulla Commissione quando questa emana decisioni generali o individuali, indipendentemente dal fondamento normativo assunto al riguardo.
punto 149
Secondo costante giurisprudenza, la motivazione dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Essa dev'essere valutata non solo alla luce del tenore dell'atto, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Race. pag. I-723, e sentenza del Tribunale T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 230). Inoltre, la motivazione di un atto dev'essere valutata in funzione, segnatamente, «dell'interesse che il destinatario dell'atto o altre persone da esso riguardate ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CECA possono avere ad ottenere spiegazioni» (sentenza della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commis-sione, Race. pag. 2831, punto 24, e sentenza British Steel, punto 160). Infine, spetta alla Commissione, quando vada notevolmente al di là di precedenti decisioni, motivare esaurientemente il proprio ragionamento (v. sentenza Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, citata supra, punto 31).
punto 150
In primo luogo, emerge dal punto IV della decisione impugnata che la Commissione non ha previsto, nel caso di specie, una riduzione delle capacità in quanto ciò non era «tecnicamente possibile (...) senza chiudere l'impianto (...) dato che la Irish Steel dispone di un unico laminatoio a caldo » e che, inoltre, tale soluzione sarebbe stata incompatibile con «l'obiettivo di conferire all'industria siderurgica irlandese una struttura sana ed efficiente sotto il profilo economico e finanziario». Peraltro, il Tribunale ha già affermato al precedente punto 130 che la mancata imposizione di una riduzione della capacità era giustificata dal particolare contesto nell'ambito del quale gli aiuti sono stati autorizzati. Considerato che tali circostanze sono indicate nella decisione impugnata, la ricorrente non può sostenere che la Commissione non abbia sviluppato il proprio ragionamento in maniera esplicita.
punto 151
In secondo luogo, per quanto attiene agli obiettivi previsti dagli artt. 2 e 3 del Trattato perseguiti dalla Commissione con la decisione impugnata, emerge parimenti dal punto IV della decisione medesima in qual misura l'incidenza tanto economica quanto sociale dell'aiuto finanziario proposto dall'Irlanda, integrato in un programma di ristrutturazione dell'Irish Steel già ritenuto efficace da un'analisi di esperti indipendenti, rispondesse agli obiettivi sanciti dai detti articoli.
punto 152
In terzo luogo, per quanto concerne l'aiuto supplementare a cui la ricorrente si richiama, emerge dalla decisione impugnata che tale aiuto ha rappresentato la contropartita ai limiti di produzione e di vendita imposti dal Consiglio (punto II).
punto 153
Per di più, secondo ben consolidata giurisprudenza, tale censura appare tanto meno fondata in quanto è pacifico che la ricorrente abbia svolto un ruolo attivo nel procedimento di elaborazione della decisione impugnata per mezzo del proprio rappresentante in seno al Comitato, il signor Evans, e che essa conoscesse i motivi di fatto e di diritto in base ai quali la Commissione ha giudicato gli aiuti compatibili col mercato comune ritenendo opportuno non esigere, a titolo di contropartita, una riduzione della capacità (v., in particolare, sentenza della Corte 11 gennaio 1973, causa 13/72, Paesi Bassi/Commissione, Race. pag. 27, punto 12, nonché sentenza British Steel, punto 168).
punto 154
Ne consegue che la censura relativa all'insufficienza della motivazione dev'essere dichiarata infondata.

Sentenza › Sul merito › 3. Sul motivo relativo alla violazione di forme prescritte ad substantiam › Sull'omesso avvio del procedimento in contraddittorio › Argomenti delle parti

punto 155
La ricorrente ritiene che, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE e dell'art. 6, n. 4, del quinto codice, la Commissione fosse tenuta ad informare i terzi interessati in ordine alla domanda di autorizzazione, in modo che questi potessero presentare proprie osservazioni. Nel caso di specie, la Commissione ha fatto pubblicare sulla Gazzetta ufficiale il progetto iniziale del governo irlandese (comunicazione 95/C), ma non il secondo progetto di ristrutturazione. Conseguentemente, la Commissione non avrebbe rispettato il diritto della ricorrente di essere sentita e di fornire, in tempo utile, proprie osservazioni sul progetto in esame.
punto 156
La Commissione contesta tali deduzioni sostenendo, in particolare, che l'art. 95 del Trattato conferirebbe alla ricorrente diritti procedurali più ampi rispetto a quelli risultanti dall'art. 6, n. 4, del codice degli aiuti. La ricorrente avrebbe potuto infatti disporre di un termine più lungo per presentare osservazioni ed avrebbe potuto farlo sia direttamente sia tramite il Comitato.

