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Sez. 5, Sentenza n. 1284 del 27/11/1986 Cc. (dep. 13/02/1987) Rv. 175111 - 01

PROVA PENALE - INTERPRETI E TRADUTTORI - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - NOMINA - IMPUTATO STRANIERO - SUA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - OBBLIGATORIETÀ DELLA NOMINA DELL'INTERPRETE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175111-01

PROVA PENALE - INTERPRETI E TRADUTTORI - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - NOMINA - IMPUTATO STRANIERO - SUA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - OBBLIGATORIETÀ DELLA NOMINA DELL'INTERPRETE - ESCLUSIONE.*

L'art. 326 cod. proc. pen. prevede la nomina di un interprete non per lo straniero in generale ma per la persona che non conosce la lingua italiana. Se pertanto l'imputato straniero conosce la lingua italiana non sussiste l'Obbligo della nomina dell'interprete. (fattispecie in cui l'imputato straniero, il quale aveva reso lunghe dichiarazioni in lingua italiana nel corso dell'interrogatorio, aveva dedotto la nullità di tale atto per la mancata nomina di un interprete). (Conf mass n 167147).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)