Sez. 6, Sentenza n. 35338 del 14/07/2003 Cc. (dep. 09/09/2003) Rv. 226766 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Modifica del regime degli arresti domiciliari - Autorizzazione all'allontanamento dalla abitazione per lo svolgimento di attività lavorativa - Richiesta o parere del pubblico ministero - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di misure cautelari personali, la concessione di autorizzazioni ad assentarsi dal domicilio per esigenza di vita o di lavoro non costituisce sostituzione o revoca della misura degli arresti domiciliari, bensì modalità di applicazione di tale misura, in conformità a quanto previsto dall'art. 284, comma terzo cod. proc. pen. Ne consegue che è legittima l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta o del parere del pubblico ministero, autorizzi l'imputato ad allontanarsi dalla propria abitazione per le otto ore di svolgimento della sua attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2384 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2384 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)