Sentenza › Sul merito › 3. Sul motivo relativo alla violazione di forme prescritte ad substantiam › Sull'omesso avvio del procedimento in contraddittorio › Giudizio del Tribunale

punto 157
La decisione impugnata è stata emanata in base all'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato. Tale disposizione prevede il parere conforme del Consiglio e la consultazione obbligatoria del Comitato. Essa non sancisce il diritto dei destinatari delle decisioni e delle persone interessate ad essere sentite. Dal canto suo, l'art. 6, n. 4, del codice degli aiuti istituisce tale diritto affermando che, « qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione». Tale disposizione era contenuta in tutti i codici degli aiuti precedenti al quinto codice (v., in proposito, la decisione della Commissione 1o febbraio 1980, n. 257/8O/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia; GU L 29, pag. 5).
punto 158
La ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il diritto di difesa laddove, ancorché in assenza di un'espressa disposizione contenuta nell'art. 95 del Trattato CECA, avrebbe dovuto avviare un procedimento in contraddittorio nei confronti della ricorrente medesima, secondo lo schema dell'art. 6 del quinto codice degli aiuti. La ricorrente cerca inoltre di operare un parallelo tra l'art. 95 del Trattato CECA e l'art. 93, n. 2, del Trattato CE, al fine di trarne il principio generale che obbligherebbe la Commissione ad associare sistematicamente gli interessati al procedimento ogni qualvolta essa debba valutare la compatibilità di un aiuto statale con il Trattato.
punto 159
Senza che occorra esaminare la questione della sussistenza di un principio generale di diritto comunitario che attribuisca agli interessati il diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di decisione in materia di aiuti di Stato, si deve sottolineare che, nell'ambito del procedimento di emanazione della decisione impugnata, la ricorrente ha avuto modo, in ogni caso, di far valere la propria posizione in seno al Comitato. Infatti, ai sensi dell'art. 18 del Trattato, il Comitato è composto dai rappresentanti dei produttori, dei lavoratori, dei consumatori e dei commercianti. Orbene, è pacifico che la British Steel, in quanto produttore, vi fosse rappresentata. Così, in occasione della 324a riunione del detto Comitato, in data 24 novembre 1995, l'autorizzazione degli aiuti alla Irish Steel è stata discussa e il rappresentante della ricorrente ha avuto l'opportunità di esprimere il proprio parere sulle misure proposte dalla Commissione (v., in tal senso, la sentenza British Steel, punto 176).
punto 160
In ogni caso, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della comunicazione 95/C non può aver indotto la ricorrente in errore quanto alla proposta sottoposta al Consiglio ed in ordine alla quale il Comitato è stato sentito. Infatti, prima della pubblicazione di tale comunicazione, il 28 ottobre 1995, la ricorrente era già in grado di sapere, per effetto della propria partecipazione alla riunione del Comitato che aveva avuto luogo il 25 ottobre 1995, che le autorità irlandesi avevano ritirato il primo piano di ristrutturazione e che ne avevano presentato un secondo modificato.
punto 161
Ne consegue che la ricorrente ha avuto l'opportunità di essere sentita, secondo la procedura prevista all'art. 95 del Trattato, in merito all'emanazione della decisione impugnata. Ciò premesso, la censura relativa alla violazione dell'obbligo di avviare il procedimento in contraddittorio dev'essere respinta.

