diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 4 febbraio 1982, causa 1253/79

Decisione
decisa il 1982-02-04
ECLI
ECLI:EU:C:1982:38

Epigrafe

Nella causa 1253/79, Dino Battaglia, via Volta, Ispra (Varese), Italia, dipendente della Commissione in servizio presso il CCR di Ispra, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Victor Biel, 18a, rue des Glacis, ricorrente, contro Commissioni:: delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall'aw. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto quanto specificato nell'atto introduttivo, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: F. Capotorti cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e le conclusioni e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 1. Il contesto normativo

paragrafo 1
La presente causa va considerata sullo sfondo del contesto normativo seguente:
paragrafo 2
a) Nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, l'art. 63 dello Statuto del personale recitava: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965». A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, un dipendente può chiedere che una parte dei suoi emolumenti sia trasferita regolarmente o eccezionalmente in un paese diverso da quello in cui egli presta servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, stabiliva che queste rimesse dovevano venire effettuate tramite l'istituzione dalla quale dipendeva l'interessato, «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si considerava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal Fondo monetario internazionale, che non era stata modificata dal 1° novembre 1969 (vale a dire, ad esempio, 13,66 BFR per 1 marco). Dal 1971, anno in cui fu soppresso il sistema internazionale dei tassi di cambio fissi, che costituisce la base di queste disposizioni, dette parità rispecchiarono sempre meno il potere d'acquisto delle monete di cui trattasi ed il loro valore sul mercato dei cambi. Il dipendente che effettuava delle rimesse nei paesi la cui moneta era rivalutata rispetto alle parità notificate al Fondo monetario internazionale poteva, quindi, rispetto alle rimesse effettuate alle condizioni normali del mercato, trarre vantaggio dal corso del cambio. Conformemente alla disciplina giuridica vigente prima del 1° aprile 1979, il coefficiente correttore contemplato dall'art. 64 dello Statuto, che rispecchia le condizioni di vita nella sede di lavoro del dipendente, doveva venir applicato all'intero importo costituente la retribuzione, ivi compresa la parte che doveva venir trasferita in un altro paese, conformemente all'art. 17 dell'alegato VII. Ciò implicava un aumento parallelo del coefficiente correttore per i dipendenti che prestavano servizio in paesi come l'Italia, il Regno Unito e l'Irlanda, nei quali la moneta era svalutata rispetto alle parità del Fondo monetario internazionale ed una diminuzione del coefficiente per i dipendenti che prestavano servizio in paesi la cui moneta aveva accresciuto il suo valore rispetto alle «parità FMI». Coloro che percepivano una pensione potevano trarre da questa disciplina speciali vantaggi. Se essi dichiaravano di risiedere in un paese a moneta svalutata, si applicava alla loro pensione il coefficiente correttore vigente per questo paese, conformemente all'art. 82, n. 1, dello Statuto. L'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto offriva loro la possibilità di farsi corrispondere dette pensioni nella moneta forte del loro paese d'origine o della sede dell'istituzione presso la quale avevano prestato servizio. Questa situazione è stata messa in risalto dall'avvocato generale Mayras nelle sue conclusioni della causa 28/74 (Gillet, Racc. 1975, pag 478). Dal 1974, la Commissione ha sottoposto al Consiglio proposte onde eliminare le incongruenze delle norme vigenti in materia di corresponsione delle retribuzioni e delle pensioni derivanti dalla soppressione del sistema internazionale dei tassi di cambio fissi. La proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo Statuto del personale delle Comunità europee del 13 giugno 1974 (GU n. C 88, pag 25) contemplava una nuova versione dell'art. 17, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto: «I trasferimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono effettuati sulla base delle parità indicate nell'ultimo comma dell'art. 63 dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento e il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario». Il 1° aprile 1977, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento relativa all'introduzione nello Statuto dell'unità di conto europea (UCE) (GU n. C 99, pag. 5), che veniva respinta dal Comitato dello Statuto cui era stata sottoposta per esame. Il Consiglio ha sentito i pareri del Parlamento europeo e della Corte di giustizia. Nella sua risoluzione del 7 luglio 1977 (GU n. C 183, pag. 55), il Parlamento approvava la proposta prendendo atto «del fatto che la Commissione ha assicurato che le sue proposte non incideranno assolutamente sui valori reali dei pagamenti ai funzionari a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità». Nel corso della seduta, il membro della Commissione responsabile per le questioni amministrative, signor Tugendhat, aveva dichiarato: «... la finalità del sistema istituito dalla Commissione è quella di giungere ad una neutralità finanziaria e penso che si possa giungere ad una parità del potere d'acquisto. In sostanza vogliamo che un dipendente della Commissione di un determinato grado, indipendentemente dal fatto che lavori a Bruxelles, a Lussemburgo, a Londra o in qualsiasi altra sede della Comunità, possa acquistare esattamente la stessa quantità di beni che può acquistare il suo omologo che presta servizio in un'altra sede della Comunità. II problema dei trasferimenti preoccupa anche la Commissione. Una proposta di modifica dello Statuto dei dipendenti è attualmente all'esame. Ritengo che detta modifica vada adottata contemporaneamente alla presente proposta di regolamento, e ritengo che questo sia un altro punto che ha costituito oggetto di determinate preoccupazioni». Poiché nel 1978 il Consiglio non era riuscito ad approvare la proposta di regolamento relativo all'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, del 6 ottobre 1976 (GU n. C 271, pag. 5), la Commissione cercava di procedere all'aggiornamento dei tassi di conversione delle retribuzioni dei dipendenti contemplata dalla proposta del 1o aprile 1977 tenendo conto della situazione così venutasi a creare. In allegato alla sua relazione 1978 per l'esame annuale del livello delle retribuzioni (Doc. COM(78) 673 def. del 29 novembre 1978), la Commissione inviava al Consiglio la seguente comunicazione, per la quale non erano stati consultati né il Parlamento, né la Corte di giustizia, né il Comitato dello Statuto: «... Il testo dei primi due capoversi dell'art. 63 è sostituito da quello seguente: “La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio comunitario delle Comunità europee alla data del...”. La Commissione insiste affinché il Consiglio adotti entro la fine dell'anno il citato articolo, nonché l'art. 17 dell'allegato VII quale risulta dai lavori del Consiglio effettuati nel quadro della revisione dello Statuto... (Il).. presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979; esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1979. Tuttavia, per i pensionati e beneficiari d'indennità la cui entità finanziaria netta subisca una diminuzione in rapporto all'applicazione del sistema vigente, il regolamento sarà applicabile solo a partire dal 1° ottobre 1979...» b) Il 21 dicembre 1978, il Consiglio approvava il regolamento n. 3085/78 che modifica, in particolare per quel che riguarda le parità monetarie da adottarsi, il regolamento n. 259/68 che fissa lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità e i regolamenti nn. 2530/72 e 1543/73 relativi a determinate misure particolari (GU n. L 369, pag. 6). Questo regolamento riprende i termini della comunicazione della Commissione del 29 novembre 1978 e, per quanto riguarda il coefficiente correttore da applicarsi agli importi trasferiti, il tenore della proposta del 1° aprile 1977. Il Consiglio aggiungeva tuttavia: «Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di 1/10 al mese». Esso stabilisce il 1o luglio 1978 come data di cui si deve tener conto per il calcolo della retribuzione versata in una moneta diversa dal franco belga in base ai tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità e precisa che detta data viene modificata al momento dell'adeguamento annuo del livello delle retribuzioni. e) Parallelamente all'aggiornamento dei tassi di cambio, con il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3086, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello stesso (GU n. L 369, pag. 8), il Consiglio modificava i valori dei coefficienti correttori corrispondenti alle varie sedi di servizio, sicché qualsiasi dipendente o agente temporaneo, destinato ad una sede che non fosse in Belgio o in Lussemburgo, dall'aprile 1979 poteva contare che la sua retribuzione rimanesse allo stesso livello della retribuzione del mese precedente. Il punto di partenza (ammontare della retribuzione in franchi belgi) rimaneva per ipotesi invariato, per quanto riguardava le operazioni di liquidazione, e il punto di arrivo (ammontare espresso nella moneta nazionale di pagamento) doveva d'altro canto rimanere normalmente uguale a quello precedente, era quindi indispensabile, a partire dal momento in cui uno dei due parametri che intervengono nella liquidazione (tasso di cambio) veniva modificato, adattare il secondo parametro (coefficiente correttore) in modo che l'operazione risultasse neutrale.