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Sez. 3, Sentenza n. 1779 del 25/11/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152388 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - OMESSA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152388-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - OMESSA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELL'IMPUGNAZIONE.*

La mancata presentazione dei motivi di impugnazione costituisce causa di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta della impugnazione stessa, sicché la sentenza impugnata passa in giudicato solo quando sia divenuto irrevocabile il procedimento che dichiara inammissibile per tale causa il gravame. (Conf mass n 148724).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)