Sentenza › Sul merito › 3. Sul motivo relativo alla violazione di forme prescritte ad substantiam › Sulla violazione dell'obbligo di consultare il Comitato › Argomenti delle parti

punto 162
La ricorrente contesta alla Commissione di non aver ottenuto l'approvazione del Comitato in merito agli aiuti infine autorizzati. Infatti, l'importo dell'aiuto inizialmente proposto e le condizioni apposte all'autorizzazione sono state modificate nell'arco di tempo intercorrente tra la riunione del Comitato, il 25 ottobre 1995, e l'approvazione finale da parte del Consiglio, il 22 dicembre 1995. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte relativa alla consultazione del Parlamento europeo nell'ambito delle decisioni emanate in base all'art. 235 del Trattato CE (divenuto art. 308 CE) (v. sentenza della Corte 16 luglio 1992, causa C-65/90, Parlamento/Consiglio, Race. pag. I-4593), la ricorrente sostiene che l'obbligo di consultare nuovamente il Comitato fosse necessario in base al rilievo che la decisione impugnata differiva sotto un duplice profilo, per quanto riguarda l'aspetto sostanziale, dalla proposta presentata: in primo luogo, l'importo dell'aiuto sarebbe stato aumentato del 22% e, in secondo luogo, le limitazioni alle vendite sarebbero state sensibilmente modificate. Tuttavia, il comitato non avrebbe avuto occasione di esprimersi sugli effetti distorsivi della concorrenza eventualmente derivanti da tali aiuti supplementari, né sulla questione se le nuove condizioni fossero idonee ad impedire tale distorsione.
punto 163
La Commissione sostiene che l'argomento della ricorrente è basato sul postulato che l'aiuto provochi una distorsione della concorrenza, tesi già confutata. Per quanto attiene all'obbligo di una nuova consultazione, questo non risulterebbe necessario alla luce della giurisprudenza richiamata dalla ricorrente.

Sentenza › Sul merito › 3. Sul motivo relativo alla violazione di forme prescritte ad substantiam › Sulla violazione dell'obbligo di consultare il Comitato › Giudizio del Tribunale

punto 164
Nella presente controversia la Commissione ha provveduto a consultare il Comitato, conformemente all'art. 95 del Trattato, in occasione della riunione del 25 ottobre 1995. Tale consultazione si è basata sul testo della comunicazione dell'11 ottobre 1995. Tuttavia, la decisione definitiva di autorizzazione degli aiuti è stata emanata, con alcune modifiche, in occasione della riunione del Consiglio del 22 dicembre 1995 senza che il Comitato fosse stato nuovamente consultato in merito a tali modificazioni.
punto 165
L'argomento dedotto al riguardo dalla ricorrente, relativo all'esistenza di un parallelo tra l'obbligo di consultazione del Parlamento europeo e l'obbligo di consultazione del Comitato di cui all'art. 95 del Trattato, non può trovare accoglimento. Infatti, il Parlamento europeo costituisce un'istituzione comunitaria la cui effettiva partecipazione al processo legislativo della Comunità rappresenta un elemento essenziale dell'equilibrio istituzionale voluto dal Trattato (v., in particolare, sentenza della Corte 10 giugno 1997, causa C-392/95, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-3213, punto 14). Al contrario, nella controversia in esame, si tratta della partecipazione di un organo tecnico al processo decisionale delle istituzioni. Ne consegue che il parere di cui all'art. 95 del Trattato CECA non si ricollega alle stesse esigenze di forma della consultazione del Parlamento europeo di cui all'art. 235 del Trattato CE.
punto 166
In ogni caso, si deve esaminare se l'obbligo di una nuova consultazione fosse necessario, nella specie, alla luce dell'economia dell'art. 95 del Trattato e, in particolare, degli obiettivi cui è diretta la consultazione ivi prevista.
punto 167
Dal combinato disposto degli artt. 18, 19 (composizione e funzione del Comitato) e 95 del Trattato emerge che la consultazione di tale organo mira, in primo luogo, a consentire a tutti gli operatori interessati di esprimere la propria opinione con riguardo alle proposte presentate dalla Commissione e, in secondo luogo, a consentire al Consiglio di decidere in base ad un dialogo esteso a tutti gli interessati.
punto 168
Conseguentemente, l'effetto utile della consultazione viene meno quando, da un lato, il Comitato abbia avuto l'opportunità di esprimere la propria opinione in ordine a tutte le questioni sollevate essendo a conoscenza degli elementi necessari alla comprensione della situazione in esame e, dall'altro, il Consiglio abbia avuto conoscenza di tale opinione in modo da poterne tener conto al momento della decisione definitiva. Orbene, dagli elementi del fascicolo emerge che il Comitato ha avuto l'opportunità di esprimersi in base alla comunicazione 95/C, contenente tutti gli elementi necessari. L'aggravio delle condizioni apposte all'autorizzazione dell'aiuto rispetto alla proposta della Commissione, a seguito delle riserve espresse da taluni membri del Comitato, dimostra non solo che il Consiglio era pienamente informato in merito all'opinione del Comitato, bensì anche che ne ha tenuto conto ai fini dell'emanazione della decisione impugnata. Per quanto attiene all'aumento dell'importo degli aiuti, questo rappresenta la contropartita necessaria delle riduzioni dei ricavi derivanti dall'aggravio delle condizioni imposte al fine di garantire l'efficacia del piano di ristrutturazione.
punto 169
Ne consegue che la mancata nuova consultazione del Comitato in merito al testo definitivo della decisione impugnata non ha pregiudicato l'effetto utile della consultazione, come risulta dalla ratio dell'art. 95 del Trattato.
punto 170
Conseguentemente, la censura relativa alla violazione dell'obbligo di consultazione del Comitato è destituita di fondamento.
punto 171
Ne consegue che il motivo relativo alla violazione di forme sostanziali dev'essere respinto.
punto 172
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere respinto in toto.

