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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 278 del 2017

Decisione
decisa il 2017-12-12, depositata il 2017-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:278
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 39528

  • Pronunce della Corte costituzionale
  • Errore materiale nella sentenza n. 276 del 2016
  • Correzione.
Leggi la massima
È disposta (d'ufficio) la correzione del seguente errore materiale contenuto nella sentenza n. 276 del 2016: al capo n. 1) del dispositivo, si legga "dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235", in luogo di "dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235".

Parametri

  • art. 32 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 276 del 5 ottobre-16 dicembre 2016. Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.
punto 1
Considerato che il capo numero 1) del dispositivo della sentenza n. 276 del 2016 è affetto da errore materiale nella parte in cui, nell'indicare le norme sospettate di illegittimità costituzionale, menziona gli artt. «7, comma 1, lettera c), 8, comma 1» del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), oltre all'art. 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, che è l'unica disposizione censurata dal Tribunale ordinario di Messina. Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.
punto 2
Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza n. 276 del 2016 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, al capo numero 1), si legga «dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235», in luogo di «dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

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