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 2. Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il ricorrente si duole per il rincaro dei trasferimenti da lui effettuati, tramite l'istituzione da cui dipende, a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto. Ad esempio, nel marzo 1979, per trasferire 1000 DM per conto di un dipendente in servizio in Italia l'istituzione addebitava — in base ai tassi di cambio allora vigenti — 170750 lire (1 DM = 13,66 BFR e 100 lire = 8 BFR) da defalcarsi dalla retribuzione corrisposta all'interessato in Italia nel mese di marzo, mentre in aprile venivano defalcate 293111 lire, poiché si applicavano i nuovi tassi di cambio contemplati dall'art. 63 dello Statuto (1000 lire = 2,43 DM) e il nuovo coefficiente correttore1,4040(=98.7/70.3)corrispondente al rapporto tra il nuovo coefficiente correttore «Germania» (98,7) e il nuovo coefficiente «Italia» (70,3). Per questo motivo, sullo stipendio versato in aprile all'interessato nella sua sede di servizio veniva effettuata — per il trasferimento di 1000 DM — una trattenuta di 293111 lire (122361 lire in più rispetto alla trattenuta precedente).
paragrafo 2
Poiché il ricorrente era inquadrato nel grado C/1, 8° scatto, percepiva una retribuzione complessiva di 1738225 lire (scheda di stipendio dell'aprile 1979) e faceva trasferire mensilmente 407 DM, 4788 FF e 4281 BFR, l'aumento del costo dei trasferimenti era, nel suo caso, pari a:
paragrafo 3
889995 lire (controvalore in aprile) 661712 lire (controvalore in marzo) 228183 lire
paragrafo 4
Questo importo corrisponde, in percentuale, al 13,12 % della retribuzione globale del mese d'aprile.
paragrafo 5
Il 21 giugno 1979, il ricorrente presentava alla convenuta un reclamo amministrativo (analogo ad altri 68) contro l'aumento del costo dei trasferimenti a partire dal mese di aprile e la conseguente riduzione del saldo di stipendio che gli veniva versato.
paragrafo 6
Il 28 settembre la Commissione respingeva il reclamo.
paragrafo 7
Il presente ricorso è stato proposto il 20 dicembre 1979, contemporaneamente agli altri ricorsi analoghi (cause 1254-1321/79).
paragrafo 8
In seguito è stato deciso di trattare la presente causa come causa-tipo.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

punto 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia: 1) annullare le decisioni adottate dalla controparte, decisioni che si sono concretate nella scheda di stipendio del ricorrente per il mese di aprile 1979 (e in quanto occorra nelle schede successive) e che traggono origine dai regolamenti del Consiglio dei ministri nn. 3085 e 3086/78; 2) dichiarare inapplicabili i regolamenti del Consiglio dei ministri nn. 3085 e 3086/78, e ciò in forza degli artt. 184 del Trattato CEE, 156 del Trattato CEEA e 36, 3° comma, del Trattato CECA; 3) annullare, in quanto occorra, il rigetto espresso del reclamo del ricorrente, in data 28 settembre 1979; 4) dichiarare e statuire che qualsiasi somma eventualmente dovuta al ricorrente in seguito agli annullamenti di cui ai punti 1-3 sarà maggiorata dell'interesse legale e/o usuale in Italia; in subordine: 5) dichiarare e statuire che spetta alla controparte adottare tutti i provvedimenti intesi a compensare le conseguenze dei regolamenti di cui sopra, fino a che il ricorrente non si sia liberato dalle obbligazioni legali o contrattuali da lui assunte nell'ambito della vecchia versione dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto; 6) condannare la controparte alle spese di causa.
punto 2
La Commissione conclude che la Corte voglia: respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese; con tutte le riserve.
punto 3
Nella replica, il ricorrente conclude che la Corte voglia: in subordine, nominare una commissione di periti che possa illustrare alla Corte, in base alle indicazioni che le parti dovranno fornire in merito, le conseguenze, per il personale della Comunità, della revisione dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, operata dal regolamento n. 3085/78.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

punto 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente sostiene che non sono state consultate istituzioni il cui parere è obbligatorio, per qualsiasi modifica dello Statuto, a norma dell'art. 24 del Trattato di fusione. Si tratta del Comitato economico e sociale, nonché della Corte dei conti o della Commissione di controllo. Quanto alla consultazione del Parlamento, questo ha votato una risoluzione con la quale prende atto delle assicurazioni fornite dalla Commissione nel senso che le sue proposte non avrebbero avuto alcuna incidenza sui valori reali delle somme corrisposte al personale. Questa risoluzione si può capire solo supponendo che sia stata sottaciuta al Parlamento l'incidenza dei provvedimenti in progetto; la consultazione deve quindi aver avuto luogo su un testo diverso, per di più prospettato come avente finalità prive di incidenza sulla retribuzione dei dipendenti. Si deve perciò ritenere che le istituzioni che andavano consultate, in realtà non lo sono state. Analogamente, avendo consultato il Comitato dello Statuto, a norma dell'art. 110 dello Statuto, la Commissione avrebbe dovuto interpellare anche il Comitato del personale. Il primo mezzo dedotto dal ricorrente è tratto dalla violazione dei diritti quesiti. Il secondo mezzo si fonda sul fatto che, con la drastica modifica delle condizioni stabilite dallo Statuto, che ha notevolmente ridotto le retribuzioni nette del personale, la Commissione ha sconvolto il sistema dello Statuto ed ha mutato le condizioni fondamentali che possono aver indotto il ricorrente a sottoporsi al regime statutario. Il terzo mezzo è tratto dal fatto che, in ogni caso, la Commissione si è impegnata nel modo più formale a vegliare a che i provvedimenti da essa presentati come intesi a sostituire l'UCE al franco belga per il calcolo delle retribuzioni rimanessero strettamente «neutrali» e non incidessero, secondo la formula usata nella risoluzione del Parlamento «sui valori reali dei pagamenti ai funzionari a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità». L'applicazione delle disposizioni in questione ha provocato discriminazioni a danno del ricorrente. L'art. 4 del regolamento n. 3085/78 stabiliva che l'applicazione del regolamento, per quel che riguarda le pensioni e le indennità, sarebbe stata procrastinata al 1° ottobre 1979 e che, in seguito, la differenza tra gli importi netti determinati in base alle disposizioni di detto regolamento e quelli riscossi per il mese di settembre 1979 sarebbe stata ridotta di 1/10 ogni mese. La Commissione decideva d'altra parte, come provvedimento d'attuazione, che determinati tipi di trasferimenti avrebbero potuto essere effettuati secondo le vecchie norme per cinque anni (Informazioni amministrative n. 233 del 30 aprile 1979, pag. 8). In ogni caso, la Commissione è tenuta a vegliare che l'applicazione dei regolamenti adottati dal Consiglio su proposta della Commissione stessa non si risolvano in un pregiudizio per i dipendenti. Per ottemperare al suo obbligo di assistenza (art. 24 dello Statuto), essa avrebbe perciò dovuto stabilire, come provvedimento d'attuazione, modalità transitorie di compensazione da mantenere in vigore fino all'estinzione delle obbligazioni incombenti per legge e per contratto ai dipendenti, onde consentire a questi di assolvere gli impegni assunti nell'ambito dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto senza subire riduzioni della loro retribuzione netta.
