Sez. 3, Sentenza n. 778 del 24/03/1966 (Rv. 321563 - 01)
LOCAZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - RISOLUZIONE - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - RISOLUZIONE - SUSSISTENZA.*
La domanda rivolta alla risoluzione di un unico ed inscindibile rapporto locatizio con piu conduttori deve essere proposta contro tutti costoro, data la loro qualita di litisconsorti necessari, poiche altrimenti l'eventuale pronunzia di risoluzione sarebbe inutiliter data, non potendo il contratto praticamente sciogliersi se non nei riguardi di tutte le parti. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)