Sentenza › Sulle spese

punto 173
La ricorrente deduce che l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione sarebbe defatigatoria e superflua ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura. Ciò premesso, essa chiede al Tribunale, indipendentemente dall'esito complessivo del ricorso, di condannare la Commissione alle spese.
punto 174
Il Tribunale ritiene che il motivo dedotto dalla Commissione fosse pertinente al momento della presentazione del ricorso. Infatti, la questione se il termine di decadenza del ricorso di annullamento potesse iniziare a decorrere, nei confronti di una parte, da una data antecedente alla pubblicazione non era stata ancora risolta dalla giurisprudenza comunitaria. Inoltre, sollevando la questione dell'irricevibilità del ricorso, la Commissione non ha inteso contestare alla ricorrente la mancata conoscenza della decisione impugnata prima della sua pubblicazione, cui avrebbe contribuito per effetto del diniego di comunicargliela. La Commissione ha fondato il motivo sul fatto che la ricorrente avesse sufficiente conoscenza dell'atto ben prima della sua pubblicazione. Ciò premesso, la mancata comunicazione della decisione impugnata, certamente non conforme ai principi di sana amministrazione, non svolge alcun ruolo nella tesi della Commissione. Ne consegue che, deducendo tale motivo, la Commissione non ha causato alla ricorrente spese superflue o defatigatorie.
punto 175
La domanda della ricorrente ex art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura non può pertanto trovare accoglimento.
punto 176
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Orbene, da quanto precede emerge che la ricorrente è risultata soccombente quanto alla domanda diretta all'annullamento della decisione contestata. La convenuta e l'Ispat, interveniente a suo sostegno, hanno presentato domanda in tal senso, e la ricorrente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese dalle stesse sostenute.
punto 177
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Ne consegue che l'Irlanda, interveniente, dovrà sopportare le proprie spese.
punto 178
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che un interveniente diverso dagli Stati membri o da un'istituzione sopporti le proprie spese. Nella specie, la Hoogovens, interveniente a sostegno della ricorrente, sopporterà le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata a sostenere le proprie spese, quelle della convenuta e quella della Irish Ispat Ltd, interveniente. 3) L'Irlanda e la Hoogovens Staal BV, intervenienti, sopporteranno ognuna le rispettive spese.

Firme

Moura Ramos García-Valdecasas Tiili Lindh Mengozzi Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 luglio 1999. Il cancelliere H. Jung Il presidente R.M. Moura Ramos

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