punto 2
Nel controricorso, la Commissione osserva che, per quel che riguarda l'omissione di varie consultazioni, né il Comitato economico e sociale, né la Corte dei conti sono istituzioni ai sensi del Trattato, e quindi il Consiglio non era giuridicamente tenuto a chiedere il loro parere. D'altra parte, il regolamento n. 3085/78 non rappresenta un testo normativo adottato in base all'art. 110 dello Statuto. Poiché si trattava di una vera e propria revisione dello Statuto, e come tale di esclusiva competenza del Consiglio, detto regolamento non può considerarsi come «disposizione generale d'esecuzione» dello Statuto ai sensi dell'art. 110; la duplice consultazione contemplata da questo articolo non era quindi necessaria nella fattispecie. Quanto al carattere incompleto della consultazione effettuata, la Commissione osserva che il modo di vedere del ricorrente sarebbe fondato se, dopo la presentazione di una prima proposta da parte della Commissione, e prima che il Consiglio si fosse pronunciato sulla stessa, fosse seguita una seconda proposta, veramente nuova, cioè relativa a punti diversi recante modifiche sostanziali (cfr. a contrario cause 41/69 ACF Chemiefarma, Race. 1970, pag. 662). Analogamente, il procedimento consultivo di cui all'art. 10 dello Statuto non deve essere ripetuto per qualsiasi modifica, anche sostanziale. Nel caso specifico, con una lettera del 30 novembre 1978, la Commissione ha comunicato al Consiglio il suo desiderio che venisse modificato l'art. 1 della proposta iniziale dell'aprile 1977. La semplice lettura del testo originale e di quello della modifica proposta rivela che l'emendamento non aveva carattere sostanziale. La revisione dello Statuto è costituita, in definitiva, soltanto dall'abbandono delle vecchie parità FMI e dalla loro sostituzione con parità aggiornate, che consentono tuttavia ad ogni dipendente di continuare a percepire la stessa retribuzione globale nella moneta della sede di servizio. Questo sarebbe stato il risultato ottenuto con l'aggiornamento dei tassi di cambio tramite I'UCE. Questo era pure il risultato ottenuto con l'aggiornamento dei tassi secondo le modalità definitivamente adottate. Trattandosi di trasferimenti, l'aggiornamento sulla base dell'UCE avrebbe comportato un rincaro del costo di tali operazioni in proporzioni equivalenti a quelle derivanti dall'applicazione del regolamento n. 3085/78. I tassi di cambio impiegati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità al 1° luglio 1978 sono infatti strettamente collegati al valore delle mo-nete considerate (franco belga da un lato, altre monete dall'altro) rispetto al-l'UCE alla stessa data. Il Parlamento non è stato affatto indotto in errore, ma si è pronunciato con piena cognizione di causa. Dal parere emesso risulta infatti con chiarezza che esso era perfettamente consapevole del fatto che la proposta di aggiornamento del tasso si riferiva anche ai trasferimenti e che quindi, questi sarebbero rincarati qualora fossero stati effettuati verso paesi a moneta forte. Tuttavia, nel parere si osserva che sarebbo stato «opportuno... abbandonare i rapporti di cambio risalenti al 1965», giacché le proposte di aggiornamento non avevano alcuna incidenza sui diritti del personale. È errato sostenere che le assicurazioni fornite circa la «neutralità finanziaria» dell'operazione si estendevano anche alle conseguenze dell'aggiornamento dei tassi in materia di trasferimenti. Quanto alla violazione dei principi generali, la convenuta sostiene che le critiche del ricorrente sono totalmente prive di fondamento. Esso concepisce i «diritti quesiti» in un senso completamente opposto a quello attribuito a questa nozione della giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza 28/74, summenzionata, secondo la quale «i dipendenti non possono far valere diritti quesiti, salvo il caso in cui la fattispecie costitutiva di un diritto si sia realizzata sotto l'impero di uno statuto anteriore alle modifiche apportate dall'autorità comunitaria»). Questa giurisprudenza è la logica conseguenza della teoria secondo cui il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'istituzione non ha natura contrattuale, ma statutaria (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Gand nella causa 20/68, Paset-ti-Bombardella, Racc. 1969, pag. 285). Essa è pure il corollario del principio della irretroattività degli atti amministrativi. 1 vantaggi «legittimamente spettanti» al ricorrente rimangono impregiudicati per quel che riguarda le favorevoli condizioni di cambio concesse per i trasferimenti effettuati sino al 1° aprile 1979. Per contro, è fuori luogo parlare di «diritti quesiti» alla conservazione delle stesse condizioni favorevoli dal momento che il fatto generatore del diritto al trasferimento si verifichi dopo l'emendamento dello Statuto. Onde provare che sono state mutate arbitrariamente le condizioni fondamentali che hanno potuto indurre il ricorrente ad assoggettarsi alla disciplina dello Statuto, si dovrebbe dimostrare che l'interessato era legittimato al momento della sua assunzione (nel 1964), a ritenere che il sistema dei trasferimenti allora in vigore costituiva una «garanzia di cambio» per i dipendenti, così da metterli per sempre al riparo dalle eventuali oscillazioni delle parità monetarie e dal maggior costo che queste avrebbero comportato nell'adempimento di obbligazioni di carattere finanziario eventualmente contratte dai dipendenti nell'uno o nell'altro Stato membro (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe nelle cause riunite 63-75/70, Bode, Racc. 1971, pag. 559). Il vero motivo delle agevolazioni nei trasferimenti contemplate da questa disposizione va visto alla luce della situazione esistente quando, nel 1961, è stato redatto lo Statuto, in epoca in cui il controllo dei cambi era spesso severo, mentre i dipendenti dovevano avere la possibilità di assolvere agevolmente gli impegni finanziari assunti nel loro paese d'origine o nel paese di residenza della loro famiglia. In seguito, approfittando del convulso andamento del mercato monetario, la ratio legis dell'art. 17 dell'allegato VII è stata in pratica facilmente elusa; giacché il trasferimento di una parte della retribuzione, pur se effettuato secondo un «codice di correttezza» elaborato nel giugno 1974, era diventato un espediente per procurarsi «divise forti» ad un tasso molto inferiore a quello praticato sul mercato, addossando l'onere dell'operazione al bilancio comunitario. Né il Parlamento né il personale potevano ingannarsi sui risultati pratici che sarebbero scaturiti, per quel che riguarda i trasferimenti, dall'operazione di aggiornamento dei tassi. Una circolare amministrativa distribuita nel maggio 1978 ha infatti sottolineato «l'abolizione di alcuni vantaggi attuali» in materia, precisando che da quel momento i trasferimenti sarebbero stati effettuati in base al valore dell'UCE e dando un esempio teorico di calcolo. Non si poteva dunque concludere che l'operazione sarebbe risultata di una neutralità finanziaria assoluta, poiché si trattava di sopprimere in futuro vantaggi ingiustificati. Quanto alla presunta discriminazione tra dipendenti in servizio e pensionati, la Commissione osserva che potrebbe trattarsi, in realtà, solo del divieto di discriminazione arbitraria, cioè di discriminazione non fondata su alcun criterio oggettivo, e non del principio di uguaglianza. Ora, non vi è identità, e nemmeno analogia, fra la situazione dei pensionati, cui si riferisce l'art. 4 del regolamento n. 3085/78, e quella dei dipendenti in