Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 13 settembre 2007, causa C-400/06
Epigrafe
Sentenza della Corte (Sesta Sezione)
13 settembre 2007
Nel procedimento 0400/06,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad er Nederlanden (Paesi Bassi) con ordinanza 22 settembre 2006, pervenuta in cancelleria in pari data, nella causa
Codirex Expeditie BV
contro
Staatssecretaris van Financiën,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. P. Kūris, presidente di sezione, dal sig. J.-C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. P. van Ginneken, in qualità di agenti;
per il governo greco, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra E. Svolopoulou, in qualità di agenti;
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito ľawocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della sottovoce 02023050 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204 (GU L 278, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell'ambito della controversia tra la Codirex Expeditie BV (in prosieguo: la «Codirex») e lo Staatssecretaris van Financiën in ordine alla classificazione tariffaria di pezzi di carne congelata e disossata del quarto anteriore del manzo.
Sentenza › Contesto normativo
punto 3
La NC è basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e codificazione delle merci elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l'Organizzazione mondiale delle dogane ed istituito mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, approvata in nome della Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del sistema sopra menzionato, solo la settima ed ottava cifra costituiscono suddivisioni ad essa proprie.
punto 4
La versione della NC applicabile all'epoca dei fatti della causa principale è quella contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2204/1999.
punto 5
Le regole generali per l'interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, di tale allegato, così prevedono, in particolare:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2.
a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
(...)
3. Qualora (...) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.
(...)
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(...)
6) La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni e di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
punto 6
I codici della NC applicabili al caso di specie, che figurano nella seconda parte, sezione I, capitolo 2, della NC, sono i seguenti:
«Codice NC Designazione delle merci
1 2
0202 Carni di animali della specie bovina, congelate:
(...) (...)
020230 — disossate:
(...) (...)
02023050 — — tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti “crop” e “chuck and biade” (...)
02023090 — — altre»
punto 7
Le note complementari riguardanti la sottovoce 02023050 indicano che si considerano «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and biade”» «le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola» [nota complementare 1 A, lett. h), sub 11, del capitolo 2 della NC]. Inoltre, «la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto» viene considerata come «tagli di punta di petto detti “brisket”» [nota complementare 1 A, lett. h), sub 22, del capitolo 2 della NC].
Sentenza › Causa principale e questioni pregiudiziali
punto 8
Il 18 aprile 2000, nella sua dichiarazione doganale, la Codirex ha menzionato la sottovoce 02023050 della NC per l'importazione dallo Zimbabwe di una partita di carne di manzo, congelata e disossata, imballata in 535 scatole di cartone.
punto 9
All'atto della verifica di tale dichiarazione alla dogana olandese, sono state prelevate dalla detta partita due scatole, a titolo di campione. In seguito all'analisi del loro contenuto, il laboratorio ha ritenuto che tali campioni non consistessero in «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and biade” interi, bensì in parti degli stessi». Dopo una seconda analisi, richiesta dalla Codirex, il laboratorio ha confermato tale risultato.
punto 10
L'ispettore doganale ha dunque provveduto ad una riclassificazione della merce nella sottovoce 02023090 della NC e la Codirex è stata invitata a pagare, a complemento dell'importo già prelevato, una somma di 111352,80 NLG a titolo di dazi doganali.
punto 11
La Codirex ha proposto un reclamo contro il suddetto avviso di pagamento. L'ispettore delle dogane ha respinto tale reclamo con decisione 10 gennaio 2001. La Codirex ha quindi impugnato tale decisione dinanzi alla Tariefcommissie te Amsterdam. Il Gerechtshof te Amsterdam, che dal 1o gennaio 2002 ha preso il posto di quest'ultima, ha respinto il ricorso.
punto 12
Nel suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la Codirex ha messo in discussione l'interpretazione adottata dal Gerechtshof in merito alla nozione di «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chucks and blades”». Essa fa valere che l'uso del plurale, nella nota complementare 1 A. lett. h), sub 11, del capitolo 2 della NC, nel termine «parti» (nella versione olandese «gedeelten») nonché i termini inglesi «chucks and blades» di cui alla versione olandese della sottovoce 02023050, nonché di «découpes de quartiers avant dites “australiennes”», nella versione francese della medesima, suggerisce che con tale sottovoce si designano pezzi distinti. La Codirex ha inoltre sottolineato che i tagli di quarti anteriori non possono essere costituiti di un solo pezzo, in quanto non sono legati tra loro da ossa e possono dunque costituire soltanto pezzi anatomicamente distinti.
