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Sez. 1, Sentenza n. 23951 del 23/07/2026 (Rv. 679048-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Deposito del ricorso nuovamente notificato - Termine di venti giorni - Art. 371 bis c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679048-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

Quando la Corte di cassazione abbia ordinato il rinnovo di una notificazione nulla, fissando il relativo termine per provvedervi ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato entro venti giorni dalla scadenza di quel termine comporta l'inammissibilità e non la improcedibilità del ricorso stesso, in applicazione del principio di cui all'art. 371 bis c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)