servizio che operano trasferimenti. Nel caso dei primi, il nuovo sistema avrebbe provocato una riduzione brutale, da un mese all'altro, che avrebbe potuto raggiungere la metà dell'importo in lire ottenuto in precedenza dalla vendita delle spettanze periodiche versate in franchi belgi o in marchi. Per contro, per i dipendenti in servizio, il rincaro del costo dei trasferimenti è ben lungi dal raggiungere queste percentuali, giacché essi possono trasferire al massimo il 35 % della loro retribuzione. Nei casi limite (rimessa in Germania del 35 % dello stipendio di marzo di un dipendente in servizio in Italia), il rincaro del trasferimento potrebbe quindi giungere ad un massimo del 25 % circa della retribuzione complessiva del mese d'aprile. Quanto alla circolare che determina le modalità relative ai trasferimenti di una parte degli emolumenti dei dipendenti (n. 230 delle «Informazioni amministrative»), essa non ha né lo scopo né l'effetto di evitare l'aumento del costo dei trasferimenti nei confronti di determinati dipendenti, ma di consentire a tutti di continuare a trasferire come prima lo stesso importo nominale di divise straniere. Il ricorrente non ha perciò alcuna ragione di criticare questa disposizione, che non lo pregiudica affatto. La Commissione si dichiara contraria alla concessione di misure compensative che, secondo il ricorrente, erano dettate dall'obbligo generale di assistenza incombente alla convenuta. Orbene, quest'ultima ha dimostrato che una concezione così estesa dell'obbligo di assistenza è incompatibile con l'indole regolamentare del rapporto di lavoro. Sullo sfondo, si profila, come fonte di ispirazione, una concezione errata dei «diritti quesiti». L'art. 24 dello Statuto non può quindi essere interpretato in questo senso (cfr. conclusioni summenzionate nelle cause 63-75/70), perché si giungerebbe a paralizzare il potere spettante all'autorità competente in materia statutaria, di emanare — con effetto immediato — norme intese ad adeguare lo Statuto alle realtà economiche.
punto 3
Nella replica, il ricorrente osserva che l'art. 24 del Trattato di fusione contempla le istituzioni «interessate» e non le istituzioni elencate dai Trattati, e ciò perché, quando si tratta di decisioni riguardanti il personale, si devono consultare tutte le «istituzioni» dalle quali dipende il personale; tra queste rientrano pure il Comitato economico e sociale e la Corte dei conti. D'altro canto, se è vero che formalmente il regolamento è un atto che rientra nella competenza esclusiva del Consiglio, tuttavia, poiché l'art. 110 dello Statuto contempla la consultazione del Comitato del personale per l'adozione di provvedimenti generali d'esecuzione nell'ambito di ogni istituzione, la stessa consultazione dovrebbe aver luogo, a maggior ragione, per un provvedimento avente in linea di massima portata più vasta, come la revisione dello Statuto. Il Parlamento non è stato consultato sul complesso delle nuove disposizioni. Anzitutto, per provare l'identità formale, tra le due versioni non solo dell'art. 63 dello Statuto, ma anche dell'art. 17 dell'allegato VII, si dovrebbe dimostrare che nel passaggio dalla situazione precedente a quella che è scaturita dalla messa in atto della riforma impostata sull'UCE i dipendenti non avrebbero subito perdite che non fossero semplicemente formali e nominali. In secondo luogo, il ricorrente osserva che la motivazione del progetto di relazione per il Parlamento non fa alcun richiamo al problema dei trasferimenti. La tabella allegata alla relazione, sempreché il Parlamento ne abbia preso visione, dava una panoramica parziale, per non dir faziosa, della situazione. Il Parlamento è sempre rimasto all'oscuro del fatto che — per i trasferimenti verso i paesi a moneta forte, e in particolare verso la Germania — il dipendente avrebbe subito una perdita del 42 % sulla quota trasferibile (35 %) del suo stipendio. Non si può quindi, in ultima analisi, sostenere che l'affermazione del sig. Tugendhat circa la «neutralità» dell'operazione non si riferisse anche ai trasferimenti, quando è noto che le spese mediche, di investimento e di risparmio dei dipendenti delle Comunità sono connesse agli impegni specificamente contemplati dai provvedimenti d'attuazione dell'art. 17 dell'allegato VII. Per il resto, il tenore della risoluzione contenente il parere del Parlamento europeo è abbastanza eloquente, vuoi quanto alla volontà dell'istituzione, vuoi circa l'informazione che le è stata fornita. Dopo un'ampia rassegna della dottrina e della giurisprudenza internazionale e comunitaria, il ricorrente sostiene che le stesse istituzioni europee, pur respingendo la teoria dei diritti quesiti, ritengono che il diritto dell'autorità statutaria di modificare unilateralmente lo Statuto non si spinge a consentirle di ridurre gli stipendi del personale. La modifica unilaterale dello Statuto può avvenire solo nell'interesse del servizio, che di per sé non può imporre la riduzione degli stipendi, salvo che si registri una diminuzione del costo della vita, eventualità puramente ipotetica dal 1945. Non si tratta di stabilire se il ricorrente, al momento dell'assunzione, abbia potuto ravvisare una garanzia di cambio nell'art. 17 dell'allegato VII, bensì di accertare se allora — e in seguito — egli potesse logicamente ritenere che i suoi emolumenti, in complesso, non sarebbero diminuiti. Egli avrebbe potuto anche pensare che, se i trasferimenti costituivano un sistema che consentiva di compensare gli svantaggi derivanti dall'applicazione dell'art. 63 quanto al residuo 65 % del suo stipendio, la compensazione non sarebbe stata soppressa senza venir sostituita da un'altra forma di contropartita. Secondo la Commissione, le disposizioni contenute nei testi statutari delle Comunità sono superflue o abusive. Stupisce quindi che il Consiglio, il quale agisce su proposta della Commissione, abbia ritenuto il doverle introdurre nello Statuto o conservarvele. Quanto alla violazione del principio di eguaglianza, il mezzo non mira a far annullare i provvedimenti adottati a favore dei pensionati. Il ricorrente non pensa tuttavia che la giustificazione della discriminazione possa logicamente trovarsi nella situazione reale ed oggettiva delle due categorie di dipendenti. Infatti, in qualsiasi sistema in cui i problemi di retribuzione o di pensione si risolvano non di volta in volta, ma in base a norme obiettive vigenti per tutti coloro che si trovano nella stessa situazione giuridica, una determinata disposizione statutaria o un determinato provvedimento di attuazione non possono essere particolarmente favorevoli per gli uni e decisamente sfavorevoli per gli altri. L'adozione di provvedimenti di compensazione si spiega in quanto la responsabilità della Commissione è coinvolta al massimo grado, poiché la modifica di cui si duole il ricorrente è stata elaborata dai servizi della Commissione, poi presentata al Parlamento ed infine al Consiglio come misura neutrale, mentre non lo è. Il ricorrente non chiede di fruire di una garanzia a tempo indeterminato, ma per il periodo specificato nelle conclusioni presentate in subordine (ved. supra). La Commissione si è peraltro resa perfettamente conto di dover adottare provvedimenti di questo genere, come è dimostrato dai provvedimenti relativi alle persone assimilate ai figli a carico per un periodo fissato in 5 anni (cfr. Informazioni amministrative n. 230 citate dalla Commissione invece del n. 233, ove era contenuto il provvedimento contemplato dal ricorrente per quel che riguarda la seconda parte del mezzo).
