Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Testo in vigore al
Titolo II. L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola elementare e media
Capo I. Obbligo scolastico
Art. 109 Istruzione obbligatoria
1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore e' impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.
Art. 110 Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta'.
2. Agli alunni handicappati e' consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalitadi cui all'articolo 313.
Art. 111 Modalita' di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita'.
Art. 112 Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito e' prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.
Art. 113 Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
Art. 114 Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di eta' sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati e' confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorita' scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
Analoga procedura e' adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolatico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.
Capo II. Disposizioni sulla scolarita' dei cittadini stranieri
Art. 115 Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui e' domiciliato l'alunno, la scuola piu' idonea per struttura e disponibilita' a garantire il migliore inserimento.
3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non e' soggetta a ratifica da parte del Ministero.
4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo e' effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attivita' di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;
b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attivita' di cui al comma 5.
9. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.
Art. 116
IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Capo III. Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo
Art. 117 Certificazioni
1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneita' o di licenza della scuola dell'obbligo e' presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomelitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.
Titolo III. La scuola elementare
Capo I. Finalita' e ordinamento della scuola elementare
Art. 118 Finalita'
1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversita' individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalita' del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
Art. 119 Continuita' educativa
1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuita' del processo educativo.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
Art. 120 Circoli e direttori didattici
1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi e' divisa, a norma dell'articolo 55, in circoli didattici.
2. Al circolo didattico e' preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.
Art. 121
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 122 Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
Art. 123
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 124
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 125
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 126
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Art. 127 Docenti di sostegno
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficolta' di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico e' determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attivita' didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione e' consentito, nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
5. Nell'ambito dell'organico di circolo puo' essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentativita', del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
Art. 128 Programmazione ed organizzazione didattica
1. La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento, e' di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
Art. 129 Orario delle attivita' didattiche
1. L'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
3. Dall'orario delle attivita' didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario . . ., i criteri della programmazione dell'attivita' didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalita' di svolgimento dell'orario delle attivita' didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilita' strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualita' dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.