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Sez. 1, Sentenza n. 3029 del 12/08/1976 (Rv. 381800 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - SENTENZA DI RIGETTO DI UNA DOMANDA - PLURALITA DI AUTONOME ARGOMENTAZIONI - CENSURE CONTRO ALCUNE DELLE ARGOMENTAZIONI - IMPUGNAZIONE DELL'INTERA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381800-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - SENTENZA DI RIGETTO DI UNA DOMANDA - PLURALITA DI AUTONOME ARGOMENTAZIONI - CENSURE CONTRO ALCUNE DELLE ARGOMENTAZIONI - IMPUGNAZIONE DELL'INTERA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI - FATTISPECIE.*

Nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia rigettato la domanda per una pluralita di ragioni tra loro autonome, la formulazione nell'atto di appello di censure rivolte contro una o alcune soltanto di tali ragioni non e sufficiente a far ritenere che l'intera pronuncia sia stata investita dall'impugnazione e pertanto la pronuncia del giudice di appello non puo, senza violare il principio tantum devolutum quantum appellatum, estendersi a punti che non siano compresi, almeno per implicito, nel tema medesimo, perche necessariamente connessi con quelli direttamente e specificamente investiti dal gravame e da questi dipendenti. (nella specie, la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di un professionista diretta ad ottenere il pagamento delle prestazioni professionali, sia perche il contratto d'opera era stato concluso dal Presidente della cooperativa committente sfornito di poteri deliberativi, sia perche il professionista non poteva invocare a proprio favore il principio dell'affidamento. Costui aveva impugnato la sentenza solo in quest'ultimo punto, e la suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di appello che aveva di propria iniziativa esaminato altresi la prima questione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)