punto 4
Nella controreplica, la Commissione ribatte che l'assimilazione del Comitato economico e sociale e della Corte dei conti alle istituzioni vale solo per l'«applicazione» dello Statuto e non già per la sua redazione o per la sua revisione. Quanto alla consultazione del Comitato del personale, oltre il fatto che ve ne sono sei (uno per ciascuna istituzione), si tratta di una consultazione facoltativa e che non può vertere sulla revisione dello Statuto. È quindi fuori luogo parlare di violazione di forme sostanziali. Quanto alla consultazione del Parlamento, il postulato enunciato dal ricorrente non si riferisce ad un raffronto pertinente; quelle che si devono raffrontare sono le situazioni scaturenti, da un lato, dalla proposta relativa all'introduzione dell'UCE e, dall'altro, dall'entrata in vigore del regolamento n. 3083/78. Il raffronto tra la situazione precedente e quella che sarebbe risultata dall'adozione della proposta relativa all'UCE è privo di interesse in questa sede. In due recenti sentenze, emesse il 29 ottobre 1980 (cause 138/79, Roquette, e 139/79, Maizena) e non ancora pubblicate, la Corte ha precisato la portata dell'obbligo di consultazione del Parlamento: per la Corte, il rispetto di questo obbligo «esige che il Parlamento esprima effettivamente la propria opinione»; in altri termini, qualora, come nella fattispecie, il Parlamento abbia emesso il suo parere, non potrebbe essere accolto il mezzo tratto dalla violazione di forme sostanziali. La riforma criticata non si è affatto risolta in una diminuzione della retribuzione globale dei dipendenti; essa ha portato solo al rincaro di una particolare operazione contemplata dallo Statuto; per analogia, potrebbe il ricorrente ravvisare una riduzione delle retribuzioni nel fatto che la Commissione aumenti il tasso di interesse sui mutui edilizi da essa concessi? Il presunto principio superiore di diritto invocato relativamente alla nozione di diritti quesiti non è accolto né nelle discipline nazionali del rapporto di pubblico impiego, né nell'ambito delle organizzazioni internazionali, né nel diritto comunitario. È vero che, in occasione di alcune riforme statutarie implicanti una riduzione delle spettanze pecuniarie si è provveduto all'adozione di un sistema di indennità compensative. Si tratta, però, di una questione d'opportunità, non già di una esigenza giuridica. Allorché è entrato in servizio, il ricorrente non poteva affatto trarre dallo Statuto la certezza che il «tasso ufficiale» sarebbe rimasto invariato, per le operazioni di trasferimento, nel corso degli anni, pur se in pratica si fosse registrata una notevole differenza rispetto alle parità vigenti sul mercato. Bisogna tornare al momento dell'assunzione per poter valutare i motivi che hanno potuto indurre il ricorrente ad accettare la disciplina dello Statuto; orbene, in quel momento, i presunti «svantaggi» relativi alla quota non trasferibile (65 %) del suo stipendio non esistevano. Dal 1971, il sistema dei trasferimenti ha fatto sì che taluni dipendenti riuscissero a procurarsi divise «forti» ad un tasso molto inferiore rispetto a quello di mercato, accollando l'onere dell'operazione al bilancio comunitario. Ricordando questo fatto noto, la convenuta non intendeva in alcun modo affermare che l'art. 17 dell'allegato VII costituisse fin dall' inizio una fonte di abusi, bensì che tale era divenuto, in seguito alle vicende del mercato monetario. Nessun testo sottoposto dalla Commissione alle organizzazioni professionali e sindacali ha mai contenuto clausole generali di neutralità. La situazione dei pensionati e quella dei dipendenti in servizio non sono comparabili e la notevole differenza delle incidenze finanziarie nei due casi costituisce un criterio obiettivo che giustifica i regimi (temporaneamente) differenti cui sono sottoposte queste due categorie di persone. Quanto all'adozione di provvedimenti compensativi, richiesta in subordine, presupponendo dunque la perfetta legittimità della riforma di cui trattasi, la Commissione si chiede perché sarebbe illecito, e quindi fonte di responsabilità, il fatto ch'essa abbia preso l'iniziativa di un procedimento che è sfociato in un regolamento perfettamente legittimo. Un'interpretazione estensiva del dovere di assistenza porterebbe a bloccare per anni l'attuazione di una riforma dello Statuto che peraltro è stata riconosciuta regolare.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno presentato le loro difese orali all'udienza dei giorni 19 e 20 febbraio 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 maggio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 21 dicembre 1979, il sig. Battaglia, dipendente della Commissione in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, in Italia, ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo, «lo Statuto»), un ricorso inteso all'annullamento della decisione con cui la Commissione ha determinato la retribuzione del ricorrente per il mese d'aprile 1979, nonché della decisione di rigetto del suo reclamo contro il provvedimento di cui sopra.
punto 2
Gli artt. 63 e 64 dello Statuto, nella versione vigente sino alla fine del 1978, stabilivano che: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi; essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio, la retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965; alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di-servizio; il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100 %».
punto 3
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il dipendente può chiedere che una parte del suo stipendio venga trasferita regolarmente o eccezionalmente in un paese diverso da quello della sua sede di servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, disponeva che questi trasferimenti dovevano venir effettuati tramite l'istituzione da cui dipendeva l'interessato e «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si considerava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal FMI, che era rimasta immutata dal 1° novembre 1969 (cioè, ad esempio, 13,66 BFR per 1 DM).