punto 13
Dall'ordinanza di rinvio emerge parimenti che l'Advocaat Generaal ha concluso nel senso che dalle varie versioni linguistiche della nota complementare 1 A, lett. h), sub 11, del capitolo 2 della NC nonché «dai motivi che hanno portato all'introduzione di sottovoci nella voce 020230» si evince che la nozione di «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chucks and blades”» indica le diverse forme in cui vengono proposti in commercio i pezzi di carne di manzo selezionati, suddivisi e imballati separatamente, provenienti dalla parte del manzo descritta in tale nota. Inoltre, secondo ľAdvocaat Generaal, dalle versioni linguistiche olandese ed inglese della sottovoce 02023050 che fanno riferimento ai «crop(s), chuck(s) and blade(s) and brisket(s)», si ricava che, ai fini della classificazione di pezzi di carne in tale sottovoce, è sufficiente che questi ultimi provengano tutti dal quarto anteriore del manzo quale descritto nella suddetta nota complementare.
punto 14
È in siffatte circostanze che lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la sottovoce 02023050 della (NC) debba essere interpretata nel senso che la carne congelata (disossata), proveniente dalla parte del quarto anteriore del manzo descritta nella nota complementare 1 A, lett. h), sub 11, del capitolo 2 della (NC) possa essere classificata in tale sottovoce unicamente qualora si tratti di un unico pezzo di carne non separato.
2) Qualora la soluzione alla prima questione comporti che la carne che si presenta in forma di pezzi separati può essere classificata nella sottovoce 02023050, se sia sufficiente, al fine della classificazione in tale sottovoce, che la partita di carne importata sia costituita da pezzi di carne congelati che provengono tutti dalla parte del quarto anteriore descritta nella nota complementare 1 A, lett. h), sub 11, del capitolo 2 della (NC) o se oltre a ciò tale partita di carne ovvero gli elementi della partita presi separatamente (i cartoni) debbano rispondere ad altri requisiti o caratteristiche».
Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla prima questione
punto 15
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se si possa classificare nella sottovoce 02023050 una partita di carne, congelata e disossata, del quarto anteriore del manzo costituita da più pezzi.
punto 16
Al fine di risolvere tale questione, si deve ricordare in via preliminare, che il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in via generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce doganale e delle note delle sezioni e dei capitoli (v., in tal senso, in particolare, sentenze 17 marzo 1983, causa C-175/82, Dinter, Racc. pag. 969, punto 10, 8 febbraio 1990, causa C-233/88, van de Kolk, Racc. pag. I-265, punto 12, nonché 11 gennaio 2007, causa 0400/05, B.A.S. Trucks, Racc. pag. I-311, punto 27).
punto 17
Orbene, secondo la NC, nella sua versione applicabile ai fatti della causa principale, che figura nell'allegato I del regolamento n. 2204/1999, vengono classificati nella sottovoce 02023050, relativa alle carni congelate e disossate, i «tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti “crop”, “chuck and blade” e “brisket”».
punto 18
Ai sensi della nota complementare 1 A, lett. h), sub 11, del capitolo 2 della NC, riguardante tale sottovoce, sono considerate come «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and biade”» «le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio dritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola».
punto 19
Nonostante la mancanza, nel testo della sottovoce 02023050 nonché della nota complementare in questione, di un riferimento esplicito ai pezzi di carne del quarto anteriore del manzo, il governo greco e la Commissione delle Comunità europee mettono in evidenza che tale testo non può essere interpretato nel senso che esso esclude una classificazione di tali pezzi di carne nella sottovoce di cui trattasi. Infatti, da una parte, talune versioni linguistiche del detto testo non farebbero riferimento al «quarto anteriore» nella sua interezza, bensì a sue parti indicate secondo la terminologia inglese con i termini «crop(s), chuck(s) and blade(s)» contenuti, in particolare, nelle versioni olandese ed inglese della NC. Dall'altra, i pezzi di carne risultanti dal taglio e disossamento si separerebbero naturalmente, poiché non sarebbero più uniti da ossa, e dunque non conserverebbero più le caratteristiche essenziali e le peculiarità della parte di carne del quarto anteriore.
punto 20
Occorre adottare siffatta interpretazione. Infatti, come sottolineato dalla Commissione, si deve rilevare che le varie versioni linguistiche del testo della sottovoce 02023050 non coincidono del tutto, in quanto alcune di esse si riferiscono espressamente al quarto anteriore del manzo (come le versioni francese e spagnola della NC), mentre altre si riferiscono espressamente alle diverse parti del quarto anteriore, quali «crop(s), chuck(s) and blade(s)» (come le versioni olandese, inglese e tedesca della NC).
punto 21
L'interpretazione uniforme delle varie versioni linguistiche, come richiesta dalla giurisprudenza in caso di mancata coincidenza dei testi (v., in tal senso, segnatamente, sentenza 11 novembre 1999, causa C-48/98, Sohl & Söhlke, Racc. pag. I-7877, punto 46), conduce alla constatazione che la NC non prescrive espressamente che il quarto anteriore del manzo, congelato e disossato, sia presentato in dogana in un unico pezzo, giacché talune versioni linguistiche della sottovoce 02023050 non fanno neppure riferimento alla parte del quarto anteriore del manzo nella sua interezza.