punto 4
Il 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE), n. 3085/78 (GU n. L 369, pag. 6), il quale, all'art. 1, disponeva che il testo dell'art. 63 dello Statuto è sostituito dal testo seguente: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1o luglio 1978. Al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzione previsto dall'art. 65, tale data può essere modificata dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, come previsto dal paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dell'art. 148 del Trattato CEE e dell'art. 118-del Trattato Euratom. Fatta salva l'applicazione degli artt. 64 e 65, in caso di modifica di tale data, i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizioni suddette sono modificati dal Consiglio che, deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma, corregge l'effetto della variazione del valore del franco belga rispetto ai tassi di cui al secondo comma».
punto 5
L'art. 2 del regolamento recita: «All'allegato VII dello Statuto, l'art. 17 è sostituito dal testo seguente: Articolo 17 1. Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni. 2. Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previa consultazione del comitato dello Statuto, il funzionario può: a) far trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l'importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio: nella moneta dello Stato membro delle Comunità di cui è cittadino; o nella moneta dello Stato membro delle Comunità in cui si trovi il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico; o nella moneta del paese in cui prestava precedentemente servizio o del paese in cui ha sede la sua istituzione, purché si tratti di un funzionario che presti servizio al di fuori del territorio delle Comunità europee; b) far effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lettera a), purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l'interessato debba assumersi fuori del paese della sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni; e) essere autorizzato, eccezionalmente e per casi debitamente giustificati, a far trasferire — a prescindere da questi trasferimenti regolari — le somme di cui desideri poter disporre nelle monete di cui sopra. 3. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall'art. 63, secondo comma, dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario».
punto 6
L'art. 4 del regolamento dispone che questo entra in vigore il 1° gennaio 1979 e che esso è applicabile dal 1° aprile 1979.
punto 7
II 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava pure il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78, «che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto». L'art. 1, n. 1, del regolamento fissa il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni, per l'Italia a 74,3, per la Repubblica federale di Germania a 98,7 e per la Francia a 92,2.
punto 8
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il ricorrente faceva regolarmente trasferire determinate somme in Francia, in Belgio e nella Repubblica federale di Germania. Il controvalore in lire italiane degli importi così regolarmente trasferiti, nel marzo 1979, era di 661712 lire.
punto 9
Dal 1° aprile 1979, l'equivalente in lire italiane delle somme così trasferite, in base ai tassi di cambio fissati ai sensi del n. 3 della nuova versione, sopra riportata, dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, ammontava a 889895 lire.
punto 10
In forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, il 21 giugno 1979, il ricorrente presentava reclamo alla Commissione avverso l'aumento del costo dei trasferimenti cui aveva dovuto far fronte dall'aprile 1979. Rispondendo, il 28 settembre 1979, la Commissione dichiarava che, da un lato, essa non poteva, senza commettere eccesso di potere, disapplicare regolamenti del Consiglio ritualmente entrati in vigore e, dall'altro, essa approvava nella sostanza le riforme apportate allo Statuto.
punto 11
Il ricorrente proponeva dunque il presente ricorso con cui egli chiede che la Corte voglia: 1) annullare la decisione adottata nei suoi confronti, concretatasi nella scheda di stipendio del mese di aprile 1979; 2) dichiarare l'inapplicabilità dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78, e ciò in forza degli artt. 184 del Trattato CEE, 156 del Trattato CEEA e 36, 3° comma, del Trattato CECA; 3) annullare l'espresso rigetto del reclamo del ricorrente; 4) dichiarare che le somme eventualmente dovutegli in seguito agli annullamenti vanno maggiorate di interessi e 5) in subordine, dichiarare che la Commissione è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per compensare le conseguenze dei regolamenti di cui sopra.
punto 12
Il ricorrente deduce in primo luogo alcuni mezzi tratti dalla violazione di forme sostanziali. Egli sostiene che i regolamenti in questione sono stati adottati senza la previa consultazione delle istituzioni interessate, contemplata dall'art. 24 del Trattato 8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (in prosieguo, «Trattato di fusione»). Non sarebbero stati consultati né il Comitato economico e sociale né la Corte dei conti, che, secondo il ricorrente, rientrano tra le «istituzioni interessate» ai sensi del suddetto articolo. Inoltre, la consultazione del Parlamento europeo sarebbe stata effettuata in base ad una proposta della Commissione che era notevolmente diversa dai regolamenti adottati dal Consiglio. Egli sostiene inoltre che la Commissione, nella sua proposta, si è basata sull'art. 110 dello Statuto, in quanto la proposta era stata fatta previo parere del Comitato dello Statuto. Ne conseguirebbe che la Commissione avrebbe dovuto consultare anche il Comitato del personale.
punto 13
II ricorrente deduce poi mezzi relativi al contenuto e agli effetti dei regolamenti. Egli critica l'applicazione dei regolamenti, osservando che l'applica-zione della nuova versione dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto viola il principio dei diritti quesiti; la modifica delle condizioni contemplate dallo Statuto provoca, a suo avviso, una notevole riduzione delle retribuzioni nette corrisposte ai dipendenti, il che verrebbe a modificare le condizioni fondamentali in base alle quali il ricorrente aveva deciso di accettare il rapporto statutario; inoltre, l'applicazione della norma sarebbe incompatibile con gli impegni formalmente assunti dalla Commissione nel senso ch'essa avrebbe vegliato a che i provvedimenti da essa proposti fossero strettamente neutrali e non incidessero sul valore reale delle somme versate ai dipendenti come retribuzioni, pensioni e indennità.
punto 14
II ricorrente si duole inoltre della discriminazione che, a suo parere, consegue dal fatto che vi sono disposizioni transitorie in materia di pensioni mentre non vi è alcuna disposizione transitoria per i trasferimenti operati dal ricorrente a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto. Assolvendo l'obbligo di assistenza ad essa incombente, e di cui l'art. 24 dello Statuto prevede un caso d'applicazione, la Commissione avrebbe dovuto stabilire, come provvedimento d'attuazione, modalità transitorie di compensazione, da applicarsi fino alla scadenza degli impegni assunti dai dipendenti per legge e per contratto. Il ricorrente osserva che la Commissione ha adottato, a favore di determinati beneficiari di prestazioni per persone assimilate alle persone a carico, la decisione di bloccare per cinque anni i presunti oneri di mantenimento ai valori vigenti il 31 marzo 1979. Analoga decisione avrebbe dovuto venir adottata per quel che riguarda le rimesse effettuate per assolvere gli impegni incombenti al personale per legge o per contratto.

SENTENZA › In diritto › Sulla violazione di forme sostanziali

punto 15
Va osservato che, qualora si debba modificare lo Statuto del personale ed il regime applicabile agli altri agenti, il diritto comunitario contempla la consultazione del Parlamento e della Corte di giustizia, nonché il parere del Comitato dello Statuto. L'art. 24 del Trattato di fusione stabilisce che «il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità». L'art. 10 dello Statuto stabilisce che il Comitato dello Statuto (composto dai rappresentanti dei comitati del personale) viene consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello Statuto.
punto 16
Si deve tuttavia distinguere tra le esigenze del diritto comunitario relative al regolamento n. 3085/78, che modifica lo Statuto, e quelle riguardanti il regolamento n. 3086/78, che modifica i coefficienti correttori. Un regolamento come questo ultimo, in cui sono fissati i coefficienti correttori, viene adottato dal Consiglio, su proposta della Commissione, a norma dell'art. 64 dello Statuto, che non impone alcun obbligo di consultazione.
punto 17
Quanto al regolamento n. 3085/78, è vero che l'art. 24 del Trattato di fusione contempla la consultazione delle «altre istituzioni interessate», tra le quali il Parlamento. Questa consultazione, che consente in particolare al Parlamento di partecipare effettivamente all'attività legislativa della Comunità, costituisce un elemento essenziale dell'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati. La rituale consultazione del Parlamento rappresenta quindi una formalità sostanziale, la cui inosservanza comporterebbe l'invalidità del regolamento in questione. Si deve quindi assodare se questa indispensabile consultazione abbia effettivamente avuto luogo.
punto 18
Il 1° aprile 1977, la Commissione, su parere del Comitato dello Statuto, presentava al Consiglio una proposta di regolamento dello stesso Consiglio per l'introduzione dell'unità di conto europea (UCE) nello Statuto (GU n. C 99, pag. 5). L'art. 1 aveva lo scopo di sostituire l'UCE al franco belga, nell'art. 63 dello Statuto. La proposta suggeriva modifiche, rese necessarie dall'adozione dell'UCE, e in particolare la sostituzione della tabella di cui all'art. 66 dello Statuto, in cui gli stipendi erano espressi in franchi belgi, con una nuova tabella, nella quale gli stipendi erano espressi in UCE. L'art. 4 della proposta prevedeva che il n. 4 dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto venisse sostituito con il testo seguente: «I trasferimenti previsti dai paragrafi 2 e 3 vengono effettuati sulla base del valore dell'unità di conto europea (UCE) determinato all'art. 63, secondo comma, dello Statuto; agli importi trasferiti si applica il coefficiente che risulta dal rapporto esistente tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta viene effettuato il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per il paese nel quale si trova la sede di servizio del funzionario». La proposta conteneva altre disposizioni, irrilevanti per la fattispecie.
punto 19
Investito della proposta e richiesto di un parere da parte del Consiglio, il Parlamento dava parere favorevole (GU 1977, n. C 183, pag. 55). La risoluzione del Parlamento comportava, fra l'altro, le seguenti considerazioni: «— considerando che le proposte della Commissione delle Comunità sottoposte all'esame del Parlamento sono volte unicamente a esprimere in unità di conto europee dei valori (retribuzioni, indennità, trasferimenti di fondi, coefficiente correttore, imposte) espressi finora in franchi belgi, senza con questo intaccare i diritti del personale o esporne a fluttuazioni le retribuzioni; — ... — considerando che l'introduzione dell'unità di conto europea consente di rinunciare all'impiego del coefficiente correttore per correggere le parità di cambio e che la funzione di detto coefficiente sarà ormai, come era originariamente previsto, quella di tener conto degli aumenti del costo della vita; — considerando che la Commissione ha assicurato che le sue proposte non lederanno assolutamente, per quanto riguarda le retribuzioni e gli altri versamenti, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee...».
punto 20
Nella risoluzione si chiede alla Commissione di adottare per tempo le disposizioni amministrative necessarie affinché l'applicazione dell'unità di conto europea non si risolva in una perturbazione delle attuali prassi amministrative o leda, sia pure temporaneamente, gli interessi della funzione pubblica europea, e si prende atto delle assicurazioni fornite dalla Commissione nel senso che le sue proposte non incideranno affatto sui valori reali dei versamenti ai dipendenti a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità.
punto 21
In una comunicazione al Consiglio, in data 29 novembre 1978, la Commissione esprimeva il desiderio che l'art. 1 della sua proposta del 1o aprile 1977 venisse modificato. Il testo della nuova proposta corrisponde ai primi due commi dell'art. 63 come modificato dal regolamento n. 3085/78. Con la stessa comunicazione, la Commissione proponeva un periodo transitorio di sei mesi, cioè fino al 1o ottobre 1979, per i pensionati e gli aventi diritto ad indennità i cui emolumenti netti avrebbero subito una riduzione per effetto dei nuovi criteri di calcolo.
punto 22
Nel regolamento n. 3085/78, conforme a questa proposta della Commissione, è stata tuttavia aggiunta, dopo la disposizione transitoria proposta, un'ulteriore disposizione transitoria: «Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di V 1/10 al mese».
punto 23
Dalla relazione della commissione «bilanci» del Parlamento risulta che questo era in grado di valutare l'incidenza che avrebbe potuto avere la proposta iniziale della Commissione sulle pensioni e sui trasferimenti effettuati a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, e che le assicurazioni date al Parlamento dalla Commissione vanno intese nel senso che la «neutralità» della proposta riguardava la retribuzione globale dei dipendenti e che, in determinati casi, la proposta della Commissione poteva comportare l'aumento del costo dei trasferimenti.
punto 24
Il regolamento in definitiva adottato era infatti conforme alla proposta presentata al Parlamento, eccezion fatta per la sostituzione dei tassi di cambio aggiornati all'UCE e per le disposizioni transitorie miranti ad alleviare, per un dato periodo, gli effetti delle disposizioni del regolamento nei confronti di certi pensionati. Per quel che riguarda la sostituzione dei tassi di cambio aggiornati all'UCE, si deve osservare che i tassi adottati riflettevano per l'appunto il valore dell'UCE espresso in moneta nazionale alla data del 1° aprile 1978, sicché questa modifica della proposta iniziale costituiva in pratica solo un cambiamento di metodo piuttosto che una modifica sostanziale. Quanto alla disposizione transitoria a favore di determinati pensionati, si deve osservare che questa disposizione era largamente conforme al desiderio espresso del Parlamento.
punto 25
Così stando le cose, non era necessaria una nuova consultazione del Parlamento sulle disposizioni di cui trattasi.
punto 26
Quanto all'argomento addotto dal ricorrente, secondo cui il Comitato economico e sociale e la Corte dei conti sono istituzioni, ai sensi dell'art. 24 del Trattato di fusione, la cui previa consultazione è condizione essenziale per adottare un regolamento che modifica lo Statuto, è d'uopo ricordare che i Trattati istitutivi delle Comunità contengono disposizioni che precisano quali sono le istituzioni delle tre Comunità. Il Comitato economico e sociale e la Corte del conti non rientrano fra queste istituzioni. Ne consegue che la consultazione del Comitato economico e sociale e della Corte dei conti non era obbligatoria.
punto 27
È vero che, secondo l'art. 1, n. 2, dello Statuto, il Comitato economico e sociale e la Corte dei conti sono assimilati, per l'applicazione dello Statuto, alle istituzioni della Comunità. Questa assimilazione, che ha lo scopo di garantire l'applicazione dello Statuto ai dipendenti e agli altri agenti di queste due istituzioni e di stabilire qual è l'autorità che ha il potere di nomina nei loro confronti, non si estende tuttavia all'applicazione delle norme dei Trattati, come ad esempio l'art. 24 del Trattato di fusione, che riguardano l'elaborazione dei regolamenti comunitari.
punto 28
Quanto all'argomento vertente sul presunto obbligo di consultazione del Comitato del personale, basterà ricordare che l'art. 110 dello Statuto, che prescrive l'obbligo di consultare il Comitato del personale, si applica solo alle «disposizioni generali di esecuzione» dello Statuto adottate da ciascuna istituzione. La consultazione del Comitato del personale non è dunque necessaria per adottare un regolamento che modifica lo Statuto.