punto 22
Inoltre, la circostanza che la carne del quarto anteriore del manzo sia presentata in dogana tagliata a pezzi, non è tale da incidere sulle sue caratteristiche essenziali quali indicate nella sottovoce 02023050, in quanto il contenuto del prodotto corrisponde a quello descritto nella nota complementare relativa a tale sottovoce, pur se si presenta in pezzi. Orbene, una diversa presentazione del prodotto rispetto a quella indicata nella NC, che non alteri l'identità del contenuto del prodotto in questione, non comporta la sua esclusione dalla classificazione nella sottovoce che lo riguarda (v., in tal senso, sentenza 10 dicembre 1998, causa 0290/97, Bruner, Racc. pag. I-8333, punti 25-27).
punto 23
Ciò posto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2204/1999, deve essere interpretato nel senso che i pezzi di carne congelata e disossata, provenienti dal quarto anteriore del manzo rientrano nella sottovoce 02023050 della NC.
Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione
punto 24
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se, per essere classificati nella sottovoce 02023050, i pezzi di carne congelata e disossata del quarto anteriore del manzo debbano soddisfare altre condizioni. In particolare, dalle osservazioni svolte nel corso della causa principale, quali riprese nella decisione di rinvio, emerge che il giudice a quo domanda, in sostanza, se tali pezzi debbano provenire dal quarto anteriore dello stesso animale.
punto 25
A tal proposito, occorre rilevare che per la voce doganale delle «carni di animali della specie bovina, congelate» e «disossate», la NC contempla tre sottovoci di cui la prima reca il numero 02023010 e riguarda «quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti ‘compensati’ presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo». La seconda sottovoce è la 02023050, di cui trattasi nella causa principale, e la terza, che reca il numero 02023090, è quella generica, a carattere residuo, intitolata «altre».
punto 26
Orbene, è giocoforza constatare che mentre la sottovoce 02023010 si riferisce al quarto anteriore intero ed ammette che venga presentato in dogana tagliato al massimo in cinque pezzi solo se presentato in dogana in «un unico blocco di congelazione», una tale indicazione, come sottolineato in precedenza, non figura nella sottovoce di cui il giudice del rinvio chiede l'interpretazione.
punto 27
Al contrario, quest'ultima sottovoce concerne espressamente i «tagli» («cuts» nella versione inglese e «delen» nella versione olandese della NC) e si riferisce, segnatamente nella sua versione francese, a parti «di quarti anteriori» tagliati secondo le indicazioni fornite nella nota complementare ad essi relativa.
punto 28
Interpretare tale sottovoce nel senso che vi rientrano unicamente le partite di carne comprendenti tutti i pezzi di carne del quarto anteriore del manzo e comprendenti, pertanto, unicamente i pezzi del quarto anteriore di un solo animale avrebbe l'effetto di non permettere la distinzione tra le sottovoci di cui alla voce 020230 della NC relativa alla carne di manzo congelata e disossata.
punto 29
Infatti, la sottovoce 02023010 si riferisce già al quarto anteriore intero che, in base all'interpretazione evidenziata nella risposta alla prima questione, può essere presentato in dogana tagliato a pezzi. La sottovoce 02023050 si riferisce invece alle parti del quarto anteriore indicate, in particolare, nelle versioni inglese ed olandese. Tali parti si presentano dunque come prodotti diversi rispetto al quarto anteriore intero. Poiché la loro caratteristica essenziale è quella di provenire dal taglio indicato nella nota complementare ad esse relativa, esse possono essere classificate in questa sottovoce senza dover soddisfare condizioni particolari quale quella di provenire dallo stesso animale.
punto 30
Sulla scorta di queste considerazioni, occorre risolvere la seconda questione affermando che l'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2204/1999, deve essere interpretato nel senso che, per essere classificati nella sottovoce 02023050, i pezzi di carne, congelata e disossata, del quarto anteriore del manzo non devono soddisfare altre condizioni, in particolare quella di provenire dallo stesso animale.
Sentenza › Sulle spese
punto 31
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1) L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n, 2204, deve essere interpretato nel senso che i pezzi di carne, congelata e disossata, provenienti dal quarto anteriore del manzo rientrano nella sottovoce 02023050 della nomenclatura combinata,
2) L'allegato I del regolamento n, 2658/87, come modificato dal regolamento n, 2204/1999, deve essere interpretato nel senso che, per essere classificati nella sottovoce 02023050, i pezzi di carne, congelata e disossata, del quarto anteriore del manzo non devono soddisfare altre condizioni, in particolare quella di dover provenire dallo stesso animale.
Firme
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