SENTENZA › In diritto › Sul contenuto e s.ugli effetti dei regolamenti in questione

punto 29
Il ricorrente sostiene che il nuovo metodo di calcolo del tasso di cambio per i trasferimenti lede i suoi diritti quesiti. Facendo affidamento sulle norme vigenti fino all'aprile del 1979, egli avrebbe assunto impegni inderogabili da cui poteva liberarsi solo dopo un certo tempo, ed è stato indotto a farlo dalla possibilità, esistente da anni, di trasferire regolarmente una certa quota della retribuzione mensile, il che gli conferirebbe una legittima aspettativa a che il sistema non venga modificato — in modo a lui sfavorevole — prima della scadenza dei suoi impegni relativi, fra l'altro, ad un mutuo. Egli dovrebbe quindi poter contare sul mantenimento in vigore del vecchio sistema di trasferimenti o, quanto meno, su un sistema transitorio che mantenga in vigore i precedenti tassi di cambio fino alla scadenza dei suoi impegni. La Commissione si sarebbe formalmente impegnata dinanzi al Parlamento a vegliare affinché i provvedimenti da adottarsi fossero strettamente «neutrali» e non incidessero sul valore reale dei versamenti ai dipendenti a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità.
punto 30
Gli argomenti del ricorrente presuppongono che questi abbia diritto a continuare ad usufruire del tasso di cambio applicato per i trasferimenti effettuati a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, in modo che egli possa riscuotere, dopo aver fatto effettuare detti trasferimenti, un saldo di stipendio in lire italiane pari a quello percepito nel marzo 1979, quanto meno finché non siano venuti a scadenza gli impegni da lui contratti anteriormente all'aprile 1979. Si deve osservare, tuttavia, che i tassi di cambio praticati fino all'aprile del 1979 erano particolarmente favorevoli ai dipendenti che prestavano servizio in paesi a moneta debole. Infatti, il coefficiente correttore era stato fissato in modo da tener conto della svalutazione della moneta della sede di servizio e veniva applicato alla retribuzione globale, mentre i trasferimenti venivano effettuati in base al tasso di cambio del 1969. Dall'aprile 1979, la retribuzione veniva calcolata in base ai tassi di cambio aggiornati, in modo da garantire ad ogni dipendente una retribuzione globale, espressa in moneta nazionale, pari a quella percepita nel marzo 1979. I trasferimenti continuavano ad effettuarsi ad un tasso di cambio più favorevole del tasso ufficiale, pur se meno favorevole del tasso di cambio usato in precedenza, e ciò applicando all'importo trasferito il coefficiente risultante dal rapporto che esiste tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente fissato per il paese in cui presta servizio il dipendente. Questo metodo di calcolo del tasso di cambio doveva consentire al dipendente che prestava servizio in un paese a moneta debole di effettuare i trasferimenti in questione per la stessa quota della retribuzione globale che sarebbe stata trasferita da un dipendente in servizio in un paese a moneta forte.
punto 31
Sta di fatto che l'applicazione delle nuove disposizioni di cui trattasi ha implicato la diminuzione della differenza versata al ricorrente dopo che questi aveva fatto effettuare gli stessi trasferimenti che nel marzo 1979. Si deve tuttavia osservare che il saldo corrisposto dopo i trasferimenti non è rimasto costante per molti anni, come farebbero pensare le affermazioni del ricorrente, ma è stato variabile in funzione degli adattamenti del coefficiente correttore all'evoluzione del costo della vita e del tasso d'inflazione.
punto 32
Si deve ricordare che il coefficiente correttore è stato istituito allorché le monete godevano di una relativa stabilità e che la sua funzione era quella di far in modo che la retribuzione di un dipendente venisse adeguata al costo della vita nelle varie sedi di servizio. Tuttavia, in seguito alla crisi monetaria, il coefficiente correttore è stato usato non solo per adeguare gli stipendi al costo della vita nelle varie sedi di servizio, ma anche per compensare la svalutazione di alcune monete deboli. Per questo motivo nel 1978, mentre il costo, della vita in Italia era inferiore al costo della vita in Belgio, il coefficiente correttore per l'Italia era superiore del 50 % circa al coefficiente per il Belgio. Applicando questo coefficiente al tasso di cambio statutario vigente a tutto il 1978 (1 BFR = 12,50 lire) veniva compensata la svalutazione della lira.
punto 33
Dato questo impiego del coefficiente correttore, era inevitabile che la parte della retribuzione destinata ad essere trasferita, a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, al tasso ufficiale venisse rettificata in base al coefficiente correttore in quanto parte della retribuzione globale. Ne conseguiva che più una moneta debole si svalutava, minore era la parte della retribuzione globale necessaria per trasferire una determinata somma verso un paese a moneta forte.
punto 34
Per contro, dopo la modifica apportata allo Statuto con il regolamento n. 3085/78, è stato possibile ripristinare la funzione tipica del coefficiente correttore, cioè quella di rispecchiare le condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. Benché i trasferimenti siano stati resi più onerosi, il sistema continuava comunque ad essere vantaggioso per i dipendenti che prestavano servizio in un paese a moneta debole.
punto 35
Risulta quindi che, pur se all'autorità legislativa delle Comunità sono imposti determinati limiti quanto alla sua facoltà di ridurre i vantaggi di cui fruisce il personale in forza del regime statutario, non si può sostenere che nella fattispecie questi limiti siano stati superati.
punto 36
II ricorrente sostiene inoltre che l'assenza, nei regolamenti impugnati, di norme transitorie a favore del personale in servizio, analoghe a quelle elaborate per i pensionati, viola il divieto di discriminazione.
punto 37
In proposito basterà ricordare che la discriminazione, sotto il profilo giuridico, consiste nel trattare in modo identico situazioni diverse o in modo diverso situazioni identiche. La situazione di un dipendente in servizio è ben diversa da quella di un pensionato, sicché non sussiste discriminazione allorché il legislatore comunitario riserva ai pensionati un trattamento diverso da quello riservato ai dipendenti in servizio.
punto 38
Lo stesso criterio vale per quanto concerne la presunta discriminazione che deriverebbe dalla decisione della Commissione di seguire per un quinquennio una politica particolare circa i valori da prendere in considerazione per l'onere del sostentamento delle persone assimilate alle persone a carico (Informazioni amministrative n. 233, del 30 aprile 1979). L'ipotesi dei trasferimenti non può esser assimilata a quella delle persone contemplate da questa decisione.
punto 39
I mezzi tratti dalla presunta discriminazione vanno quindi disattesi.
punto 40
Poiché l'esame degli argomenti svolti dal ricorrente ha messo in luce che nessuno dei mezzi da lui dedotti può venir accolto, il ricorso dev'essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 41
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 42
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è respìnto. 2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese rispettivamente sostenute.

Firme

Bosco O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 febbraio 1982. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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